Liquidazione controllata: l’istanza concorrente del debitore non può avere finalità meramente dilatorie

La Redazione
08 Luglio 2024

Il tribunale di Varese sottolinea come il debitore, al momento della richiesta del termine ex art. 271 comma 1, c.c.i.i., debba aver già proposto una domanda di accesso ad uno strumento alternativo alla liquidazione controllata.

Una procedura fallimentare ha promosso, in persona del Curatore, l'apertura della liquidazione controllata di una persona fisica la quale, costituitasi in opposizione al ricorso del fallimento, domandava, tra l'altro la concessione di un termine per la formulazione di una domanda di concordato minore ai sensi dell'art. 271 comma 1, c.c.i.i.

Il tribunale di Varese ha rigettato la domanda ritenendo che la disposizione di cui all'art. 271 comma 1, c.c.i.i. presupponga testualmente che la domanda di accesso ad una procedura di cui al capo II del Titolo IV (procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore) sia già stata depositata.

Viene valorizzato il necessario contemperamento tra la ratio della disposizione, ovvero consentire al debitore di disporre di un termine per proporre ai propri creditori un rimedio “non liquidatorio” di risoluzione del sovraindebitamento, e l'esigenza di garantire una celere definizione del ricorso del creditore: “l'istanza formulata dal debitore non può essere finalizzata unicamente a differire l'apertura della procedura liquidatoria ma deve tradursi in una concreta prospettiva alternativa all'ipotesi liquidatoria, nell'interesse di tutti i creditori”.

Ritiene il tribunale che “tale contemperamento sia stato regolato dal legislatore proprio prevedendo la necessità che il debitore, al momento della richiesta del termine, abbia già proposto una domanda di accesso ad uno strumento alternativo alla liquidazione controllata”. In tal senso, la norma prevede testualmente che il termine concesso abbia la finalità di “integrare” la domanda.

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