Composizione negoziata: ammissibile l’inibitoria della compensazione dei finanziamenti con i flussi di cassa
09 Luglio 2024
Non può considerarsi preclusa l'inibitoria dei meccanismi contrattualmente previsti o, comunque, delle pratiche di compensazione dei finanziamenti erogati anteriormente all'applicazione della misura con le disponibilità di cassa di volta in volta originata sui singoli conti correnti bancari ove l'esigenza sia quella di favorire lo svolgimento delle trattative ed il risanamento dell'impresa, anche attraverso una solo temporanea cristallizzazione del passivo e fatte salve le prerogative degli istituti di credito, da farsi valere all'esito della CNC eventualmente nell'ambito di uno degli strumenti individuato ex art. 23 c.c.i.i. Nella logica della CNC la richiesta di applicazione della misura cautelare sottoforma di inibitoria delle azioni derivanti da determinati rapporti contrattuali deve essere accolta ove il piano proposto appaia fattibile e consenta di ritenere perseguibile il risanamento della crisi d'impresa e la misura richiesta sia funzionale allo svolgimento delle trattative e all'adozione degli strumenti individuati o individuabili ex art. 23 c.c.i.i. per il superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario e, in via mediata, alla tutela della massa dei creditori, risultando, rispetto a tali finalità, recessivo l'interesse particolare del singolo creditore controparte contrattuale destinatario di una fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell'impresa e, nel suo complesso, delle prerogative del ceto creditorio. |