Pubblico impiego privatizzato: sono nulli i contratti di lavoro stipulati in seguito ad una stabilizzazione senza copertura finanziaria?
19 Luglio 2024
Pubblico impiego privatizzato: in caso di stabilizzazione di un gruppo di lavoratori, può il contratto di lavoro essere dichiarato nullo dalla stessa Amministrazione datrice di lavoro, unitamente agli atti della procedura di stabilizzazione, in sede di autotutela, in ragione della mancanza della copertura finanziaria? I lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno? Premesso che alla P.A. non è inibito utilizzare gli strumenti civilistici, riservati al datore di lavoro privato, quale ad esempio la nullità del contratto di lavoro, in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia, è necessario evidenziare che i processi di stabilizzazione sono effettuati - in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno. Pertanto, in assenza di tali presupporti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione anche laddove questa sia già stata operata dall’Amministrazione. Ciò porta ad escludere l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai lavoratori, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano dato causa al vizio o ne abbiano avuto consapevolezza. Tuttavia, nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell’assunzione - o della stabilizzazione, in questo caso - il rapporto di lavoro nullo può produrre effetti nei (soli) limiti indicati dall'art. 2126 c.c. |