Le valutazioni provenienti da siti web specializzati hanno valore di prova legale?

La Redazione
01 Luglio 2024

La Corte di cassazione valuta se si possa quantificare il danno derivante dal furto di un veicolo presso l’officina che lo aveva in custodia, sulla base di dati provenienti da siti web specializzati. 

Una società citava in giudizio un'officina in ordine al furto di un proprio veicolo – affidato alla convenuta per alcune riparazioni – e chiedendone la condanna al risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale competente accertava la responsabilità del furto in capo all'officina, ma respingeva la domanda per mancanza di prova sull'ammontare del danno. La Corte d'appello ribaltava la sentenza, valutando come prova le informazioni sulle caratteristiche del veicolo sottratto desunte da alcuni siti web specializzati, liquidando di conseguenza l'ammontare del danno.

L'officina ricorreva in Cassazione lamentando sostanzialmente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice assegnato valore di prova legale ai dati sul veicolo tratti da siti web specializzati, inidonei, secondo la ricorrente, ad individuare il valore del mezzo oggetto di causa, poiché meramente riferibili ad un modello similare.

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, le informazioni tratte da siti web specializzati, peraltro nel caso di specie confortate da un preventivo di acquisto relativo al veicolo oggetto di furto, hanno valore di prova legale ai fini della quantificazione del danno risarcibile e non solo: in quanto informazioni neutrali e qualificate, sono idonee a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, apprezzabili ex art. 116 c.p.c. dal giudice, salvo prova contraria.

Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso come infondato e condannato l'officina a risarcire il danno così come valutato in secondo grado.

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