Iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata: non valgono le attività di collaborazione o affiancamento

La Redazione
09 Luglio 2024

Ad un quesito posto dall’Ordine di Napoli Nord, che chiedeva se siano valutabili positivamente, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'elenco, le esperienze maturate indirettamente in attività di collaborazione o di affiancamento professionale, il CNDCEC ha fornito risposta negativa.

Con il P.O. n. 65/2024 dell'8 luglio 2024, il CNDCEC risponde al quesito dell'ODCEC di Napoli Nord affermando che:

“Le esperienze documentabili devono essere maturate in occasione dell'espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che dovrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, ai detti fini, attività di collaborazione o affiancamento di altri colleghi che sono i soggetti incaricati e, conseguentemente, responsabili dell'operazione di ristrutturazione”.

Aggiunge il CNDCEC che:

“Gli attuali requisiti dei cinque anni di iscrizione all'Albo e dell'aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione opportunamente documentate nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi di impresa, sono indice di una scelta consapevole da parte del legislatore volta a escludere i professionisti più giovani. Dinanzi a simili precisazioni, includere, nel novero dei soggetti nominabili per gli incarichi di esperto, professionisti che unicamente hanno collaborato con il professionista incaricato dall'autorità giudiziaria, dal ministero vigilante, ovvero dal debitore, accentuerebbe la disparità di trattamento con quanti iscritti all'Albo da meno di 5 anni abbiano comunque assunto personalmente incarichi tra quelli valutabili ai fini dell'inclusione nell'elenco”.

Viene, infine, precisato che qualora l'incarico giudiziale o ministeriale, ovvero il mandato professionale sia stato conferito a più professionisti specificatamente individuati nel decreto di nomina o nel mandato conferito dal cliente, questi ultimi, a prescindere dall'organizzazione interna adottata dai rispettivi studi professionali, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 13 comma 3, c.c.i.i., potranno presentare domanda per l'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata.

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