Pubblicata la Direttiva CSDD: nuovi doveri di diligenza ESG per gli amministratori

La Redazione
08 Luglio 2024

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Direttiva 2024/1760/UE) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea del 5 luglio 2024.

In arrivo nuovi obblighi di due diligence per le imprese in materia di sostenibilità: ad imporli è la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (c.d. CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 5 luglio, che dovrà essere recepita negli Stati membri entro il 26 luglio 2026.

La CSDD stabilisce norme in materia di:

  1. obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;
  2. responsabilità delle violazioni di detti obblighi di cui alla lettera a); e
  3. obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 gradi, in linea con l'accordo di Parigi.

In particolare, le società dovranno integrare il dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi, mediante una descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine ed un codice di condotta, che illustri le norme e i principi cui devono attenersi l'intera società e le sue filiazioni, nonché i partner commerciali diretti o indiretti della società (ex art. 8). Dovranno, inoltre, ai sensi degli artt. 9 e ss., individuare, valutare, prevenire e attenuare gli impatti negativi, effettivi o potenziali; arrestare e riparare gli impatti negativi effettivi.

Destinatarie degli obblighi saranno le società che soddisfano una delle condizioni definite dall'art. 2.

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