Che valore probatorio ha la mail con firma semplice in caso di contestazione sulla provenienza?
09 Luglio 2024
Massima Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e, se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. Se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve - in forza del disposto dell'art. 21 (oggi art. 20 comma 1-bis) del d.lgs. 82/2005 - valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità. Il caso Tizio, autotrasportatore, aveva stipulato – per il tramite del broker Caio - con la società Alfa un contratto di assicurazione contro il rischio di furto della merce trasportata. Di seguito Tizio subiva il furto di due motrici e di un rimorchio contenente un carico di medicinali, a lui affidati per il trasporto. Il mittente aveva chiesto di essere risarcito per la perdita del carico ed il vettore aveva chiesto al proprio assicuratore di essere manlevato rispetto a tale pretesa. La società Alfa, tuttavia, rifiutava il pagamento dell'indennizzo, opponendo che il contratto di assicurazione escludeva dalla copertura i danni derivanti dal furto di medicinali. Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale la società Alfa e Caio chiedendone la condanna, in solido o in via alternativa, al pagamento dell'indennizzo e/o al risarcimento del danno. Nella sostanza l'attore deduceva che l'estensione della copertura al rischio di furto di medicinali doveva ritenersi operante per effetto di uno scambio di e-mail tra il broker ed un funzionario della società Alfa. In subordine, deduceva che la mancata estensione della copertura doveva ascriversi a responsabilità del broker, per non avere saputo offrire all'assicurato un contratto adatto alle sue esigenze assicurative. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della società Alfa e la rigettava nei confronti di Caio ritenendo che il rischio avveratosi fosse coperto dalla polizza per effetto delle modifiche ad esse apportate su richiesta del broker, richiesta dimostrata dallo scambio di messaggi di posta elettronica tra il broker ed un funzionario della società Alfa. La Corte di Appello, in accoglimento del gravame proposto dalla società Alfa riformava la sentenza rigettando la domanda di Tizio. In particolare, i giudici di secondo grado osservavano che lo scambio di mail non assumeva lo stesso valore della scrittura privata richiesta ai sensi dell'art. 1888 c.c. Tizio proponeva ricorso in Cassazione avverso tale pronuncia. La questione La questione esaminata dalla Corte di Cassazione afferisce al valore probatorio di un messaggio di posta elettronica privo di firma qualificata o digitale, in caso di contestazione sulla provenienza ed il contenuto. Le soluzioni giuridiche La posta elettronica è ormai da anni diffusamente utilizzata nei rapporti commerciali. La funzionalità dello strumento e la velocità della comunicazione che esso assicura, pur garantendo che di essa rimanga traccia durevole, conduce gli operatori economici a prediligere l'uso dell'e-mail nell'ambito dei rapporti contrattuali in sostituzione della tradizionale comunicazione per lettera in forma cartacea. Dinnanzi a tale prassi si è naturalmente posta la questione relativa al valore che deve essere attribuito a questa particolare figura di documento informatico sul piano della forma e della prova. L'art. 1, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) definisce il documento informatico come «Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». L'e-mail, pertanto, nel momento in cui rappresenti al suo interno atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, deve essere qualificata documento informatico: la norma, infatti, nulla più che questo richiede al fine di ritenere esistente un documento informatico. L'art. 20 comma 1-bis del d.lgs. n. 82/2005 (in cui è stato trasfuso il testo del previgente art. 21) prevede che «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità». In applicazione delle norme del Codice dell'amministrazione digitale – sia nella versione ratione temporis applicabile al caso oggetto della pronuncia in commento sia nella formulazione attuale – la S.C. ha enucleato i seguenti principi: 1) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; 2) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (in tal senso v. Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2021, n. 30186; Cass. civ., sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 3540; Cass. civ., sez. VI, 14 maggio 2018, n.11606. Una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2023, n. 22012, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii); 3) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità; 4) le suddette caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità devono essere desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante: quindi, in particolare, dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato, dalle proprietà di esso, dalla sintassi adottata e dalla grafica. In applicazione dei suesposti principi la S.C., nella pronuncia in commento, ha ritenuto che l'e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità. Osservazioni In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. civ., sez. VI, 13/05/2021, n. 12794; Cass. civ., sez. I, 17/07/2019, n. 19155; Cass. civ., sez. lav., 28/01/2019, n. 2288). Tale disconoscimento della e-mail, in ogni caso, non ha gli stessi effetti del disconoscimento relativo alla scrittura privata previsto dall'articolo 215 c.p.c., comma 2, poiché, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della scrittura privata, la stessa non può essere utilizzata (in arg. v. Cass. civ., sez. lav., 17/02/2015, n. 3122), mentre nel caso della e-mail il giudice deve valutarla in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità. Bisogna inoltre evidenziare che in una precedente pronuncia i giudici di legittimità avevano ritenuto che la e-mailcontenente espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam" (Cass. civ., sez. II, 24/07/2023, n. 22012). Riferimenti Per l'approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:
|