Notifica a mezzo posta: in caso di ritardo nella consegna risponde l’avvocato in qualità di ufficiale giudiziario
08 Luglio 2024
Un avvocato, recatosi all'ufficio postale per ritirare sette avvisi di ricevimento di sette atti giudiziari, scopriva di dover pagare 31 euro a fronte delle raccomandate CAD da lui emesse. L'avvocato rifiutava il pagamento nonché il ritiro dei sette avvisi, in relazione ai quali chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo di consegna. Si opponeva la società Poste Italiane e il giudice di pace accoglieva l'opposizione ma, in sede di appello, il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto. Di conseguenza, Poste Italiane ricorreva in Cassazione. La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo il principio per cui, ai sensi dell'art. 1228 c.c., risponde solo l'ufficiale giudiziario - e non l'agente postale - dell'eventuale ritardo nella spedizione o nel recapito dell'atto notificato a mezzo posta: difatti, il servizio di notificazione si basa su di un mandato ex lege tra l'avvocato che richiede la notificazione e l'Ufficio notifiche che presta il servizio, indi per cui l'agente postale è un mero ausiliario dell'avvocato, che riveste il ruolo di ufficiale ausiliario nella notificazione. |