Applicazione del cram down fiscale nel concordato preventivo in continuità

La Redazione
28 Giugno 2024

Il Tribunale di Cosenza ritiene corretta l’interpretazione che non consente un’applicazione cumulativa della transazione fiscale ex art. 88 comma 2-bis, c.c.i.i. e della ristrutturazione trasversale ex art. 112 comma 2, c.c.i.i., essendo la prima applicabile ai concordati diversi da quello in continuità aziendale.

Il Collegio non ritiene ammissibile la “lettura” offerta dalle ricorrenti in merito alla compatibilità dell'istituto della transazione fiscale, c.d. cram down fiscale, dettato dall'art. 88 comma 2-bis, c.c.i.i. con quello della c.d. “ristrutturazione trasversale”, c.d. cross class cram down, di cui all'art. 112 comma 2, c.c.i.i.

Tale incompatibilità – si legge nella pronuncia – è legittimata dal tenore letterale dell'art. 88 comma 2-bis, che consente l'omologa del concordato anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie “quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1”. La norma richiama, infatti, espressamente le percentuali previste dal comma 1 dell'art. 109 per l'approvazione del concordato liquidatorio e non anche quelle del comma 5 relativo al concordato in continuità aziendale, per la cui approvazione è infatti richiesto che “tutte le classi votino a favore”. Il medesimo comma 5, al terzo periodo, prevede che, in caso di mancata approvazione, si applica l'art. 112 comma 2, c.c.i.i., così dettando per l'omologa del concordato in continuità, una speciale disciplina.

In altre parole, non è possibile ricorrere al cram down fiscale per “forzare” l'adesione della Agenzia delle entrate alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale.

Tanto più che – prosegue il tribunale – l'art. 88 c.c.i.i. dispone, in incipit, “fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'art. 112, comma 2, con il piano di concordato il debitore…può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori…”, così escludendo che i due istituti, della transazione fiscale di cui all'art. 88 e della ristrutturazione trasversale, prevista dall'art. 112 comma 2, possano applicarsi cumulativamente.

Si segnala Trib. Lucca 18 luglio 2023, n. 62/2023 che ha escluso la possibilità di attuazione del cram down fiscale nel concordato preventivo in continuità proprio utilizzando le medesime argomentazioni utilizzate dal tribunale di Cosenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.