Assemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile: i punti fermi sul danno non patrimoniale

La Redazione
09 Luglio 2024

Tra il 24 e il 26 maggio, a Salerno, si è tenuta l’Assemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile, cui ha preso parte il Gruppo Danno alla Persona, che ha tracciato un quadro della situazione odierna relativa alla risarcibilità del danno non patrimoniale. Di seguito si riportano i punti più rilevanti toccati dal Gruppo sulla questione.

L'incontro del Gruppo Danno alla Persona, tenutosi a Salerno lo scorso maggio, si è aperto con una breve panoramica dei lavori in corso, concentrati principalmente sull'elaborazione delle tabelle aventi ad oggetto la liquidazione del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati, il risarcimento del danno da grave lesione del rapporto parentale, l'indennizzo del danno da reato – con peculiare riguardo ai soggetti deboli – e l'individuazione di criteri per la costituzione da rendita vitalizia. Inoltre, il Gruppo sta procedendo all'aggiornamento dei criteri orientativi per la liquidazione del danno terminale e catastrofale.

Ad oggi, non sembra ancora possibile colmare la differenza di metodo adottato tra le Tabelle milanesi e quelle romane, dato che le tabelle romane sono state redatte senza procedere al monitoraggio nazionale delle sentenze e con criteri e valori monetari decisi da alcuni giudici componenti il Tribunale di Roma, a differenza di quelle milanesi, stilate in collaborazione con gli avvocati e la dottrina, anche medico legale.

Di seguito il Gruppo ha delineato alcuni punti fermi e individuato altrettanti spunti di riflessione in tema di danno non patrimoniale.

Innanzitutto, si è focalizzato sul ruolo fondamentale del CTU nell'accertamento, in primis, del danno dinamico – relazionale e, in seconda battuta, del danno morale, potendo fornire al giudice elementi oggettivi utili alla quantificazione della sofferenza interiore. È essenziale, dunque, sensibilizzare i periti sull'importanza di tali dati a fronte della valutazione giuridica.

Per quanto riguarda la prova del danno, essa sì ricade sul danneggiato, ma può fondarsi su presunzioni, coerentemente al dettato della Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164. Tuttavia, sebbene la prova possa essere presuntiva, il danno non può mai essere considerato in re ipsa (cfr. Cass. civ, sez. un., 15 novembre 2022 n. 33659). 

Inoltre, il Gruppo ha precisato che la c.d. personalizzazione del danno – ossia la valorizzazione del danno subito da una determinata vittima in un determinato caso concreto – può essere operata solo sul danno dinamico relazionale e nel limite del 30%, come previsto dall'art. 138 CAP, comma 3. Tuttavia, il meccanismo di personalizzazione diventa particolarmente complesso da applicare in caso di episodi “seriali” come, ad esempio, la frana di Sarno, in cui hanno perso la vita 137 persone, con conseguente danno parentale di 137 famiglie. In questi casi, il rischio per il giudice è la duplicazione del danno, assolutamente da evitare, essendo la funzione della tutela risarcitoria ripristinatoria e non punitiva.

Infine, il Gruppo ha indicato la necessità di approfondire il tema di danno parentale riguardante il neonato, quale vittima primaria o secondaria, anche alla luce delle recenti pronunce della Cassazione - seppur non sempre condivisibili - e di valorizzare il danno de nipote per la perdita dei nonni, inserendolo nella tabella milanese.

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