Composizione negoziata e autorizzazioni del tribunale nella bozza di Correttivo-ter al c.c.i.i.

Andrea Colnaghi
02 Luglio 2024

Il contributo si ripropone di illustrare sinteticamente il regime delle autorizzazioni del tribunale nel procedimento di composizione negoziata alla luce dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi (cd. Correttivo-ter).

Alla stesura del contributo ha partecipato la Dott.ssa Elena Carpaneto.

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Premessa

Lo schema del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il cosiddetto “Correttivo-ter”) prevede, allo stato, alcune novità anche quanto al regime delle autorizzazioni del tribunale nella composizione negoziata della crisi (art. 22 c.c.i.i.) per dirimere alcuni dubbi di natura interpretativa emersi in sede di applicazione della norma.

Prima di analizzare le modifiche proposte e che a breve saranno discusse dal Consiglio dei ministri, può essere utile una rapida premessa sull'attuale regime delle autorizzazioni del tribunale nella composizione negoziata. 

Le autorizzazioni del tribunale nella composizione negoziata

Come noto, la composizione negoziata è uno strumento di natura privatistica, l'accesso al quale non implica il necessario coinvolgimento dell'autorità giudiziaria. Durante questo percorso, l'imprenditore non subisce, infatti, alcun tipo di spossessamento, ma continua a mantenere la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa (art. 21 c.c.i.i.), seppur con due temperamenti.

Il primo: la gestione deve avvenire “in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività” quando l'imprenditore è in stato di crisi e “nel prevalente interesse dei creditori” quando è insolvente (art. 21, comma 1, c.c.i.i.).

Il secondo: l'imprenditore è tenuto a informare l'esperto laddove intenda compiere atti di amministrazione straordinaria non coerenti rispetto alle trattative o al piano di risanamento (art. 21, comma 2, c.c.i.i.). In tal caso, l'esperto, qualora ritenga l'atto pregiudizievole per i creditori, ha il potere-dovere di esprimere il proprio dissenso, iscrivendolo nel registro delle imprese, al fine di rendere l'atto in questione suscettibile dei rimedi revocatori per l'ipotesi di successiva apertura della liquidazione giudiziale.

Fermi i temperamenti ora visti, resta tuttavia il fatto che l'imprenditore, durante la composizione negoziata, conserva il potere di compiere ogni atto di gestione senza necessità di alcuna autorizzazione.

Un'autorizzazione è, invece, indispensabile qualora l'imprenditore intenda compiere due particolari atti di straordinaria amministrazione in particolare, vale a dire:

i) contrarre finanziamenti (inclusi finanziamenti erogati dai soci o infragruppo) che abbiano il carattere della prededucibilità in ipotesi di naufragio della composizione negoziata e successivo accesso a una procedura concorsuale [art. 22, comma 1, lett. a)-c), c.c.i.i.];

ii) trasferire la propria azienda, oppure uno o più rami della stessa, con esclusione dell'ordinario regime della corresponsabilità dell'acquirente (in solido con l'alienante) per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta che risultino dai libri contabili obbligatori ex art. 2560, comma 2, c.c., fatti salvi i debiti verso i lavoratori [art. 22, comma 1, lett. d), c.c.i.i.].

In queste due ipotesi, pur rimanendo l'imprenditore libero ex se di contrarre finanziamenti e di trasferire la propria azienda, se vuole conseguire l'effetto ulteriore, nell'un caso della prededucibilità del credito e, nell'altro caso, dell'esenzione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., il compimento dell'atto deve essere preventivamente autorizzato dal tribunale, sulla base di un giudizio prognostico in ordine: i) alla funzionalità dell'operazione alla continuità aziendale e ii) al miglior soddisfacimento dei creditori.

La ratio alla base della disciplina in commento parrebbe duplice, in quanto diretta, da un lato, a favorire la continuità aziendale, rendendo più allettanti operazioni di finanziamento e/o acquisto di compendi aziendali con controparti in stato di crisi e, dall'altro lato, a tutelare i creditori, garantendo così che la prededucibilità del credito e l'esenzione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c. non si traducano in un pregiudizio ai loro danni.

Dal punto di vista procedurale, l'autorizzazione consegue ad un'iniziativa dell'imprenditore, che è l'unico legittimato ad agire in tal senso. Il tribunale decide sulla domanda in composizione monocratica, una volta acquisite eventuali informazioni dalle parti interessate (fra le quali certamente l'imprenditore, l'esperto e i creditori) e seguendo le disposizioni previste per i procedimenti in camera di consiglio. Quando autorizza la cessione d'azienda con effetti sostanzialmente purgativi a favore del cessionario, il tribunale può anche indicare le misure che ritiene opportune per la tutela degli interessi delle parti coinvolte (i.e., ad esempio, che l'operazione avvenga mediante procedura a carattere competitivo).

Le modifiche proposte dal Correttivo-ter

L'art. 5, comma 8, dello schema provvisorio di Correttivo-ter interviene sull'art. 22 c.c.i.i. con alcune precisazioni volte a scongiurare che i dubbi interpretativi finora registrati in ordine alla suddetta norma ne pregiudichino l'efficacia (così si esprime la bozza di Relazione illustrativa al Correttivo).

In particolare, le modifiche proposte dal legislatore del Correttivo:

  • in primo luogo, confermano inequivocabilmente che il ricorso al tribunale non è necessario tout court perché l'imprenditore possa contrarre finanziamenti, essendo invece unicamente indispensabile “ai fini del riconoscimento della prededuzione” (art. 22 comma 1, lett. a);
  • in secondo luogo, estendono il novero dei crediti a cui il tribunale può, con la propria autorizzazione, garantire la prededucibilità, così da ricomprendere quelli derivanti sia da “finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie”, sia dalla “riattivazione di linee di credito sospese” prima della composizione negoziata o ai sensi degli artt. 16 comma 5 e 18, comma 5, c.c.i.i. [art. 22 comma 1, lett. a)];  
  • in terzo luogo, eliminano dalle lettere a), b), c) del comma 1, il riferimento all'art. 6, rubricato “Prededucibilità dei crediti”, in considerazione della circostanza che nelle fattispecie in esame la prededucibilità non è riconducibile alla casistica riportata nell'art. 6 comma 1, lett. a)-d), discendendo invece da espressa disposizione di legge [l'art. 22, comma 1, lett. a)-c), appunto];
  • in quarto luogo, riallineano la disciplina civilista alla disciplina fiscale, prevedendo che l'esclusione della solidarietà passiva per i debiti dell'azienda ceduta ex art. 2560 comma 2, c.c. operi anche sul piano impositivo [art. 22 comma 1, lett. d)];
  • in quinto luogo, introducono un nuovo comma 1-bis, il quale dispone che l'attuazione dell'operazione autorizzata può essere anche successiva alla chiusura del percorso di composizione negoziata, purché “previsto dallo stesso tribunale o indicato nella relazione finale dell'esperto”;
  • in sesto luogo, precisano, a scanso di equivoci, che la prededucibilità dei crediti resta ferma, a prescindere dall'esito della composizione negoziata, nelle eventuali successive procedure esecutive e/o concorsuali e anche in ipotesi di consecuzione delle stesse ex art. 6, comma 2 (art. 22 comma 1-ter);
  • infine, ampliano i poteri istruttori del tribunale, che nel corso del procedimento “può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti” (art. 22 comma 2, ult. periodo).

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