Regime forfettario e imprese familiari
11 Luglio 2024
Un contribuente apre nel corso dell’anno 2017 la partita Iva optando per l’applicazione del regime “forfettario” e, allo stesso tempo, è collaboratore familiare nella ditta individuale del coniuge. Tale ultima circostanza è una condizione ostativa ai fini dell’accesso al predetto regime agevolato per gli anni dal 2018 in avanti? Il legislatore, con l’intervento normativo del 2011 e a decorrere dal 1° gennaio 2012, modificava il precedente "regime dei minimi" introducendo il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile” riservando il trattamento agevolato solo ai soggetti che iniziavano una nuova attività. Proprio per perseguire tale finalità, il legislatore escludeva dalla possibilità di accedere al regime di vantaggio i contribuenti (persone fisiche) che avevano esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare. Successivamente, con la legge di stabilità 2015, il legislatore ha modificato il precedente regime di vantaggio introducendo il cd “regime forfettario” applicabile sia ai soggetti già in attività sia a quei soggetti che intraprendevano una nuova attività, prevedendo per questi ultimi una imposizione pari a un terzo (imposta sostitutiva del 5%) rispetto a quella applicabile agli altri soggetti forfettari (imposta sostitutiva del 15%). La disciplina del regime forfettario ha lasciato in essere le esclusioni già previste dal regime dei minimi per coloro che, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, partecipassero contemporaneamente a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico. La legge di Bilancio 2019 – allo scopo di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – ha ampliato le cause ostative per l’accesso al regime agevolato prevedendo che non ne possono usufruire gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 TUIR ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni. Pertanto, alla luce del quadro normativo come sopra sintetizzato, si può ritenere che il contribuente, nel caso prospettato, abbia il diritto di accedere al regime forfettario per il 2018 – non prevedendo la disciplina pro tempore l’esclusione in caso di contemporanea partecipazione in imprese familiari – e ne perda, invece, il diritto per gli anni dal 2019 in avanti. Ciò in ossequio ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui le norme fiscali agevolative sono di stretta interpretazione e con divieto di applicazione analogica e/o retroattiva. Conforta tale conclusione anche la stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 9/E del 10 aprile 2019) in cui sono state testualmente individuate le nuove cause ostative, da valutare alla luce della ratio legis, che consiste nell’evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, al duplice fine di individuarne il relativo ambito di applicazione e di stabilire il momento in cui le stesse operano, se con riferimento all’anno o agli anni precedenti oppure a quello di applicazione del regime forfettario. La circolare fa, quindi, riferimento alle modifiche come conseguenza della nuova ratio legis che si è discostata dalla previgente per l’aggiunta delle imprese familiari. Si tratta, pertanto, di una nuova causa di esclusione, in vigore dal 2019 e non applicabile al 2018. |