La reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza proposta ex art. 473-bis.15 c.p.c.

04 Luglio 2024

Una madre ricorre al Tribunale riguardo alla regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minore e alla quantificazione del contributo al mantenimento posto a carico del padre, demandando peraltro al giudice l’emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.

Il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta può essere oggetto di reclamo?

Massima

Il provvedimento con cui viene rigettata l'istanza volta all'emissione di un provvedimento indifferibile di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. non può essere oggetto di reclamo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669-terdecies c.p.c.

Il caso

Una madre proponeva ricorso avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minore e la quantificazione del contributo al mantenimento posto a carico del padre. Successivamente, la madre chiedeva, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 473-bis.15 c.p.c., l'emissione di provvedimenti indifferibili.

Il Tribunale Ordinario di Livorno fissava, oltre alla prima udienza di comparizione delle parti, l'udienza volta a valutare la domanda di provvedimenti indifferibili aventi ad oggetto l'assegnazione della casa familiare.

All'esito dell'udienza, il Tribunale Ordinario di Livorno rigettava l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. per la mancanza del requisito dell'urgenza.

La madre proponeva reclamo avverso al decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Livorno ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c. che, però, veniva dichiarato inammissibile.

La questione

L'ordinanza in commento pone un'interessante questione riguardante la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis .15 c.p.c.

In particolare, ci si chiede se avverso il decreto che rigetta la richiesta di provvedimenti indifferibili possa essere proposto il reclamo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669-terdecies c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale Ordinario di Livorno, in via preliminare, risolve la questione della tempestività della proposizione del reclamo.

Infatti, a fronte di un reclamo notificato tempestivamente alla parte personalmente ma tardivamente al difensore costituito, l'Autorità Giudiziaria procedente precisa, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. civ., sez. I, 8 novembre 2013, n. 25211 e Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2014, n. 21111), che l'avvenuta costituzione della parte reclamata ha sanato ex tunc la tardiva notificazione. Infatti, l'inosservanza del termine fissato dal Giudice per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove la controparte non si sia costituita, l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, mentre l'avvenuta costituzione della controparte ha efficacia sanante del vizio di omessa od inesistente notifica.

Chiarita la tempestività del reclamo, il Tribunale di Livorno si interroga sulla reclamabilità del provvedimento che rigetta la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.

Ricostruiti sinteticamente gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono sviluppati sul punto, il Giudice toscano ritiene di poter affermare che «i molteplici argomenti di ordine letterale, logico e sistematico debbano far propendere per la non applicabilità del rito cautelare uniforme e, conseguentemente, per la non reclamabilità dei provvedimenti in esame ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.».

In particolare, la conclusione a cui perviene il Giudice toscano si fonda su due argomenti: il dato testuale e la funzione dei provvedimenti indifferibili.

Con riferimento al dato testuale, il Tribunale di Livorno ritiene che il provvedimento che rigetta la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. non sia reclamabile nella misura in cui nessuna norma del rito unico in materia familiare e personale (cfr. artt. 473-bis ss. c.p.c.) prevede tale possibilità. Tale lacuna normativa non può essere sanata ricorrendo alle norme sul procedimento cautelare uniforme alla luce della funzione propria dei provvedimenti indifferibili.

Infatti, il Tribunale Ordinario di Livorno ritiene che «la tutela cautelare è strumentale a garantire (quantomeno parzialmente) gli effetti che la parte otterrebbe dalla decisione del giudizio di merito, allorquando sussistano gli elementi del fumus boni juris e del pericolo di un pregiudizio irreparabile determinato dai tempi necessari alla definizione del giudizio di merito stesso» e, pertanto, presentano una struttura ed una funzione completamente differente rispetto a quella assegnata dal Legislatore ai provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.

Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale Ordinario di Livorno, ritenuto non reclamabile il provvedimento che rigetta la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, dichiara inammissibile il reclamo, compensando le spese di lite.

Osservazioni

Il provvedimento in commento consente di tornare a riflettere sui provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.

La perentorietà del termine

Il Tribunale Ordinario di Livorno ritiene che il reclamo proposto dalla madre sia ammissibile nonostante la stessa abbia notificato il reclamo tardivamente in quanto viene riconosciuta efficacia sanante all'avvenuta costituzione del convenuto.

La correttezza del ragionamento del giudice toscano può essere sostenuta solo se si considera il provvedimento indifferibile al pari di un provvedimento cautelare tipico a cui, come si vedrà meglio infra, non può essere applicata la disciplina dettata per il rito cautelare uniforme.

Tuttavia, se si considera il provvedimento indifferibile come provvedimenti cautelare generale ed atipico, allora, considerando che l'art. 473-bis.15 c.p.c., pur non indicando il termine massimo di notifica, qualifica il termine come perentorio, la tardiva notifica comporta – in linea con la giurisprudenza formatasi in relazione alla tardiva notifica del decreto cautelare alla parte resistente – l'inefficacia del provvedimento (GIORDANO, 2024).

La reclamabilità del provvedimento di rigetto

Con riferimento all'ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., occorre evidenziare come il provvedimento del Giudice toscano si caratterizza per un errore procedurale.

Infatti, l'art. 473-bis.15 c.p.c. prevede che, a seguito della richiesta della parte di emissione di un provvedimento indifferibile determinata dalla necessità di evitare un pregiudizio imminente o irreparabile – ovvero dal fatto che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti – l'Autorità Giudiziaria adita debba, inaudita altera parte, accogliere la richiesta ovvero rigettarla. Solo in caso di accoglimento – e, dunque, di emissione di un decreto provvisoriamente esecutivo – il Giudice è tenuto a fissare un'udienza ad esito della quale i provvedimenti adottati potranno essere confermati, modificati o revocati.

L'iter processuale così descritto non viene seguito dal Tribunale di Livorno che, successivamente alla richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, non decide inaudita altera parte, ma fissa udienza e, in quella sede, decide di rigettare la richiesta. In sede di reclamo, il Giudice non si avvede dell'errore procedurale e confonde la reclamabilità del provvedimento di rigetto – che secondo il corretto iter procedurale delineato dall'art. 473-bis.15 c.p.c. deve essere pronunziato con decreto inaudita altera parte – con la possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza che conferma, modifica o revoca, ad esito dell'udienza di comparizione delle parti, il provvedimento indifferibile adottato inaudita altera parte.

Chiarito ciò, appare lecito chiedersi se il provvedimento di rigetto pronunziato inaudita altera parte possa essere oggetto di reclamo.

La risposta, almeno a parere dello scrivente, deve essere negativa: il Tribunale di Livorno erra nell'iter argomentativo, ma non nella conclusione.

Per comprendere tale approdo interpretativo, occorre considerare che la questione della reclamabilità può essere risolta unicamente affrontando il problema della natura giuridica che si vuole riconoscere ai provvedimenti indifferibili.

Benché sia pacifica la natura cautelare dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. – peraltro, evidenziata anche dalla Relazione Illustrativa al d.lgs. 149/2022 – si discute se i provvedimenti indifferibili debbano essere considerati come dei provvedimenti cautelari generali ed atipici ovvero come provvedimenti cautelari tipici.

Se si aderisce alla prima delle esegesi prospettate e si qualifica il provvedimento indifferibile come un provvedimento cautelare atipico, allora le lacune contenute nella disciplina dettata dall'art. 473-bis 15 c.p.c. potranno essere colmate, in forza di quanto prevede l'art. 669-quaterdecies c.p.c., attraverso il richiamo alla disciplina del rito cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.). Ciò comporta la necessità della fissazione di una udienza anche nei casi in cui il provvedimento indifferibile non venga concesso e la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, per l'effetto di quanto dispone l'art. 669-terdecies c.p.c., avanti al Tribunale in composizione collegiale.

Nel caso in cui, invece, si qualifichi il provvedimento indifferibile come un provvedimento cautelare tipico, allora la lacunosa disciplina contenuta nel Titolo IV-bis non potrà essere integrata dalle norme sul rito cautelare uniforme, anche in considerazione del fatto che l'art. 669-quaterdecies c.p.c. non richiama il rito familiare unitario tra quelli a cui la disciplina cautelare può essere applicata. Da ciò deriva, in relazione alla reclamabilità, che i provvedimenti indifferibili – in assenza di un esplicito addentellato normativo – non potranno essere oggetto di reclamo e non sarà necessario fissare alcuna udienza in caso di rigetto della richiesta.

Il contrasto interpretativo, seppur relativo alla reclamabilità dell'ordinanza di modifica, conferma o revoca del provvedimento indifferibile, appare certamente applicabile al caso in esame e, conduce, a formulare una preferenza, alla luce dell'architettura del rito unitario familiare, per la qualificazione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. in termini di provvedimenti cautelari tipici, con conseguente esclusione della impugnabilità del provvedimento di rigetto inaudita altera parte.

Tale approdo esegetico non viene meno neppure laddove si consideri che, aderendo all'idea dell'inapplicabilità delle norme sul rito cautelare uniforme, il provvedimento indifferibile risulta non reclamabile. Infatti, l'assenza di un mezzo di gravame appare compensata dalla possibilità per il Giudice, nel corso della prima udienza di comparizione, di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. e dal ridotto lasso temporale in cui il provvedimento indifferibile è, conseguentemente, chiamato ad operare.

Pertanto, l'art. 473-bis.15 c.p.c., pur presentando «diverse lacune, “reticenze”, contraddizioni, profili di dubbia costituzionalità, ponendo quindi vari problemi interpretativi» (Vullo), deve essere considerato portatore di una disciplina specifica dei provvedimenti indifferibili e coerente con le specificità del nuovo rito familiare unitario.

Inoltre, tale tesi interpretativa sembra trovare conferma anche nel Decreto integrativo e correttivo al d.l. n. 149/2022 (c.d. correttivo Nordio), attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, e che, adottato alla luce di quanto previsto dall'art. 1 comma 3, l. n. 206/2021, dovrebbe apportare dei correttivi anche al rito unico di famiglia.

In particolare, per quel che rileva in questa sede, dovrebbe essere rimodellato l'art. 473-bis.15 c.p.c. attraverso l'introduzione di un secondo comma in forza del quale l'ordinanza con cui il Giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati inaudita altera parte risulta reclamabile unitamente ai provvedimenti provvisori emessi ad esito della prima udienza di comparizione (cfr. art. 473-bis.22 c.p.c.) e, dunque, con il reclamo di cui all'art. l'art. 473-bis.24 c.p.c.

Il dato normativo che dovrebbe correggere l'attuale assetto normativo risolve la questione della reclamabilità dell'ordinanza, mentre nulla dice in relazione ai provvedimenti di rigetto pronunziati inaudita altera parte.

Tuttavia, proprio questo silenzio deve essere interpretato, alla luce del brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, come intentio legis di escludere l'impugnabilità dei provvedimenti di rigetto pronunziati inaudita altera parte.

Riferimenti

Per l’approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

M.A. Lupoi, Le misure provvisorie e la loro impugnativa, in AA.VV., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di Cecchella, Torino, 2023, 89 ss.;

S. Ciardo, Reclamo e impugnazione nel nuovo rito contenzioso familiare, in AA.VV., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di R. Giordano ed A. Simeone, Milano, 2023, 119 ss.;

C. Costabile, Le impugnazioni ed i giudizi di revisione, in AA.VV., Commentario sistematico al nuovo processo civile, a cura di R. Masoni, Milano, 2023, 467 ss.;

C. Costabile, È possibile richiedere l’emissione ante causam di provvedimenti indifferibili?, in Ius Processo civile, 31 luglio 2023;

R. Giordano, Sui provvedimenti indifferibili nel nuovo rito unitario in materia familiare, in Ius Processo civile, 22 settembre 2023;

R. Giordano, sub art. 473-bis.15 c.p.c., in AA.VV., Codice delle famiglie, a cura di F. Di Marzio, Milano 2024;

M. Vaccari, I provvedimenti indifferibili nel processo in materia di persone, minorenni e famiglie: una lacuna mal colmata, in Ius Processo civile, 12 luglio 2023;

R. Donzelli, Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie, in www.judicium.it, 13 aprile 2023;

G. Costantino, Questioni di coordinamento tra il nuovo “procedimento unificato” e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, in Riv. dir. proc., 2023, 169 ss.;

A. Arceri, Appello e reclami dopo la riforma Cartabia, in Fam. e dir., 2023, 959 ss.;

E. Vullo, Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti, in Fam. e dir., 2023, 982 ss.;

B. Poliseno, Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in Foro it., f. spec. 4, 2022, 336 ss.;

A. Graziosi, Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei genitori e dei figli minori, in Fam. e dir., 2022, 368 ss.;

A. Conti, La controversa reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, in Ius Processo civile, 18 gennaio 2024.

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