Conflitti di interessi ed interesse contrapposto del condomino
10 Luglio 2024
Per rispondere al quesito è bene partire dall'orientamento giurisprudenziale che afferma che: «In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione» (Cass. Civ., sez. II, 02/02/2023, n. 3192). Di tale principio fa tesoro anche la giurisprudenza di merito ove afferma che: «Nel caso di deliberazione dell'assemblea finalizzata ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una lite giudiziaria tra il condominio ed un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della controversia sulla scorta degli interessi contrapposti, non sussiste il diritto del singolo condomino (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) di partecipare all'assemblea, né la legittimazione del medesimo a chiedere l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione» (Corte appello Milano, sez. III, 15/03/2023, n. 891). Qui la Corte di Appello, facendo corretto uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, afferma che, mentre il condomino in conflitto d'interessi va convocato, quello che è in lite con il condominio può non essere convocato in assemblea senza che la deliberazione possa ritenersi invalida. Infatti, il condomino in causa con la compagine non si trova in una posizione di conflitto d'interessi ma si trova in una condizione i cui interessi sono del tutto contrapposti, con la conseguenza che, se nel caso di conflitto di interessi il condomino ha diritto alla convocazione, nel secondo caso, ove gli interessi sono contrapposti, no, come nel caso sotteso dal quesito. È evidente che una sua convocazione non potrà certo ritenersi illegittima ma il condomino portatore di interessi contrapposti non sarà una parte necessaria della deliberazione assembleare ed un suo eventuale voto sarà del tutto ininfluente sul calcolo delle maggioranze. |