Il Tribunale di Lodi ha ritenuto necessario sollecitare d’ufficio l’intervento interpretativo della Corte di giustizia europea sull’interpretazione dell’art. 283, comma 2, cod. assic., nella parte in cui specifica che, per quanto riguarda i trasportati, il FGVS risarcisce i danni – ai sensi del comma 1, lettera d) - nella sola ipotesi in cui questi ultimi siano inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo.
La questione nasce da un contrasto interpretativo tra la giurisprudenza di legittimità e il diritto dell’Unione europea, su chi sia onerato a provare la consapevolezza del trasportato della circolazione illegale del veicolo.
Nel motivare il provvedimento, il Tribunale, dopo aver dato atto che spetta all’autorità giudiziaria nazionale interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima, mette in luce le seguenti circostanze:
secondo la Suprema Corte (Cass. civ., sent., n. 12231/2019 e Cass. civ. n. 15982/2023) così come per la giurisprudenza di merito (App. Milano, sent. n. 1028/2020 e Trib. Torino, sent. n. 4602/2021) la prova della consapevolezza della provenienza illegale del mezzo graverebbe sul danneggiato attore, in quanto fatto costitutivo della propria domanda risarcitoria;
seppur l’art. 13, direttiva 2009/103/CE, che consente che gli Stati membri possano prevedere che l’organismo di cui all’art. 10, par. 1, della medesima direttiva, intervenga per risarcire la vittima di un sinistro cagionato da un’automobile rubata, nulla espressamente dica sull’onus probandi, l’art. 10, par. 2, comma 2, della medesima direttiva 2009/103/CE, prevede che in caso di circolazione di veicoli non assicurati – la circostanza della conoscenza della carenza di assicurazione in capo al danneggiato dev’essere provata dall’organismo;
l’intero corpo normativo sovranazionale, in tema di assicurazione obbligatoria, è innervato del principio generale solidaristico per cui vulneratus ante omnia reficiendus (consentire al danneggiato incolpevole di avere accesso a un giusto ristoro);
il principio di effettività del diritto dell’Unione europea – quale consueto limite dell’autonomia procedurale degli Stati membri – secondo cui le modalità di tutela dei diritti di fonte sovranazionale non devono essere rese impossibili o eccessivamente difficili dall’ordinamento processuale nazionale
Ciò evidenziato, tenuto conto che il diritto al giusto ristoro, accordato al danneggiato, potrebbe essere gravemente compromesso dall’onerare quest’ultimo di fornire la prova di una circostanza negativa e, soprattutto, il cui accertamento è pressoché impossibile, il Tribunale, al fine di evitare che la giurisprudenza nazionale possa consolidarsi nel solco di un orientamento che potrebbe risultare non coerente con la disciplina sovranazionale, ha ritenuto necessario che la Corte di giustizia, istituzione cui spetta fornire l’esatta esegesi del dato normativo sovranazionale, si pronunci sul tema.
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