La risarcibilità del danno scaturente dalla violazione del diritto di proprietà può fondarsi su presunzioni
12 Luglio 2024
Nel caso di specie, avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati dall'installazione illegittima di una canna fumaria composta con amianto, posta accanto al balcone del ricorrente, il giudice d'appello accertava la violazione dell'art. 1120 c.c. e dell'art. 890 c.c., ma rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente il danno alla salute e carente di allegazione e prova il danno derivante dalla compromissione del godimento del bene. Il soccombente, dunque, ricorreva in Cassazione. La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio per nuovo esame la sentenza d'appello, ribadendo il principio, già più volte affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. civ. , sez. II, 18 luglio 2013, n. 17635), secondo cui in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria, da provarsi anche in via presuntiva. Difatti, afferma la Cassazione, il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene che ne è oggetto sicché, una volta soppresse o limitate tali facoltà, l'esistenza di un danno risarcibile può fondarsi su presunzioni (cfr. Cass. civ, sez. II, 23 giugno 2023, n. 18108), ossia nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza come, nel caso di specie, la composizione della canna fumaria in amianto, la difformità della stessa alle prescrizioni di legge e il suo cattivo stato di conservazione. |