Controversie bancarie: quando il giudice può ricorrere a mezzi di prova diversi dagli estratti conto?
03 Luglio 2024
Una società citava la banca con cui intratteneva da tempo un rapporto di conto corrente, in relazione ad alcuni addebiti di importi che, secondo la società stessa, erano superiori ai tassi legali, anatocistici ed usurari, nonché la commissione di massimo scoperto, benché non pattuiti e quindi non dovuti. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna della banca alla restituzione di tali importi. A sostegno di tale domanda, l'attrice produceva alcuni estratti conto, che però non coprivano l'intero periodo del rapporto. In primo e secondo grado, dunque, i giudici competenti respingevano la domanda attorea – ritenendola sfornita di prova – e l'azione in sé in quanto ritenuta “meramente esplorativa”, non avendo la società esibito tutti gli estratti conto idonei a decidere sulla questione e, anzi, avendo quest'ultima richiesto l'esibizione della documentazione contrattuale e contabile alla convenuta solo in sede processuale e non preliminarmente al giudizio. La società, quindi, ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte, ribadendo in ogni caso il principio per cui è il cliente della banca che deve provare, mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, afferma tuttavia che, in mancanza di una parte degli estratti conto, il giudice possa ricorrere anche ad ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, che giustifichino il saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi. Ad esempio, il giudice può valutare quali mezzi di prova, avvalendosi eventualmente di consulenza tecnica d'ufficio, anche le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse), gli estratti conto scalari o, ancora, i movimenti contabili ottenuti dal correntista mediante servizio di home banking. Tali ulteriori mezzi di prova non sono stati presi in considerazione dal giudice di secondo grado. Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso sul punto, cassando la sentenza limitatamente alla valutazione di insussistenza dei mezzi di prova e rinviandola alla Corte d'appello competente per un nuovo esame. |