Finanza interinale e finanza ponte nel concordato preventivo

La Redazione
08 Luglio 2024

L’art. 99 c.c.i.i. contempla due tipologie di finanziamento prededucibile. La pronuncia ne distingue natura e funzioni, approfondendo il tema del momento della statuizione, che nel caso della c.d. “finanza ponte” può collocarsi solo nell’eventuale decreto di apertura della procedura.

Il tribunale si sofferma sulla distinzione delle due fattispecie di finanziamento descritte e disciplinate dall'art. 99 c.c.i.i.

Da un lato, l'articolo prende in considerazione i finanziamenti autorizzati prima dell'omologazione, previsti dai commi da 1 a 4, noti anche come “finanza interinale”. Al comma 5, viene invece considerata la c.d. “finanza ponte”, ovvero i finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di accesso alla procedura.

Il tribunale sottolinea che, secondo la lettera della legge, la “finanza interinale” può essere erogata solo dopo che sia intervenuta l'autorizzazione del tribunale. Tale lettura è confermata da quanto si legge nei commi 1 e 2 dell'art. 99 c.c.i.i. Diversamente, per il caso della “finanza ponte”, dal comma 5 di evince che il tribunale è chiamato solo a disporre la prededuzione, ovvero a riconoscere un determinato rango ad un credito sorto per effetto di un'erogazione già avvenuta.

Diverso è anche il momento della statuizione del tribunale, che nel caso della finanza interinale può collocarsi in qualsiasi momento dal deposito della domanda di accesso fino all'omologazione e, anzi, anche prima della formale apertura della procedura. Nel caso della “finanza ponte”, invece, l'autorizzazione diretta al riconoscimento della prededuzione per i finanziamenti deve collocarsi solo nell'eventuale decreto di apertura della procedura.

Nel caso di specie, con ricorso autonomo la società debitrice chiedeva al tribunale di autorizzare, ex art. 99 c.c.i.i., l'ammissione in prededuzione di somme corrisposte da un terzo assuntore quale “finanziamenti di terzo effettuato in funzione dell'accesso e nel corso della procedura di concordato preventivo”.

Il tribunale valorizza la circostanza che, nel caso di specie, si trattasse di finanziamenti già erogati dall'assuntore, qualificati dallo stesso debitore quali “finanziamenti di terzo effettuati in funzione dell'accesso e nel corso della procedura di concordato preventivo”. Ne deriva che sia indubitabile si verta nel caso di “finanza ponte”, il che determina che l'eventuale riconoscimento della prededuzione possa essere contenuto solo nell'eventuale decreto di apertura della procedura e non con il provvedimento autonomo sollecitato nel caso di specie.

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