La possibilità di sanatoria in sede processuale dell’operato del falsus procurator e l’ammissibilità di una “ratifica condizionata”
11 Luglio 2024
Massima La ratifica di un negozio può essere compiuta in forma espressa da un rappresentante del dominus negotii, anche in sede processuale, se la procura alle liti, rilasciata da questi al difensore, comprende lo specifico potere di disporre del diritto in contesa, potere che non può essere desunto dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende "ogni più ampia facoltà di legge". La ratifica "condizionata" non è compatibile con la natura del negozio regolato dall'art. 1399 c.c., costituita dalla volontà di fare propri, attraverso la totale adesione, gli effetti di un contratto concluso da un soggetto sfornito del potere di disporre del relativo diritto, sicché la ratifica subordinata al mutamento di alcune delle pattuizioni cristallizzate nel contratto concluso dal falsus procurator ovvero all'avverarsi di un avvenimento futuro e incerto non può essere vincolante nei confronti del terzo contraente, atteggiandosi piuttosto come nuova proposta contrattuale rimessa all'accettazione di tale terzo. La mera immissione nella disponibilità dell'immobile, senza la specificazione del titolo di tale immissione e senza alcun collegamento temporale con la data di stipulazione del negozio, non costituisce ratifica del contratto preliminare di vendita concluso dal falsus procurator del promittente venditore, poiché essa non implica necessariamente la volontà di far proprio il contratto medesimo ed è priva della forma scritta ad substantiam. Il caso Con un primo atto di citazione notificato il 9/10 febbraio 2000 Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa (sezione distaccata di Carrara) la Alfa S.r.l. e Caio al fine di sentire pronunciare, ex art. 2932 c.c., il trasferimento in suo favore dell'immobile – un mansarda - oggetto del contratto preliminare di vendita del 13 febbraio 1993, con il quale il Caio, in nome e per conto della Alfa S.r.l., si era impegnato a vendere in favore dell'attore il suddetto cespite per il prezzo pattuito di vecchie lire 280.000.000, già interamente versato e riscosso, come da quietanza rilasciata contestualmente alla stipula. Si costituiva in giudizio la Alfa S.r.l., la quale concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e – in via riconvenzionale – per la pronuncia della risoluzione del preliminare per inadempimento imputabile al promissario acquirente, nonché per la sua condanna al risarcimento dei danni provocati nella progettazione e nella direzione dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di cui la mansarda oggetto della promessa di vendita faceva parte. La società convenuta eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva di Caio, in quanto quest'ultimo, all'epoca, aveva sottoscritto il contratto preliminare non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della Alfa srl, che gli aveva conferito specifico mandato in tal senso, cui era seguita la ratifica dell'operato di Caio a cura della società; ratifica di cui si dava conferma con la comparsa di costituzione, al fine di esonerare Caio da ogni responsabilità ed obbligo derivante dalla sottoscrizione dell'atto. Si costituiva in giudizio anche Caio, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla vicenda oggetto di giudizio. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'espletamento di prova testimoniale e di CTU, il giudice di primo grado, con sentenza n. 289/2011, depositata il 16 novembre 2011, rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita per la parziale difformità dell'immobile in concreto realizzato rispetto al titolo concessorio rilasciato nonché la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla Alfa S.r.l. per carenza di prova circa l'esclusiva imputabilità a Tizio delle riscontrate difformità dell'opera rispetto alla concessione. Con un secondo atto di citazione notificato il 9 dicembre 2002, Tizio conveniva, davanti allo stesso Tribunale di Massa (sez. distaccata di Carrara), la Alfa S.r.l. proponendo la medesima domanda di esecuzione in forma specifica, ma rettificando i dati relativi al subalterno dell'immobile di cui si chiedeva il trasferimento. Si costituiva anche in tale giudizio la Alfa S.r.l., chiedendo questa volta – per quanto qui rileva - il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, siccome stipulato dal falsus procurator senza alcuna ratifica della società convenuta e, in via riconvenzionale subordinata, ove fosse stata ritenuta l'efficacia del contratto preliminare, l'accertamento della simulazione del contratto o la pronuncia della sua risoluzione per inadempimento del promissario acquirente. La convenuta chiamava, altresì, in garanzia Caio il quale, nel costituirsi in giudizio, faceva rilevare che il suo operato era stato ratificato dalla Alfa S.r.l. un comportamento concludente, avendo la società consentito a Tizio di occupare i beni promessi in vendita sin dal settembre 1994 e avendo manifestato, con missiva del 21 ottobre 1998, la propria disponibilità a comparire dinanzi al notaio per la stipula del definitivo. La ratifica, inoltre, era stata ribadita con la comparsa di costituzione nel precedente giudizio di merito, introdotto con citazione del febbraio 2000. Anche tale secondo giudizio era istruito a mezzo prova per testi e CTU. All'esito, il Tribunale, con sentenza n. 291/2011, depositata il 18 novembre 2011, dichiarava, sempre per quanto qui rileva, l'inammissibilità della chiamata in causa di Caio per mancata enunciazione del relativo titolo, nonché per effetto della ratifica operata da Alfa S.r.l. nella comparsa di costituzione nel giudizio di cui alla precedente causa instaurata; rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica per mancanza attuale di validi titoli ad aedificandum aventi ad oggetto l'immobile promesso in vendita e rigettava altresì la domanda risarcitoria proposta da Alfa S.r.l. per difetto di elementi probatori della responsabilità del professionista. Avverso entrambe le pronunce menzionate proponeva appello Tizio nonché appello incidentale la Alfa S.r.l. Decidendo sui gravami interposti, previa riunione dei giudizi, la Corte d'Appello di Genova accoglieva per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma delle sentenze impugnate, disponeva il trasferimento, in favore dell'immobile oggetto di preliminare, rigettando gli appelli incidentali e confermando nel resto le altre statuizioni delle sentenze di prime cure. Osservava, in particolare, la Corte d'Appello, sulla problematica dell'operato di Caio, che il preliminare oggetto della domanda di Tizio era stato sottoscritto da quest'ultimo quale promissario acquirente e da Caio in nome e per conto della Alfa S.r.l., quale promittente alienante. L'operato di Caio era stato, poi, ratificato da Alfa S.r.l. all'atto della costituzione nel primo giudizio introdotto da Tizio, mentre solo con la costituzione nel secondo giudizio la società aveva mutato radicalmente le proprie difese, negando che Caio avesse agito in suo nome e per suo conto. La ratifica, tuttavia, secondo i giudici di secondo grado, poteva ben poteva avvenire anche nella sede processuale, in quanto nel caso specifico il potere del difensore di disporre del diritto in contesa, attraverso la ratifica del preliminare stipulato dal falsus procurator, era stato espressamente conferito con la procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione nel primo giudizio, cui erano stati conferiti "tutti i poteri di legge, ivi compreso quello di conciliare e transigere la controversia". Vi era, inoltre, in atti altro documento di ratifica dell'operato di Caio, ossia la lettera del 21 ottobre 1998, con la quale la Alfa S.r.l., riscontrando la richiesta dell'attore volta ad ottenere la stipula del definitivo di compravendita relativo all'unità immobiliare oggetto di compromesso, aveva manifestato e comunicato la sua completa disponibilità a comparire davanti al notaio indicato nella data e nell'ora previsti, a patto che venissero preventivamente saldate le somme residue ancora dovute a vario titolo dal promissario acquirente in favore del promittente venditore. La tesi della società circa la simulazione del preliminare confliggeva, inoltre, irrimediabilmente, ad avviso dei giudici di secondo grado, con la circostanza pacifica dell'immissione del promissario acquirente nel possesso dell'immobile sin dal settembre 1994. Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione la Alfa S.r.l.. Resisteva Tizio con controricorso. La questione La società ricorrente eccepiva, in particolare, la violazione degli artt. 1399,1350,1351 c.c. e art. 84, comma 2, c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il preliminare stipulato dal falsus procurator Caio fosse stato ratificato dalla rappresentata Alfa S.r.l., come da comparsa di costituzione nel primo giudizio instaurato davanti al Tribunale, sul presupposto che al difensore erano stati conferiti “tutti i poteri di legge”, ivi compreso quello di conciliare e transigere la controversia, sicché questi avrebbe potuto disporre del diritto in contesa. Ad avviso, invece, della società ricorrente, la genericità della formula utilizzata doveva considerarsi inidonea a comprendere facoltà esorbitanti dalla funzione processuale propria della procura ad litem, quali la ratifica dell'operato della controparte, né l'attribuzione del potere di conciliare e transigere la controversia avrebbe potuto includere anche la facoltà di ratificare l'attività negoziale compiuta da altro soggetto. La società ricorrente obiettava, altresì, che, contrariamente a quanto ritenutosi nella sentenza impugnata, la ratifica dell'operato del falsus procurator non avrebbe potuto ricavarsi dalla lettera del 21 ottobre 1998, poiché la comunicazione di Alfa S.r.l. circa la completa disponibilità a comparire davanti al notaio per la stipula del definitivo era stata condizionata al preventivo saldo delle somme residue ancora dovute, a vario titolo, dal promissario acquirente alla promittente alienante – laddove invece nel contratto concluso dal falsus procurator si era dato atto dell'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo – sicché, non essendovi corrispondenza di contenuto, non poteva darsi significato di ratifica ad una dichiarazione volta a modificare la pattuizione da ratificare. Infine, la ratifica del preliminare non avrebbe potuto essere desunta, ad avviso del ricorrente, dalla circostanza pacifica dell'immissione del promissario acquirente nel possesso dell'immobile sin dal settembre 1994, poiché la ratifica avrebbe dovuto avere la stessa forma richiesta per l'atto dispositivo, con la conseguenza che una mera attività materiale, quale l'immissione in possesso, non avrebbe potuto raggiungere detto effetto. Le soluzioni giuridiche Il motivo era nel suo complesso ritenuto fondato dalla Suprema Corte. Quanto al primo profilo, in particolare, i giudici di legittimità osservavano che, in generale, anche in sede processuale può ritenersi possibile la ratifica di un negozio da parte del difensore del dominus, se la procura alle liti, rilasciata dal medesimo dominus al difensore, comprenda il potere di disporre del diritto in contesa: la comparsa con procura a margine o in calce, infatti, rappresenta atto che soddisfa la forma scritta (richiesta per la ratifica degli atti per cui la legge prescrive la forma ad substanstiam) ed è recettizio, in quanto portato a conoscenza della controparte ex artt. 166 e 170 c.p.c.. Nondimeno, tuttavia, si osserva nell'ordinanza in commento che “le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo, dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata, né interpretate come manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale”. La ratifica formulata dal difensore munito di una semplice procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. è inidonea, quindi, ad abilitare il difensore a disporre, sul piano sostanziale, del diritto in contesa. Non scalfisce tale conclusione la formula “di stile” secondo cui la procura ad litem comprende "ogni più ampia facoltà di legge", posto che tale indicazione non vale ad attribuire al difensore poteri più ampi di quelli previsti dal primo comma dell'art. 84 c.p.c. e, quindi, non conferisce il potere di compimento di un atto dispositivo dell'oggetto della controversia. Ne consegue che, in difetto di uno specifico mandato volto a consentire la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator, la ratifica esplicitata in sede processuale dal difensore non può produrre effetti nei confronti dell'assistito. Né il conferimento del potere processuale di conciliare o transigere la controversia consentiva, nel caso specifico, di esercitare la facoltà di ratifica, che non aveva avuto alcuna finalità di composizione amichevole della lite. Quanto al secondo profilo (dell'idoneità della lettera del 21 ottobre 1998 a valere quale ratifica dell'operato del falsus procurator) viene affrontato il tema della idoneità di una ratifica "condizionata" a produrre gli effetti di cui all'art. 1399 c.c. (posto che nella vicenda concreta vi era difformità di contenuto tra la lettera a firma della Alfa S.r.l. e il contenuto del contratto da ratificare). La Corte, ripercorrendo i più importanti approdi della dottrina sul punto – in mancanza di specifici precedenti della giurisprudenza di legittimità – sposa la tesi per cui la ratifica "condizionata" non è compatibile con la natura stessa del negozio in esame, costituita dalla volontà di fare propri tout court (ossia pienamente e senza riserve) gli effetti di un contratto concluso da un soggetto sfornito del potere di disporre del relativo diritto. La ratifica, quindi, deve consistere nella totale adesione al contenuto negoziale, “integrando, per definizione, un quid e non un quantum graduabile, che non consente alternativa tra il ratificare il contratto nella sua interezza (manifestandovi totale adesione) o non ratificarlo affatto (il che dovrebbe indurre a negare anche l'ammissibilità della ratifica parziale, salvo che non si tratti di plurimi e autonomi contratti contenuti nello stesso testo negoziale)”. La ratifica subordinata al mutamento di alcune delle pattuizioni cristallizzate nel contratto concluso dal falsus procurator (come, nel caso di specie, al versamento di un prezzo ulteriore rispetto a quello già corrisposto in via satisfattiva) ovvero all'avverarsi di un avvenimento futuro e incerto esterno al contratto non può essere, di contro, vincolante nei confronti del terzo contraente, atteggiandosi piuttosto come nuova proposta contrattuale rimessa all'accettazione di tale terzo. Quanto, infine, alla possibilità di ravvisare la ratifica nel fatto materiale dell'immissione nella disponibilità dell'immobile oggetto di compromesso sin dal settembre 1994 (a fronte della stipulazione del preliminare il 13 febbraio 1993), la Corte osserva che l'acquisizione della mera disponibilità del cespite, senza la specificazione del titolo di tale immissione, è priva di valenza negoziale e non necessariamente è indicativa della volontà del dominus di far proprio il negozio stesso. Trattasi, inoltre, di modalità di ratifica carente del requisito della forma scritta ad substantiam (la ratifica, infatti, deve rivestire la stessa forma, ad substantiam o ad probationem, eventualmente prescritta per il contratto ratificato, sebbene non esiga la volontà espressa di far proprio il negozio, potendo essere anche implicita, purché però sia rispettato il vincolo della forma scritta). Da qui la fondatezza anche della corrispondente censura della società ricorrente. Osservazioni La ratifica, in generale, è l'atto negoziale con il quale il falsamente rappresentato fa propri gli effetti del contratto concluso in suo nome dal falsus procurator (cioè da colui che abbia agito in mancanza di potere rappresentativo ovvero oltrepassando i limiti del potere conferitogli), immettendo, con effetto retroattivo, nella propria sfera giuridica il risultato dell'attività compiuta dal rappresentante senza poteri. Trattandosi di atto che rende efficace il rapporto contrattuale fra terzo e rappresentato, la ratifica è considerata dalla dottrina maggioritaria un negozio unilaterale recettizio nei confronti del terzo contraente (e non già del rappresentante), con la conseguenza che essa consegue gli effetti che le sono propri quando è portata a conoscenza del terzo mediante notificazione o quantomeno comunicazione. La tematica della possibilità di ratifica in sede processuale dell'operato del falsus procurator non è, di per sé, nuova in seno alla giurisprudenza di legittimità. La stessa pronuncia in commento, infatti, richiama una serie di pronunce (Cass. civ., sez. II, sent., 15 febbraio 2022, n. 4938; Cass. civ., sez. II, sent., 4 febbraio 2021, n. 2617; Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2010, n. 21844; Cass. civ., sez. III, sent., 30 ottobre 2002, n. 15295; Cass. civ., sez. III, sent., 9 luglio 2001, n. 9289; Cass. civ., sez. III, sent., 17 maggio 1999, n. 4794) con cui si è ritenuto che la ratifica di un contratto stipulato dal falsus procurator e soggetto a forma scritta ad substantiam può essere integrata anche da un atto processuale, notificato o comunicato alla controparte e sottoscritto dal rappresentato o dal suo procuratore "ad litem", con il quale si chieda l'esecuzione del contratto medesimo, trattandosi di atto scritto – e recettizio - che, redatto per fini conseguenziali alla stipulazione del contratto preliminare medesimo, è incompatibile con il rifiuto dell'operato del rappresentante senza poteri. Nella vicenda di specie, tuttavia, il giudice di merito non aveva invocato l'inconciliabilità della posizione processuale assunta dal dominus con la volontà di rinnegare il contenuto negoziale dell'atto stipulato dal falsus procurator, ma aveva in sostanza considerato il difensore facultato alla ratifica sulla scorta della ritenuta estensione del mandato alle liti anche al compimento di atti dispositivi del bene della vita sotteso alla vertenza pendente. Confrontandosi con tale capo della sentenza, la pronuncia in commento osserva che pur potendo in generale la ratifica provenire anche da un rappresentante del dominus, le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo, dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata, né interpretate come manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di simile contenuto occorre un mandato speciale sottendente chiara e univoca manifestazione di volontà in tal senso del rappresentato (mandato speciale che non poteva identificarsi con la semplice procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c., anche ove genericamente includente “ogni più ampia facoltà di legge”, dovendosi tale inciso riferire, in mancanza di ulteriori specificazioni ai soli atti di natura processuale). Non si rinvengono, invece, precedenti specifici in seno alla giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di attribuire efficacia ex art. 1399 c.c. ad una ratifica “condizionata” (solo, infatti, a livello di obiter dictum Cass. civ., sez. I, sent., 8 febbraio 2016, n. 2403 aveva affermato l'astratta ammissibilità dell'apposizione di condizioni alla ratifica). La pronuncia in commento, ripercorrendo gli approdi dottrinali sul punto, giunge a conclusione che la ratifica "condizionata" non è compatibile con la natura del negozio regolato dall'art. 1399 c.c., costituita dalla volontà di fare propri, attraverso la totale e piena adesione, gli effetti di un contratto concluso da un soggetto sfornito del potere di disporre del relativo diritto. La ratifica subordinata al mutamento di alcune delle pattuizioni cristallizzate nel contratto concluso dal falsus procurator ovvero all'avverarsi di un avvenimento futuro e incerto non può, quindi, considerarsi vincolante nei confronti del terzo contraente, atteggiandosi, piuttosto, come nuova proposta contrattuale, rimessa all'accettazione del medesimo terzo. Viene, di contro, disatteso l'orientamento che ritiene compatibile l'apposizione alla ratifica di una condizione, sul presupposto che, sino al verificarsi dell'avvenimento futuro e incerto contemplato nella condizione apposta, il contratto verserebbe in uno stato di pendenza, restando comunque impregiudicato il diritto del terzo di interpellare il rappresentato e fissare, a sua volta, un termine inderogabile per una ratifica pura e semplice. Quanto, infine, alla possibilità di operare la ratifica mediante un comportamento concludente - quale, nel caso di specie, era stato ritenuto l'immissione del promissario acquirente nel possesso dell'immobile oggetto del preliminare sottoscritto dal falsus procurator - essa, rispetto alla vicenda di specie, viene esclusa in ragione della forma prescritta per il contratto da ratificare: ai sensi, infatti, del primo comma dell'art. 1399 c.c. la ratifica deve avvenire con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto stipulato dal falsus procurator, sicché in presenza di un contratto che - in relazione al suo oggetto - debba rivestire la forma scritta ad substantiam, anche la ratifica deve avere lo stesso requisito di forma richiesto per il contratto, restando altrimenti irrilevante il comportamento adottato dal rappresentato (in conformità alla pronuncia in commento si veda Cass. civ., sez. II, sent., 20 novembre 2006, n. 24571). Riferimenti In generale in dottrina sul tema del contratto concluso dal rappresentante senza poteri e sulla natura giuridica della ratifica si veda: Bianca, Diritto Civile, Vol. III, Il Contratto, Milano, 2019, 612 e ss. |