Quali limiti per la liceità delle procedure di licenziamento collettivo?

25 Luglio 2024

La Suprema Corte si pronuncia sul tema della legittimità della comunicazione ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 nell'ambito della procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, riferita ai dirigenti.

In coerenza con la giurisprudenza di legittimità secondo cui,  in tema di procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall'art. 4 della legge n. 223/1991 è in contrasto con il normativo obbligo di trasparenza, in quanto (e contestualmente):

a) i dati comunicati al datore siano incompleti o inesatti;

b) la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata;

c) sussista un rapporto causale fra l'indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale; occorre dunque provare non solo l'incompletezza o insufficienza delle informazioni rese con la comunicazione, ma anche la rilevanza di esse, ossia la loro idoneità, in concreto, a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti all'organizzazione sindacale, occorre dunque provare non solo l'incompletezza o insufficienza delle informazioni rese con la comunicazione, ma anche la rilevanza di esse, ossia la loro idoneità, in concreto, a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti all'organizzazione sindacale.

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