Giugno 2024: fallimento “omisso medio”, fallimento in estensione, rinuncia del curatore al ricorso

La Redazione
10 Luglio 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di fallimento omisso medio, equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura, interruzione della prescrizione dei crediti nell’amministrazione straordinaria, credito professionale ed eccezione di inadempimento del curatore, competenza del giudice nel concordato per la domanda di accertamento dei crediti, fallimento in estensione e litisconsorzio necessario,  rinuncia del curatore al ricorso per cassazione, effetti fiscali della dichiarazione di fallimento.

Fallimento “omisso medio” della società in concordato insolvente

Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2024, n. 15859

Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007 il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l. fall.

Irragionevole durata della procedura: quale termine per la domanda di equo indennizzo?

Cass civ., sez. II, 10 giugno 2024, n. 16081

Il termine di cui all'art. 4 della l. n. 89/2001 ai fini della proposizione della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale, poiché la data dell'integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna, per il creditore soddisfatto, il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della l. n. 89/2001, ma non il "dies a quo" del termine per la presentazione della domanda di equa riparazione.

Ammissione al passivo e interruzione della prescrizione nell'amministrazione straordinaria

Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2024, n.16166

In forza del richiamo operato dall'art. 1, ultimo comma, primo periodo, del d.l. n. 26/1979, conv. con modif. dalla l. n. 95/1979, agli artt. 195 e ss. e 237 l. fall. per la liquidazione coatta amministrativa, il  principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U. 13143/2022) rispetto a quest'ultima procedura – secondo cui solo l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207 comma 1, L. fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l. fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l. fall. – trova applicazione anche all'amministrazione straordinaria sottoposta alla disciplina contemplata dalla l. n. 95/1979.

Credito professionale insinuato al passivo: il Curatore può eccepire l'inadempimento

Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2024, n. 16949

Il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, l'eccezione d'inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis, della prestazione o l'incompleto adempimento da parte dello stesso, restando, per contro, a carico di quest'ultimo (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura), l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento.

Il giudice del concordato non ha competenza funzionale quanto alla domanda di accertamento dei crediti

Cass. civ., sez. 19 giugno 2024, n.16970

Nella procedura di concordato preventivo, nella quale manca una fase di accertamento del passivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente. Il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, "determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste. In altre parole, il giudice chiamato a omologare il concordato non ha alcuna competenza funzionale quanto alla domanda di accertamento dell'an, del quantum e della gradazione dei crediti ricompresi nella proposta concordataria.

Ricorso per il fallimento della società di persone, fallimento in estensione e litisconsorzio necessario dei creditori istanti

Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2024, n.17546

A seguito delle modifiche alla legge fallimentare, che hanno comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l. fall. promosso a istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori non sono litisconsorti necessari neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato appunto esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società.

Effetti della rinuncia del curatore al ricorso per cassazione

Cass. civ., sez. trib, 6 giugno 2024, n. 15833

La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta personalmente dal curatore del fallimento, non avendo carattere “accettizio”, produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venire meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Dichiarazione di fallimento ed effetti della dichiarazione “fiscale” del curatore ex artt. 74-bis, d.P.R. n. 633/1972, e 8 comma 4, d.P.R. 322/1998

Cass. civ., sez. trib, 6 giugno 2024, n. 15819

La dichiarazione di fallimento determina la cessazione dell'attività d'impresa, salvo che il curatore non disponga l'esercizio provvisorio della stessa ex art. 104 l. fall. Sul piano fiscale, la dichiarazione del curatore (prevista prima dall'art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972 e poi dall'art. 8 comma 4, d.P.R. 322/1998) definisce il rapporto tributario antecedente alla procedura concorsuale, che funge da spartiacque per le categorie di crediti e di creditori, ed è per questo equiparata alla dichiarazione di cessazione di attività ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile sin da quella data.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario