Edilizia: l'importanza della conformità urbana nelle Regioni a statuto speciale

La Redazione
16 Luglio 2024

Con sentenza n. 125/2024, la Consulta ha affermato che «il requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia trova applicazione anche alle regioni a statuto speciale, a tutela dell'uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi».

Ed è con la stessa pronuncia che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per contrasto con il requisito della cosiddetta “doppia conformità”, sancito dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Il Collegio specifica che «in base a tale requisito, il permesso di costruire in sanatoria si può ottenere se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda».

È stato quindi ribadito a riguardo che «il requisito della “doppia conformità” riveste un'importanza cruciale nell'ordinamento italiano, mirando ad assicurare, sull'intero territorio nazionale, l'uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi: ciò a tutela dell'effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell'abusivismo nei singoli contesti territoriali». Il suddetto requisito «deve trovare applicazione sia in relazione alle regioni a statuto ordinario (costituendo un principio fondamentale della materia “governo del territorio”), sia in relazione alle regioni a statuto speciale (trattandosi di una norma fondamentale di riforma economico-sociale)».

Spetta comunque allo Stato il compito di stabilire, «a tutela dell'effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi circoscritte limitazioni alla sua concreta operatività».

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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