Indennità sostitutiva delle ferie non godute: alla cessazione del rapporto spetta al lavoratore dimostrare il mancato godimento del riposo
16 Luglio 2024
Se il lavoratore non ha provato di non aver goduto delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, cosa è tenuto a dimostrare il datore? Spetterà a quest’ultimo dimostrare l’avvenuto godimento delle ferie? In merito al regime dell'onere della prova ai fini del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al godimento del riposo, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie. Il lavoratore non deve, invece, dimostrare che il mancato godimento delle ferie è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. Infatti, in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore, sicché la perdita del diritto alle ferie - ed alla corrispondente indennità sostitutiva - può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore fornisca la prova: 1. di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario anche formalmente; 2. di averlo anche avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui sono destinate, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Deve, quindi, ribadirsi, che, qualora il lavoratore abbia dato prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni sopra indicate. Tuttavia, come si è tentato di precisare, tale onere probatorio è posto a carico del datore solo nel momento in cui il dipendente ha dimostrato il mancato godimento delle ferie. |