La Corte Costituzionale sull’ammissione al gratuito patrocinio della liquidazione controllata

La Redazione
15 Luglio 2024

La Corte Costituzionale viene interpellata dal Tribunale di Verona per decidere in merito alla legittimità costituzionale dell’esclusione della procedura di liquidazione controllata dall’ammissione al gratuito patrocinio.

Il liquidatore incaricato della liquidazione controllata di una società di costruzioni presentava istanza al Tribunale di Verona per costituirsi nel procedimento di reclamo avverso l'apertura della procedura stessa, dichiarando l'assenza di attivo. Tuttavia, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non era prevista per detta procedura, dato che il combinato disposto degli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002 riguardava solo la liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Verona, allora, rimetteva la questione alla Corte Costituzionale, sottolineando la violazione degli artt. 24 e 3 Cost. per lesione del diritto di difesa e per l'irragionevolezza delle disposizioni, che non consentirebbero alla liquidazione controllata di perseguire il miglior soddisfacimento dei creditori e comporterebbero un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto alla disciplina prevista per il procedimento di liquidazione giudiziale, che è analogo, per struttura e funzioni, alla liquidazione controllata.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato l'incostituzionalità I) dell'art. 144 del d.P.R.  n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese; II) nonché dell'art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata. Difatti, ha sottolineato la Corte, l'attuazione del principio di uguaglianza impone eguale trattamento delle situazioni omogenee e le due procedure concorsuali – giudiziale e controllata – sono connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, quindi non si vede perché non ammettere l'ammissione al gratuito patrocinio anche per la liquidazione controllata. Per di più, tale esclusione violerebbe anche il diritto di difesa, in quanto l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è ispirato al principio di solidarietà sociale e ha la fondamentale funzione di garantire proprio il diritto di difesa.

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