Le consulenze tecniche in materia condominiale
01 Luglio 2024
Il quadro normativo Gli artt. 13 ss. disp. att. c.p.c. - articoli che sono stati modificati ed integrati dal d.lgs. n. 149/2022, che ha introdotto la c.d. riforma Cartabia - fissano le regole a proposito degli elenchi da utilizzarsi per la scelta degli esperti cui possano essere affidate le consulenze tecniche giudiziali. Gli articoli in questione, così come modificati, prevedono anche che in materia debba essere emanato un decreto del Ministro della Giustizia. Appunto sulla base di questa previsione, è intervenuto il d.m. n. 109 del 4 agosto 2023 del Ministro della Giustizia (“Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale”) pubblicato nella Gazzetta ufficiale il giorno 11 agosto 2023 ed entrato in vigore il 26 agosto 2023. Al decreto è unito (quale “Allegato A”) un elenco diretto a descrivere le “Categorie dell'albo” dei consulenti tecnici ed i “Settori di specializzazione” nel quale sono presenti:
Come si vede, vengono così previste per la materia condominiale due differenti fattispecie facenti parte di due categorie distinte. Dalla definizione delle due specializzazioni e dalla loro collocazione nell'una e nell'altra delle categorie anzidette emerge che la prima specializzazione è indirizzata a considerare gli aspetti ed i caratteri propri dell'edificio condominiale ed il valore delle unità immobiliari che compongono l'edificio (sembra dunque vengano così considerati gli aspetti relativi alla costruzione edilizia) mentre la seconda è diretta a considerare il profilo “dinamico” della realtà condominiale proprio della gestione del condominio. La specializzazione in materia condominiale La scelta di inserire le due specializzazioni sopraindicate appare in chiave generale certamente opportuna. Nel passato - e fino ad ora - per la consulenza tecnica in sede di controversia giudiziaria in materia di condominio ci si è affidati ad un esperto (geometra, commercialista o altro professionista a seconda della natura delle questioni in discussione) al quale di norma non è stata richiesta la conoscenza dei principi propri della materia condominiale: fino ad ora si era considerato che la conoscenza delle regole e dei principi in tema di condominio dovesse essere richiesta solo al giudice e che l'attività di consulenza fosse “neutra” rispetto a tali regole e principi. Con le nuove previsioni le cose cambiano: fermo restando che - ovviamente - le valutazioni circa l'applicazione delle norme devono essere operate dal giudice, si prevede che anche il consulente tecnico abbia conoscenza della materia condominiale in relazione all'uno o all'altro dei due settori di specializzazione indicati. Ciò deriva evidentemente dalla considerazione che vi possa essere la necessità, perché le operazioni peritali nei contesti collegati al mondo del condominio possano svolgersi nel modo migliore, che il consulente tecnico abbia conoscenza della materia condominiale e delle regole che la governano. Considerazione questa che appare certamente corretta. Da notare peraltro che le nuove previsioni che stiamo esaminando sono entrambe assai generiche. Si osservi, infatti, che esse fanno richiamo alla materia del condominio in via generale e globale (l'una fa riferimento al condominio ed ai millesimi, l'altra all'amministrazione del condominio) ma non individuano singoli aspetti specifici della realtà del condominio rispetto ai quali potrebbe prospettarsi autonomia e specificità di questioni: aspetti che potrebbero vedersi - per fare qualche esempio - nei profili di carattere fiscale (legati anche ai bonus edilizi) propri del condominio, nei profili relativi alla privacy nel condominio, nelle questioni in tema di contabilizzazione dei consumi nel condominio, nelle questioni concernenti la formazione e l'interpretazione del regolamento di condominio, in quelle concernenti l'applicazione alla realtà condominiale delle disposizioni in tema di comunità energetiche e di autoconsumo, nelle tante questioni legate alla figura del supercondominio ed alle altre ipotesi contigue al condominio (multiproprietà; consorzi di urbanizzazione; condominio di gestione; condhotel; ecc.), nei rapporti e nelle interferenze tra le ipotesi del condominio e della comunione, ecc. Quelli che ora si sono indicati sono aspetti e temi specifici che rientrano nel campo della disciplina del condominio e della sua amministrazione ma presentano - come detto - autonomia di questioni tale da richiedere competenze specifiche nell'operatore e nell'esperto (del resto non è affatto certo che colui il quale abbia conoscenza ed esperienza relativamente ad una - o anche a più di una - delle materie anzidette possieda le medesime conoscenze relativamente a tutte le altre materie). Ciò ci porta a ritenere che sarebbe stata opportuna una maggiore specificità nelle disposizioni che stiamo esaminando. Da osservare poi - considerando la cosa sotto altro profilo - come la formulazione delle disposizioni che stiamo esaminando circa le specializzazioni anzidette sia più ampia - e pertanto maggiormente idonea a comprendere ogni questione di carattere condominiale - rispetto alla formula che è stata adottata dall'art. 71-quater disp. att. c.c. per descrivere le controversie condominiali. Quest'ultima disposizione precisa che “per controversie in materia di condominio … si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”. La previsione (che è stata poi richiamata anche dall'art. 27 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma della disciplina della magistratura onoraria, ai fini dell'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace) così come formulata parrebbe escludere - a differenza delle previsioni utilizzate dall'allegato A al d.m. n. 109 per indicare le specializzazioni che stiamo considerando - che debba tenersi conto delle controversie che avessero origine in vicende che fossero regolate dalle leggi speciali in materia di condominio. Gli esperti ed i consulenti in materia condominiale Va a questo punto osservato - considerando i profili delle questioni relativi ai soggetti interessati dalla nuova disposizione - che tra gli esperti che potranno essere ritenuti idonei allo svolgimento degli incarichi di consulenza tecnica in materia condominiale potranno certamente esservi anche gli amministratori di condominio. Ancorché non sia necessario che per avere il ruolo di esperto della materia condominiale nell'ottica della prestazione della consulenza tecnica l'interessato debba necessariamente svolgere l'attività di amministratore di condominio (infatti esperto in materia di condominio può certamente essere anche un professionista che svolga un'attività diversa - quale un geometra, un avvocato, un ingegnere, un commercialista, ecc. - ed abbia conoscenza ed esperienza delle questioni condominiali) pare evidente che il bagaglio di conoscenze e di esperienze che un amministratore di condominio di norma possiede in ragione della sua attività può essere assai utile ai fini della corretta soluzione delle questioni che possono porsi nel caso della consulenza tecnica che concerna argomenti aventi collegamento con il mondo del condominio. E' evidente, dunque, che gli esperti nella materia condominiale cui potranno essere affidate le consulenze tecniche in materia potranno essere comunque anche (se non soltanto) gli amministratori di condominio. Abbiamo già avuto modo di esaminare in altra sede le condizioni alle quali secondo le nuove disposizioni è soggetta la possibilità dell'inserimento degli amministratori di condominio nell'elenco dei consulenti di cui al decreto ministeriale sopra ricordato: in questa sede prenderemo in considerazione alcune tra le ipotesi di consulenza tecnica che potranno essere disposte nelle controversie in materia di condominio in relazione alle quali potrà essere utile la specializzazione in una delle due materie sopraindicate inserite nell'elenco allegato al d.m. 4 agosto 2023. La consulenza tecnica in tema di tabelle millesimali Una prima ipotesi di consulenza tecnica che può essere disposta nel caso di controversia condominiale (fattispecie che è espressamente indicata tra le specializzazioni nell'elenco allegato al d.m. n. 109/2023) è quella della consulenza tecnica in sede di controversia in tema di tabelle millesimali. Le ipotesi che al riguardo possono essere formulate sono almeno due. Può pensarsi:
Per svolgere nel modo migliore il compito di consulente tecnico in relazione a queste specie di controversie, l'esperto dovrà conoscere innanzitutto gli aspetti tecnici relativi alle tabelle millesimali quali strumenti che riflettono il rapporto tra il valore delle singole unità di proprietà esclusiva (così come prevede l'art. 68 disp. att. c.c.): l'attività da svolgersi dovrà essere volta pertanto in primo luogo - e principalmente - a determinare il valore delle unità immobiliari di proprietà esclusiva facenti parte del condominio. Da sottolineare che le operazioni da compiersi per il calcolo dei millesimi nel condominio sono rese delicate e difficili dal fatto che esse non sono previste né disciplinate da alcuna disposizione normativa specifica: al riguardo viene fatto ricorso alle circolari del Ministro dei lavori pubblici n. 12480 del 26 marzo 1966 e n. 2945 del 26 luglio 1993, circolari che però concernono una materia specifica distinta (la materia della ripartizione delle spese negli edifici oggetto di cooperative edilizie a contributo statale) sì che solo in via analogica esse possono essere utilizzate per il condominio. Anche in ragione di quanto ora detto, il consulente dovrà conoscere ed applicare con perizia e competenza la disciplina propria della materia condominiale ed i relativi principi (del resto lo stesso valore delle unità immobiliari facenti parte del condominio - che, come si è già detto, è l'elemento chiave per la formazione della tabella millesimale - dipende anche dal ruolo e dai diritti che competono a ciascuna unità immobiliare appunto in base alle regole che governano il condominio). Da osservare poi che con riguardo all'ipotesi della formazione ex novo delle tabelle il consulente dovrà avere precisa conoscenza delle regole fissate dall'art. 68 disp. att. c.c. quanto agli elementi che - sulla base di quanto si ricava non solo dal comma 2 dell'art. 68 ora ricordato ma più ampiamente dal complesso delle norme che governano il condominio (tra cui, in primo luogo, l'art. 1118 c.c.) - devono essere tenuti presenti nella formazione delle tabelle e quanto agli elementi che invece non devono essere considerati nel compimento di tale operazione. Nel caso, invece, della controversia diretta alla revisione o alla modifica della tabella, il consulente dovrà avere precisa conoscenza dei principi che si ricavano dall'art. 69 disp. att. c.c.: da un lato, dovrà avere chiara idea della natura dell'errore che deve considerarsi rilevante ai fini della revisione della tabella (da ricordare che, a avviso di Cass. civ., sez. un., 9 luglio 1997, n. 6222, “l'errore che, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso disciplinato dagli artt. 1428 ss. c.c., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle”; da ricordare anche che, secondo Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2023, n. 1896, gli errori rilevanti ai fini della revisione delle tabelle, oltre a essere causa di apprezzabile divergenza tra il valore attribuito nella tabella tra le unità immobiliari ed il valore effettivo delle stesse, devono essere obiettivamente verificabili - ad esempio: divergenza di estensione della superficie di piano e simili - restando esclusa la rilevanza dei criteri soggettivi - ad esempio d'ordine estetico - nella stima degli elementi necessari per la valutazione ex art. 68 disp. att. c.c.), e, d'altro lato, dovrà tenere presenti i casi in cui la realizzazione di nuove opere o la modifica della consistenza o del numero delle unità facenti parte del fabbricato condominiale comporti la necessità della revisione o della modifica della tabella (si ricordi che la tabella millesimale nel condominio è soggetta ad emenda solo in presenza di circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori, pur non richiedendosi che tale notevole alterazione del rapporto tra i valori proporzionali sia sempre correlata ad una modificazione materiale dello stabile: v., in questo senso, Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2023, n. 1896). Con riguardo alle questioni indicate la conoscenza dei principi ora ricordati è indispensabile perché l'esperto incaricato della consulenza possa (in assenza - lo abbiamo già segnalato - di specifici riferimenti normativi circa la formazione delle tabelle millesimali) operare in modo utile e corretto. Da sottolineare, infine, che - come si è osservato supra - la specializzazione richiesta all'esperto per la consulenza in tema di tabelle millesimali rientra in modo preciso ed espresso - quanto all'elenco allegato al d.m. n. 109 - nella specializzazione sopra ricordata propria della categoria “Edilizia”. Le consulenze in tema di contabilità condominiale Altra ipotesi di consulenza tecnica in materia condominiale è quella che riguarda le controversie in tema di contabilità condominiale. Anche in questo caso le ipotesi che possono formularsi sono più d'una. Può pensarsi:
Anche con riguardo alle ipotesi ora indicate, sarà necessario - perché la consulenza tecnica possa essere eseguita in modo corretto - che l'esperto incaricato della consulenza abbia conoscenza non solo degli aspetti contabili delle operazioni che egli è chiamato ad effettuare o a verificare ma anche - e più ampiamente - delle regole che si ricavano dalle norme in materia di contabilità condominiale. In particolare, quanto alla prima delle ipotesi indicate, dovranno essere conosciute le regole, che peraltro non sono di agevole lettura: si pensi per esempio alla vexata quaestio della distinzione tra criterio di cassa e criterio di competenza nella redazione della contabilità condominiale, questione sulla quale la giurisprudenza non sembra avere una posizione unitaria (v., in argomento, Cass. civ., sez. II, 11 ottobre 2022, n. 29618) - che fissano le modalità di redazione della contabilità nel condominio (art. 1130-bis c.c.) e dovranno essere correttamente effettuate le operazioni di controllo degli elementi e dei caratteri che devono essere presenti nella contabilità del condominio (primo tra i quali - secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza - il carattere della chiarezza e della intellegibilità per i condomini: da ricordare in argomento che - come afferma Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2022, n. 22958 - “per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società; è invero piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell'entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione”). Quanto all'ipotesi della ripartizione delle spese tra i condomini, l'esperto che sarà incaricato della consulenza dovrà conoscere in modo completo e con chiarezza tutte le regole che governano la materia: egli dovrà conoscere non solo le regole che si ricavano dagli artt. 1123 ss. c.c. (egli per esempio dovrà tenere presente che se uno dei beni elencati nell'art. 1117 c.c. sia destinato a servire una parte del fabbricato riferibile ad un numero limitato di condòmini dovrà trovare applicazione l'art. 1123, comma 3, c.c., per cui le spese relative alla manutenzione di esse saranno a carico del gruppo di condòmini che ne tragga utilità: v. Cass. civ., sez. II, 2 marzo 2016, n. 4127) ma anche i principi che governano le figure del condominio parziale (figura che - come noto - “non possiede una propria autonomia perfetta, distinta e separata da quella del condominio avente ad oggetto l'intero fabbricato, ma costituisce null'altro che una situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, in ordine a determinati beni o servizi appartenenti soltanto ad alcuni condomini”: così Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1680) ed anche del supercondominio (ricordando al proposito che “per l'esistenza del supercondominio è sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c. - ad esempio, il viale d'ingresso, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere, i parcheggi, l'impianto centrale per il riscaldamento - collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno dei fabbricati” e che “spetta a ciascuno dei condòmini dei singoli fabbricati la titolarità pro quota su tali parti comuni e l'obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione” “con l'ulteriore specificazione che, laddove esiste un supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: la prima riguarda i millesimi supercondominiali e stabilisce la ripartizione della spesa tra i singoli condòmini per la conservazione e il godimento delle parti comuni a tutti gli edifici; la seconda tabella, invece, è quella normale interna ad ogni edificio”: così Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2018, n. 15262). Da notare poi che, dal momento che la ripartizione delle spese nel condominio deve rispettare - nei casi in cui fossero fissati criteri convenzionali anche questi ultimi criteri. In questo caso l'operazione diretta al riparto delle spese richiederà pertanto anche la capacità dell'esperto di porsi correttamente di fronte al regolamento di condominio contrattuale ed agli altri strumenti contrattuali che fissassero le regole convenzionali (da ricordare in argomento che “la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c. - che deve essere approvata da tutti i condòmini, ha efficacia obbligatoria solo tra le parti ed è modificabile solo tramite un rinnovato consenso unanime - presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto con l'osservanza della forma richiesta per quest'ultimo”: Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2022, n. 21086). Se questi sono gli aspetti di maggiore rilievo che emergono relativamente alle operazioni che devono essere compiute, pare evidente che delle due ipotesi di specializzazione in materia condominiale indicate dall'elenco allegato al decreto ministeriale n. 109, le caratteristiche e le competenze richieste ai fini della consulenza nella materia indicata debbano essere ricondotte all'ipotesi della competenza in tema di amministrazione di condominio e dunque alla specializzazione che è prevista in tal senso nell'ambito della categoria “Servizi”. Le consulenze nelle controversie in tema di decoro architettonico dell'edificio Vi è, poi, l'ipotesi delle controversie che concernono il decoro architettonico dell'edificio del condominio. Atteso che in argomento i principi che devono trovare applicazione sono diversi, è necessario anche in questo caso che il consulente sia in possesso di una precisa conoscenza delle regole che concernono la materia condominiale e che abbia ben presente - tra l'altro - le differenze che devono vedersi tra l'ipotesi della semplice modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio condominiale e l'ipotesi della “alterazione” di tale aspetto. Deve poi essere considerata la differenza tra il decoro architettonico ed il semplice aspetto esteriore dell'edificio. Si noti, infatti, che:
Come si vede, le norme ora ricordate impongono di tenere distinto il concetto di “aspetto architettonico” dal concetto di “decoro architettonico” (si ritiene infatti che la nozione di aspetto architettonico di cui all'art. 1127 c.c. - che opera come limite alla facoltà di sopraelevare - non coincida con quella, più restrittiva, di decoro architettonico di cui all'art. 1120 c.c. - la quale opera invece quale limite alle innovazioni - sebbene l'una nozione non possa prescindere dall'altra, dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista: v. Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2013, n. 10048; Cass. civ., sez. II, 25 agosto 2016, n. 17350). Da ricordare poi che per “decoro architettonico” - ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c. - deve intendersi l'estetica dell'edificio costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una determinata armonica fisionomia, senza che occorra comunque che si tratti di particolare pregio artistico (così, da ultimo, Trib. Latina 29 febbraio 2024). Peraltro, pur con riguardo al concetto di “decoro architettonico”, le norme anzidette distinguono l'ipotesi della “alterazione” del decoro (art. 1120 c.c.) dall'ipotesi del “pregiudizio” al decoro architettonico (art. 1122 c.c.). Proprio su questi temi, il ricorso all'aiuto di un esperto si manifesta necessario anche perché proprio in questa materia lo spazio lasciato alla soggettività ed alla discrezionalità nelle valutazioni è assai ampio. Ne deriva che l'opera del consulente sarà in questi casi davvero assai delicata e grande sarà la necessità di un intervento equilibrato, competente e chiaro dell'esperto, il quale dovrà anche fornire motivazioni chiare e logiche di ciò che dirà. Da osservare che, in questo caso, rispetto alle due ipotesi di specializzazione in materia condominiale individuate dall'elenco allegato al d.m. n. 109, le caratteristiche e le competenze per l'espletamento della consulenza nella materia indicata devono essere ricondotte all'ipotesi della competenza in tema di “Condominio” e dunque alla specializzazione prevista nell'ambito della categoria “Edilizia”. Le consulenze nelle controversie in tema di manutenzione straordinaria Un'ulteriore ipotesi di controversia in materia condominiale che può richiedere lo svolgimento di consulenza tecnica è quella dalle vertenze che abbiano ad oggetto opere di manutenzione straordinaria. Al riguardo numerose sono le norme che devono essere considerate:
Come si vede, può essere necessario, in relazione a controversie dalla portata pur diversa (controversie che attengano al quorum deliberativo da rispettarsi o che prendano in considerazione la necessità o meno della costituzione del fondo speciale ovvero ancora che prendano in considerazione opere ordinate dall'amministratore in assenza di delibera dell'assemblea), accertare se le opere che si considerino abbiano - oppure non abbiano - natura di opere di manutenzione straordinaria, se tali opere abbiano - oppure non abbiano - carattere di urgenza ed anche se esse siano - o non siano - opere di “notevole” entità. Pare evidente che lo strumento più idoneo per il compimento di tali accertamenti sia la consulenza tecnica, la quale dovrà orientarsi in argomento sulla base del principio secondo cui in materia condominiale il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condòmini e atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare, per produrre effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla “normalità” dell'atto di gestione rispetto allo scopo di utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante “superiore a quello normalmente inerente la gestione”, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale: per queste spese “l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore, senza la preventiva deliberazione dell'assemblea, non è sufficiente a fondare l'obbligo dei singoli condòmini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza contemplato nella fattispecie di cui all'art. 1135 c.c.” (così Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2016. n. 10685; nello stesso senso, v. Trib. Cagliari 26 ottobre 2023). E' chiaro che, anche alla luce di questi principi, l'esperto al quale sarà dato l'incarico peritale dovrà avere conoscenze approfondite relativamente non soltanto agli aspetti di carattere tecnico-edilizio della materia ma anche a tutte le ulteriori questioni di carattere condominiale che si pongono. Da osservare che - considerato che il tema in esame concerne le opere che interessano l'edificio del condominio - deve ritenersi che - rispetto alle previsioni dell'elenco allegato al d.m. n. 109 - la specializzazione che dovrà essere richiesta per l'incarico peritale nella materia in esame sarà quella che è prevista in tema di condominio nell'ambito della categoria “Edilizia”. Le consulenze in tema di innovazioni Altro tema da considerare è quello della consulenza tecnica in materia di innovazioni nel condominio. Le questioni che potranno porsi in argomento sono davvero molte. Come noto, il tema delle innovazioni è regolato dall'art. 1120 c.c., che dispone una disciplina differenziata a proposito delle innovazioni “tradizionali” e delle innovazioni specifiche e “sociali” di cui ai n. 1, 2 e 3 del comma 2. Da ricordare poi che l‘art. 1120 c.c. fissa il divieto di esecuzione di opere in relazione ad alcuni profili specifici degli effetti della loro esecuzione (sono vietate le innovazioni che determinino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell'edificio, alterazione del suo decoro architettonico o impedimento al godimento della parte comune in pregiudizio anche di un solo condomino). Da notare, poi, che la disciplina delle innovazioni è completata dalle previsioni dell'art. 1121 c.c. in tema di innovazioni gravose o voluttuarie per le quali sono previste regole differenziate se l'opera che costituisca innovazione sia - o non sia - suscettibile di godimento in via separata da parte dei singoli condòmini. Da ricordare, inoltre, che un profilo problematico della materia è quello che attiene alla distinzione tra modifica ed innovazione: distinzione che “oggettivamente si ricollega all'entità e alla qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza materiale e sulla destinazione funzionale della cosa comune e, soggettivamente, si riconduce all'interesse della maggioranza dei partecipanti al condominio, che la delibera”: “pertanto per innovazione in senso tecnico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa, ma solamente quella modificazione materiale che altera l'entità sostanziale o muta la destinazione originaria e viene deliberata dalla maggioranza dei condomini, mentre le modifiche apportate dal singolo condomino nel proprio interesse, le quali mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e lasciano immutata la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono considerarsi innovazioni” (così Cass. civ., sez. II, 3 giugno 2003, n. 8830; nello stesso senso, v. Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2024, n. 917). Da aggiungere che si afferma che “per innovazione in senso tecnico-giuridico vietata … deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto” (così Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2002 n. 15460; Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2015, n. 4736). In relazione ai profili ora menzionati, si prospetta - ove insorga divergenza in argomento - la necessità dell'esperimento di una consulenza tecnica con ricorso, dunque, all'accertamento ed alla valutazione di un esperto. Anche in relazione alle questioni ora segnalate pare che - atteso che si tratta sempre di considerare le opere che siano eseguite nell'edificio condominiale - rispetto alle previsioni dell'elenco allegato al d.m. n. 109 la specializzazione che dovrà essere richiesta per l'incarico peritale in argomento sarà quella prevista in tema di condominio nell'ambito della categoria “Edilizia”. Le consulenze nelle controversie in tema di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento Altra ipotesi da considerare è quella delle controversie che riguardino il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento. A questo riguardo - come noto - il comma 4 dell'art. 1118 c.c. dispone che ciascun condomino può “rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. Perché possa operarsi il distacco è necessaria, dunque, la sussistenza di condizioni la cui verifica non può che essere affidata all'accertamento da parte di un tecnico. Sul punto, deve notarsi - con riguardo alla questione relativa all'onere della prova - che è il condomino che intende operare il distacco che è onerato della prova della ricorrenza delle condizioni che consentano il distacco stesso. Si è affermato al proposito - per esempio - che la delibera con la quale il condominio nega l'autorizzazione ad effettuare il distacco della propria unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento centralizzato è immune da censure se il condomino non abbia dimostrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1118 c.c. e cioè la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l'erogazione del servizio e di eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condòmini scaturenti dal chiesto distacco (così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 2023, n. 26185). Nello stesso senso, si ritiene che debba tenersi conto “del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, già prima dell'entrata in vigore del novellato art. 1118, comma 4, c.c., introdotto dalla l. n. 220/2012, si riconosce a ciascun condomino il diritto di rinunziare legittimamente all'uso del riscaldamento centralizzato e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, se sia provato che dal distacco non derivano né un aggravio di spesa per gli altri condomini né uno squilibrio di funzionamento” (Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2020, n. 18131). Affermazione del pari basata sulla considerazione che è il condomino che intende operare il distacco che deve fornire la prova della ricorrenza delle condizioni anzidette. Pur con l'avvertenza che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla prova che non sia stata fornita dalla parte che sia gravata dal relativo onere, pare evidente che nel caso si renda necessario il ricorso alla consulenza tecnica atteso che le valutazioni circa gli squilibri di funzionamento dell'impianto ed anche circa l'aggravio delle spese sono valutazioni da operarsi evidentemente con l'utilizzo di criteri e principi di carattere tecnico. Da sottolineare, infine, che nel caso la specializzazione che verrà in campo ai fini della consulenza in questione sarà ancora quella prevista nell'ambito della categoria “Edilizia” relativa al condominio negli edifici. Ulteriori aspetti di utilità dell'elenco degli esperti in materia condominiale Accanto alle ipotesi della consulenza tecnica d'ufficio relative alle questioni ora indicate l'utilità dell'elenco dei consulenti cui possa essere affidato il compito di redigere perizie che tengano conto delle nozioni proprie della materia condominiale quale previsto dal d.m. n. 109 del 2023 emerge anche con riguardo ad ulteriori profili. In primo luogo, tale utilità appare manifesta nell'ipotesi della necessità del compimento di operazioni di stima del valore dei beni che facciano parte di un condominio. Una tale necessità può insorgere sia in sede di giudizio divisionale sia anche in sede di procedura esecutiva. Da sottolineare, poi, come in sede di giudizio divisionale possa rendersi necessaria anche la valutazione circa la comoda divisibilità di un bene oggetto di comunione, valutazione che richiede il ricorso ai principi in materia di condominio. E' evidente, dunque, come tutte le operazioni che si sono ora prospettate possano essere svolte correttamente solo se vi è conoscenza - da parte dell'esperto incaricato delle operazioni - della realtà del condominio. Va, inoltre, notato come l'elenco dei consulenti esperti in materia di condominio possa essere utilizzato anche per la scelta dell'amministratore di condominio da parte del giudice che sia richiesto della nomina dell'amministratore ai sensi degli artt. 1129, comma 1, c.c. e 64 disp. att. c.c. Si noti che fino ad ora i giudici non disponevano di alcun elenco o lista di amministratori di condominio che rendesse agevole operare la scelta anzidetta: l'esistenza dell'albo ora introdotto con il decreto ministeriale n. 109 del 2023 - albo nel quale, come abbiamo visto, potranno essere inseriti anche i nominativi di amministratori di condominio dotati di competenza e di esperienza - può essere di grande aiuto anche nel caso in cui si presenti questa situazione. In conclusione Possiamo trarre le conclusioni dalle considerazioni che abbiamo formulato fino ad ora. L'introduzione (nell'ambito delle due distinte categorie dell'Edilizia e dei Servizi) delle specializzazioni in materia condominiale per i consulenti tecnici del giudice modifica le cose con riguardo alle numerose e distinte ipotesi di consulenza tecnica indirizzata a dare soluzione alle questioni di natura condominiale. Il fatto che sia richiesta anche all'esperto cui sia affidata la consulenza la conoscenza e l'esperienza nella materia condominiale apre la strada alla possibilità del conferimento degli incarichi peritali anche agli amministratori di condominio. Peraltro, con riguardo a ciascuna delle numerose e differenti ipotesi di consulenza tecnica nella materia condominiale (consulenza in tema di tabelle millesimali, in tema di innovazioni, in tema di decoro architettonico, in tema di contabilità condominiale, ecc.) dovrà prestarsi attenzione a quale delle due distinte previsioni di specializzazione dovrà farsi ricorso. Da sottolineare, poi, come la presenza di un albo di esperti che possa comprendere anche gli amministratori di condominio possa presentare utilità anche per scopi ulteriori e distinti da quelli propri della scelta del consulente tecnico giudiziale nelle controversie condominiali (quali la finalità della scelta dell'esperto anche per valutazioni e consulenze in sede di esecuzione o di giudizi diversi da quelli strettamente legati alle controversie condominiali e la finalità della scelta dell'amministratore di condominio di nomina giudiziale). Riferimenti Celeste, Il condomino ha interesse ad impugnare il rendiconto che non riporta un suo credito accertato in sede giudiziaria, in IUS Condominioelocazione.it, 16 febbraio 2023; De Tilla, Sul decoro architettonico, in Rass. loc. e cond., 2002, 614; Scalettaris, Intellegibilità, specificità ed unitarietà del rendiconto condominiale, in Arch. loc. e cond., 2023, 144; Revisione delle tabelle millesimali e rilevanza dell'errore, in Rass. loc. e cond., 1997, 541. |