Quali limiti per la liceità delle procedure di licenziamento collettivo?
25 Luglio 2024
In coerenza con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall'art. 4 della legge n. 223/1991 è in contrasto con il normativo obbligo di trasparenza, in quanto (e contestualmente): a) i dati comunicati al datore siano incompleti o inesatti; b) la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata; c) sussista un rapporto causale fra l'indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale; occorre dunque provare non solo l'incompletezza o insufficienza delle informazioni rese con la comunicazione, ma anche la rilevanza di esse, ossia la loro idoneità, in concreto, a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti all'organizzazione sindacale, occorre dunque provare non solo l'incompletezza o insufficienza delle informazioni rese con la comunicazione, ma anche la rilevanza di esse, ossia la loro idoneità, in concreto, a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti all'organizzazione sindacale. |