Liquidazione controllata: la Consulta interviene su due norme in tema di gratuito patrocinio e prenotazione a debito

La Redazione
12 Luglio 2024

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 e dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevedono l’ammissione al gratuito patrocinio (quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese) e la prenotazione a debito delle spese per la liquidazione controllata.

La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2024, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due articoli del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia).

In particolare, l'art. 144 del richiamato decreto dispone che:

“Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio”.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese.

Anche l'art. 146 del d.P.R. 115/2002 (“Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese”) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

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