I conferimenti in denaro nelle s.p.a. pluripersonali

16 Luglio 2024

Secondo la prassi notarile, il 25% dei conferimenti va riferito non solo all’ammontare complessivo del capitale sociale, ma anche all’ammontare del conferimento dovuto per ciascuna azione, in modo che tutte le azioni risultino sempre liberate per il 25% del loro valore nominale.

In una S.p.A. pluripersonale, il 25% del capitale che ogni socio deve versare attiene genericamente all'ammontare complessivo del capitale sociale, oppure si deve anche tenere conto dell'ammontare del conferimento dovuto per ogni singola azione?

Nelle società per azioni i singoli soci, una volta sottoscritto il capitale sociale, devono effettuare i relativi conferimenti, ricevendone in cambio le azioni sottoscritte. Va da sé che senza tali conferimenti la società non avrebbe materialmente i mezzi per svolgere la propria attività. Il conferimento, il cui valore deve, a pena di nullità, essere indicato nell'atto costitutivo, è fatto in denaro, salvo che l'atto costitutivo stesso non preveda anche crediti o beni in natura. L'art. 2342 c.c. prevede che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Importante dottrina (Folladori) non esclude che ciascun socio possa versare la propria quota presso istituti bancari diversi purché su un conto intestato alla costituenda società. La prassi notarile ha chiarito che il 25% dei conferimenti va riferito non solo all'ammontare complessivo del capitale sociale, ma anche all'ammontare del conferimento dovuto per ciascuna azione, in modo che tutte le azioni risultino sempre liberate per il 25% del loro valore nominale. L'obbligo è rispettato anche quando uno dei soci, oltre al proprio versamento del 25%, versi un ulteriore importo pari al 25% dovuto da un altro socio (o da altri soci), imputando tale versamento alla parziale liberazione delle azioni assegnate a quel socio (o a quei soci). Se manca tale imputazione, solo alcune azioni sono liberate (anche se in misura superiore al 25%) mentre altre lo sono ma in misura inferiore e quindi l'obbligo di legge non può dirsi rispettato (massima Cons. Notarile Milano n. 76/2005).

In conclusione, la risposta al quesito è certamente affermativa. Come ha precisato il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 76/2005 cit.) il 25% dei conferimenti va riferito non solo all'ammontare complessivo del capitale sociale, ma anche all'ammontare del conferimento dovuto per ciascuna azione, in modo che tutte le azioni risultino sempre liberate per il 25% del loro valore nominale.

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