Inammissibile il ricorso per cassazione notificato prima del deposito della sentenza
10 Luglio 2024
Nel caso di specie, un Tribunale in veste di Giudice d'appello pronunciava il dispositivo della sentenza in udienza, riservandosi di depositare la motivazione entro 15 giorni. Tuttavia il giudice, decorso il termine, non depositava alcunché. Il soccombente, allora, proponeva ricorso in Cassazione, avente ad oggetto l'omessa motivazione della sentenza pronunciata in appello. Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che, nei giudizi regolati dal rito del lavoro, il potere di proporre impugnazione, salva l'eccezionale ipotesi dell'appello con riserva di motivi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., sorge solo dopo il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo in udienza ma prima del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame - e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile - vale a precludere la sua valida rinnovazione, sempre che il termine utile non sia ancora decorso. |