Danno da cosa in custodia: azione diretta nei confronti dell'assicuratore e caso fortuito

La Redazione
16 Luglio 2024

Una signora, mentre si recava a piedi all'isola ecologica del proprio Comune, scivolava su una lastra di ghiaccio. La signora, dunque, citava il Comune e la compagnia assicuratrice del Comune stesso di fronte al Tribunale di Modena, demandando il risarcimento danni.

Il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), essendo estraneo al rapporto tra il danneggiante assicurato e l'assicuratore dello stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2021, n. 5259). Difatti, solo l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto né per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana.

Peraltro il caso di specie si inquadra nell'ambito dell'art. 2051 c.c., quindi, trattandosi di responsabilità oggettiva, l'attore deve provare l'evento dannoso e il nesso causale con la cosa in custodia che lo ha determinato, mentre al convenuto spetta dimostrare la fortuità dell'evento causante il danno, fortuità che può essere ravvisabile nella condotta dello stesso danneggiato. 

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