Revoca della cancellazione della società fallita a seguito di “atti incompatibili”

La Redazione
12 Luglio 2024

Il tribunale di S. Maria Capua Vetere (giudice del registro) si occupa di un caso avente ad oggetto la legittimità dell’iscrizione della delibera di nomina del nuovo liquidatore da parte dell’assemblea di società cancellata ed estinta (e in seguito fallita) ed eventuale reviviscenza dell’ente stesso.

Il tribunale affronta il tema del rapporto tra una decisione “organizzativa” della società cancellata, quale la delibera di nomina di un liquidatore da parte dell'assemblea, e la pregressa estinzione della società.

Si riassume in breve la peculiare vicenda di cui si è occupato il tribunale.

Una società in stato di scioglimento e liquidazione depositava, per il tramite del proprio liquidatore, istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese (d'ora in avanti, RI); cancellazione cui veniva poi dato seguito da parte dell'Ufficio del RI. Poco meno di un anno dopo, il tribunale dichiarava il fallimento della società. Avverso tale pronunciamento, la società avanzava, in persona del liquidatore, reclamo davanti la corte d'appello di Napoli, che veniva successivamente rigettato. Nelle more del giudizio di reclamo, decedeva il liquidatore e l'assemblea – al fine di poter essere rappresentata nel giudizio di Cassazione – deliberava la nomina di un nuovo liquidatore, il quale tempestivamente chiedeva all'Ufficio del RI di provvedere alla relativa iscrizione.  La nuova nomina veniva quindi iscritta ma, con successiva istanza, il Conservatore chiedeva al Tribunale di ratificare il proprio operato ovvero di emendare l'iscrizione o decretarne la cancellazione

Il giudice del registro richiama le sentenze “gemelle” nn. 6070 e 6071 rese dalle Sezioni unite il 12 marzo 2013 ove si era affermato che, una volta intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, la prova contraria rispetto all'estinzione della società non può vertere più sul solo dato “statico” della pendenza di rapporti non ancora definiti, occorrendo la prova di un fatto “dinamico”: cioè, che la società abbia continuato ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro.

Ciò detto, il tribunale ricorda che (al di là di quanto previsto in materia tributaria) eccezione all'effetto estintivo derivante dalla cancellazione della società è rappresentato dall'art. 10 l. fall. (la cui norma trova conferma nell'art. 33 comma 1, c.c.i.i.), che prevede che una società possa essere dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione: “si tratta, allora, di una fictio iuris che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto”.

Il tribunale rileva che al decesso del primo liquidatore “la società ha fatto seguire condotte evidentemente contrastanti con la sua estinzione e che hanno superato il rilievo di fictio iuris di cui s'è riferito (…). Ad avviso di questo giudice, il riesumare nella circostanza l'organo assembleare, l'estensione potenziale dei poteri del liquidatore così deliberata da tale organo – invero non calibrati al solo esito dell'impugnazione della sentenza di fallimento – e, per altro verso, il continuo riferimento nella decisione all'esigenza di garantire la realizzazione degli interessi di un soggetto (la società) che per i terzi risulta estinto, sono tutti elementi che convergono a dimostrare concrete attività successive alla cancellazione della … incompatibili con la sua apparente cessazione”.

Per tali motivi, il giudice del Registro revoca la cancellazione della società e ratifica l'iscrizione della delibera assembleare di nomina del nuovo liquidatore.

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