Valenza probatoria del modulo CAI sottoscritto da due conducenti nell'ambito di un tamponamento a catena
Cass. civ. sez. III, 3 giugno 2024, n. 15431
L'art. 143, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 afferma che il modello CAI (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. È dunque l'assicurazione ad essere gravata dall'onere della prova contraria e non il danneggiato. La presunzione è finalizzata ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle responsabilità non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. E la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova; ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso in esame.
Nessun guard-rail a protezione di un pericolo atipico e concorso di colpa
Cass. civ., sez. III, ord., 4 giugno 2024, n. 15513
Per configurare un'alterazione del rapporto eziologico tra la cosa custodita (e l'omissione di custodia) e l'impatto contro l'albero «occorre ipotizzare che la velocità (o, comunque, la condotta di guida) si inserisca – quale concorrente fattore – nel decorso causale che ha condotto all'evento fatale» (Cass. civ. n. 30921/2017). (Nel caso di specie si era accertata in primo grado la responsabilità ex art. 2051 c.c. di ANAS «per aver omesso di custodire la strada con modalità tali da prevenirne le intrinseche potenzialità dannose in rapporto alle condizioni obiettive, in particolare per non avere apposto adeguate barriere a protezione di un pericolo “atipico” (l'albero si trovava in prossimità della carreggiata e a distanza inferiore a quella prescritta), evento al quale vanno collegati, con nesso causale, la successiva collisione con la pianta e la morte del conducente». Nessun concorso di colpa, dunque, del conducente deceduto la cui condotta non poteva essere posta in correlazione causale con la collisione fatale poiché se fosse stata apposta la barriera protettiva, il veicolo non sarebbe uscito dalla carreggiata, a prescindere dalla velocità).
Tamponamento a catena tra veicoli in movimento e presunzione iuris tantum: quali effetti?
Cass. civ., sez. III, sent., 7 giugno 2024, n. 15923
Mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Danno da perdita della vita iure hereditatis: la vita è un bene fruibile solo dal titolare?
Cass. civ. sez. III, 12 giugno 2024, n. 16348
La risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita va esclusa allorché la vittima, al momento del sinistro, sia finita in uno stato di coma profondo e, non ravvisandosi la prova del contrario, il decesso sia verosimilmente intervenuto in assenza di “lucida agonia”. (Le Sezioni Unite del 2015 citate nel caso in esame “superano” quanto affermato dalla Cassazione n. 1361/2014, affermando che «il bene vita in quanto tale è “bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare” e, a fronte di tale statuizione, che è stata seguita negli anni successivi dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, il ricorso non offre nuovi elementi validi per un suo eventuale mutamento»).
Lacunosa tenuta della cartella clinica: quali profili giuridici rilevanti?
Cass. civ. sez. III, 17 giugno 2024, n. 16737
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate.
Le caratteristiche del veicolo sottratto dall'officina determinano il quantum del risarcimento
Cass. civ., sez. II, ord., 21 giugno 2024, n. 17136
Una volta provati la tipologia del veicolo oggetto di furto, l'anno di immatricolazione, la potenza del motore, il tipo di alimentazione e il chilometraggio, legittimamente si è proceduto alla liquidazione del danno. (Nel caso specifico, i giudici di legittimità respingevano le obiezioni sollevate dal titolare dell'officina in merito al quantum del risarcimento, oltre 7mila euro. «La sentenza (di merito, ndr) ha chiarito che erano provati la tipologia del veicolo oggetto di furto, l'anno di immatricolazione, la potenza del motore, il tipo di alimentazione e il chilometraggio e sulla base di tali dati di fatto - che il ricorso solo genericamente assume essere stati contestati - ha proceduto alla liquidazione del danno utilizzando valutazioni provenienti dal sito web, ritenuto attendibile perché neutrale e perché confortato da un preventivo di acquisto, ulteriore supporto dei dati estratti dalla fonte telematica, in coerenza con il principio per cui le informazioni desunte da riviste o siti specializzati sono idonee a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, fatta salva la prova contraria»).
Responsabilità sanitaria: rivalsa dell'azienda ospedaliera sul medico e riparto di giurisdizione
Cass. civ., sez. Unite, ord., 26 giugno 2024, n. 17634
Qualora l'azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto, che legittima l'azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità.
Opere di ammodernamento infrastrutturale e profili di risarcimento del danno a seguito dei lavori eseguiti
Cass. civ., sez. II, ord., 27 giugno 2024, n. 17585
Il così detto "accordo amichevole", volto a determinare l'indennità di cui all'art. 44 d.P.R. n. 327/2001, salvo l'emergere di univoca diversa volontà delle parti, è limitato a ristorare il pregiudizio derivante dall'insorgere di una servitù o per una permanente diminuzione di valore dell'immobile per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (Qui il danneggiato agiva in giudizio per il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno all'immobile di proprietà a causa delle opere di ampliamento autostradale. L'interrogativo era incentrato sui seguenti temi: se le indennità corrisposte potessero ristorare esclusivamente l'occupazione e l'espropriazione e se i danni lamentati fossero prevedibili al momento della firma degli accordi - a seguito del decreto prefettizio di occupazione d'urgenza, con i quali aveva accettato l'indennità corrispostale a causa dell'occupazione -.)
Violazione delle distanze legali e prova dell'esistenza del danno
Cass. civ., sez. II, ord., 27 giugno 2024, n. 17758
La violazione della prescrizione sulle distanze tra costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che l'esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo. [Nella specie, sulla base del fatto noto - pericolosità della canna fumaria posta a distanza inferiore a quella legale - la Corte di Appello avrebbe dovuto accertare se, per le condizioni di tempo e di luogo, vi fosse stata una limitazione concreta nel godimento dell'immobile per il rischio di dispersione nell'aria di sostanze altamente nocive].