L’Avviso in Gazzetta Ufficiale può dimostrare la titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB

08 Luglio 2024

La Cassazione torna ad occuparsi del tema, di grande attualità, della cartolarizzazione dei crediti, affrontando, in particolare, la dibattuta questione della legittimazione attiva della società cessionaria.

Massima

In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Il caso

È proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello che ha affermato la legittimazione attiva della cessionaria del credito ex art. 58 TUB, pur non essendo stato prodotto l'atto di cessione del contratto tale da dimostrare la titolarità del credito vantato, avendo ritenuto sufficiente la notizia della pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale.

La questione

Nella prassi, non è infrequente che il debitore ceduto contesti che la società cessionaria non sia legittimata attiva o che non sia titolare del credito ceduto. In caso di contestazione, spetta al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. La società cessionaria di crediti in blocco ha dunque l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB (Cass. n. 13289/2024).

Può essere utile ricordare che, secondo la Circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche), per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo». Tale elemento distintivo «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti».

La Cassazione ha chiarito che in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell'essere o no il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 39528/2021; Cass. n. 20948/2013). Come noto, la legitimatio ad causam rappresenta una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa (Cass. n. 3104/2012; Cass. n. 21925/2015).

 Ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva del cessionario, ove non prodotto il contratto di cessione, possono essere sufficienti le informazioni - di dettaglio riguardo all'individuazione dei crediti ceduti - fornite nella Gazzetta Ufficiale? Su tale questione si è soffermata l'ordinanza in commento.

Osservazioni

Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire da una didascalica decisione della Cassazione ( Cass. n. 17944/2023; conf. Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 12818/2024) che, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

-  in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;

-  tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (la prova della cessione del credito può essere resa anche tramite ricorso a presunzioni: Cass. n. 21821/2023; Cass. n. 17944/2023);

-  laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.

L'ordinanza in commento, nel richiamare i precedenti di legittimità, ribadisce che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario anche la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali ( Cass. n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019: non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, essendo invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze, ad es., crediti "in sofferenza" ad una certa data; Cass. n. 4334/2020 e Cass. n. 25863/2020; Cass. n. 20739/2022; Cass n. 4277/2023. Per la giurisprudenza di merito, ex multis, App. Palermo 27.7.2023 n. 1310; Trib. Napoli 23.3.2023; App. Milano 9.8.2023 n. 2538 ) .

Qualora il contenuto pubblicato nella G.U. indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 20739/2022 ).

Tale impostazione, ossia la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto debba essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto ( Cass. n. 9529/2019 ; Cass. n. 22151/2019, che richiama i precedenti di Cass. 31188/2017; Cass. 5385/2011; 18361/2004).

Conclusioni

È diffuso il ragionevole convincimento giurisprudenziale di legittimità e di merito secondo cui (se non viene contestata l'esistenza della cessione) l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione sia ricompreso nell'oggetto della cessione.

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