Il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale può adire il giudice civile?
01 Luglio 2024
Le Sezioni Unite civili hanno esaminato l'eventuale conflitto che può sorgere tra il creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca sul bene sottoposto a confisca, con iscrizione nei registri immobiliari, anteriormente alla trascrizione del sequestro ed a maggior ragione del provvedimento di confisca, evidenziando come dal punto di vista sostanziale il suddetto conflitto non può risolversi solo sulla base della priorità della iscrizione, dovendosi accertare, l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede. Soltanto in questa ipotesi, può trovare una base giustificativa la tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca, adottato dal giudice della prevenzione (Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10534). È stato precisato che l'acquisto da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca ex lege n. 575/1965 ha natura originaria e non derivativa (Sez. 6-2, Ord. n. 12586 del 18/05/2017). Si è ritenuto che spetti al giudice penale in sede di procedimento di prevenzione anche la tutela di diritti reali. All'uopo si è detto che la speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161/2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che vi rinviano, con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi (Sez. 3, Sent. n. 28242 del 10/12/2020). Anche le Sezioni Unite penali hanno affrontato il problema del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, e hanno stabilito che può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame (Cass. pen., sez. un., sent., 20 luglio 2017, n. 48126). Con altra pronuncia la Corte ha ulteriormente precisato: «In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo procedimento ed accampi l'avvenuta usucapione del bene, non ancora accertata in sede civile, ha l'onere di chiedere ed ottenere in sede di incidente di esecuzione la revoca della confisca sul presupposto del proprio possesso ultraventennale, prima di adire il giudice civile» (Cass. pen., sez. VI, sent., 9 maggio 2019, n. 26346). In tale pronuncia, sotto il profilo della competenza a decidere in merito all'accertamento dell'usucapione, il collegio ha dato continuità all'orientamento secondo cui il terzo che vanti un diritto di usucapione non ancora accertato in sede civile, estraneo al procedimento di prevenzione, possa avere tutela in sede penale attraverso l'incidente di esecuzione, e che, solo dopo l'eventuale accoglimento della richiesta di revoca della confisca, possa rivolgersi al giudice civile per richiedere il riconoscimento dell'usucapione (Cass. pen. sez. V, 5 marzo 2018, n. 41428). In altri termini ci si trova in una situazione assimilabile a quella del terzo proprietario del bene confiscato che sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione ex legge n. 575/1965, e che in base alla giurisprudenza di legittimità è legittimato soltanto a proporre incidente di esecuzione (Cass. pen., sez. I, 18 marzo 2008, n. 16709). In tal caso, deve trovare applicazione, pertanto, l'art. 667, comma 4, c.p.p. che prevede l'opposizione davanti allo stesso giudice come mezzo di impugnazione (Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 49317). In conformità ai citati orientamenti, la Cassazione, nel caso di specie, condividendo le argomentazioni della Corte di appello, ha ritenuto che la tutela del terzo titolare di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confisca spettasse in primo luogo al giudice penale, della prevenzione o dell'esecuzione, assumendo, particolare rilevanza l'indagine sulla buona fede come dalla massima sopra riportata, tematica del tutto trascurata dal giudice di prime cure. |