Proposte di modifica del Correttivo-ter inerenti alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

15 Luglio 2024

Una panoramica sulle possibili modifiche al codice della crisi contenute negli articoli 39, 44 e 46 della bozza di decreto legislativo, in tema di crisi del gruppo.

Premessa

La bozza di Correttivo-ter, ossia del terzo intervento correttivo al codice della crisi, si inserisce anche nel quadro degli impegni previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La bozza, composta da oltre cinquanta articoli, interviene anche in materia di crisi del gruppo, ambito nel quale le principali modifiche vengono apportate dagli artt. 39, 44 e 46 dello schema di decreto. Queste modifiche mirano a semplificare e rendere più efficace la gestione delle crisi all'interno dei gruppi di imprese, promuovendo la coordinazione e la complementarità tra le diverse società del gruppo, senza compromettere i diritti dei creditori.

Il comma 4-bis dell'art. 240 c.c.i.i.

L'art. 39 dello schema di decreto legislativo modifica l'art. 240 c.c.i.i.(“Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale”) – collocato, all'interno del Titolo V, nel Capo VII (“Concordato nella liquidazione giudiziale”) – inserendo il comma 4-bis, che disciplina l'ipotesi di proposta di concordato formulata all'interno di una procedura di liquidazione giudiziale che coinvolge un gruppo di imprese.  

Il legislatore ammette la possibilità di presentare la proposta di concordato con un'unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma, precisando che in ogni caso resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive della società facenti parte del gruppo.

Il nuovo comma dispone inoltre che la domanda, o le domande coordinate, devono illustrare le ragioni di maggiore convenienzadella proposta unitaria, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Vengono infine richiamate le norme sul voto e sul regime dell'estensione degli effetti della risoluzione o annullamento dettate dall'art. 286, commi 5, 6 e 8, c.c.i.i. per il concordato preventivo di gruppo. Il rinvio comporta, tra l'altro, che anche il concordato di gruppo nella liquidazione giudiziale è approvato quando ciascuna proposta è approvata dalla maggioranza prevista dall'art. 109.

Le modifiche al Titolo VI

La bozza di Correttivo-ter introduce  diverse modifiche al Titolo VI del c.c.i.i. (“Disposizioni relative ai gruppi di imprese”, artt. 284 e ss.).

Modifiche significative vengono apportate all'art. 284 c.c.i.i., il quale riguarda il concordato, gli accordi di ristrutturazione e il piano attestato di gruppo.

Nello specifico, la modifica al comma 1 sostituisce il termine “interferenti” con “collegati”, e ai commi 4 e 5 sostituisce il termine “coordinati” al posto di “interferenti” per riferirsi ai piani presentati dalle singole società del gruppo. Questa modifica è stata introdotta con l'obiettivo di eliminare qualsiasi ambiguità e di rappresentare più chiaramente la natura sinergica che deve caratterizzare i piani delle singole società appartenenti al gruppo. La precedente formulazione, infatti, poteva indurre a pensare a un potenziale conflitto tra i piani, il che avrebbe potuto ostacolare la comprensione del vero intento della norma. Il legislatore intende, invece, promuovere la coordinazione e la complementarità tra le diverse proposte presentate dalle società del gruppo, evidenziando l'importanza di un approccio integrato e armonico, rimanendo ancorato al fine della migliore soddisfazione dei creditori delle singole imprese rispetto la scelta di presentare domande autonome. Queste modifiche sono quindi finalizzate a facilitare una gestione più coerente e coordinata delle crisi aziendali all'interno dei gruppi di imprese, migliorando la chiarezza normativa e favorendo una migliore comprensione e applicazione delle disposizioni del codice.

 

Dopo l'art. 284 viene inserito l'art. 284-bis, a norma del quale più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo possono presentare unitariamente le proposte di transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 c.c.i.i.), nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 c.c.i.i.), degli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 c.c.i.i.) e degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 c.c.i.i.). Le proposte unitarie di transazione su crediti tributari e contributivi possono essere altresì presentate nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis c.c.i.i.) e all'interno della proposta di concordato preventivo (art. 88 c.c.i.i.). La norma dispone che se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte citate sono differenti, la proposta unitaria deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'art. 2497-bis c.c., esercita l'attività di direzione e coordinamento e  in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.

La nuova disciplina inserisce ulterioriobblighi informativi. Infatti, oltre ai documenti specifici indicati negli artt. 63, 64-bis e 88, alla proposta unitaria devono essere allegati anche i documenti indicati dall'art. 284, comma 4, ovvero il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, e la documentazione prevista per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione.   Devono inoltre essere fornite le informazioni richieste nel comma 5 dell'art 284 inerenti all'idoneità del piano a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa, compresa l'attestazione del professionista indipendente, e nel comma 6 relativamente alla pubblicazione del piano nel registro delle imprese.

Il legislatore ribadisce il principio generale che nel concordato e negli accordi di ristrutturazione di gruppo, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, è prevista l'autonomia delle masse attive e passive.

 

L'art. 44 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche significative anche al primo comma dell'art. 285 c.c.i.i. (“Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci”). Queste modifiche allineano l'art. 285 alle disposizioni dell'art. 84, comma 3, il quale, per quanto riguarda il concordato in continuità, ha escluso la necessità della soddisfazione prevalente dei creditori tramite la continuità aziendale.

Viene altresì modificato l'art. 286 (“Procedimento di concordato di gruppo”), con cambiamenti terminologici per semplificare le norme, e con l'introduzione del comma 6-bis. Questo comma chiarisce che, per l'omologazione del concordato di gruppo, i requisiti inerenti al procedimento di omologazione di cui all'art. 48 e il giudizio di omologazione di cui all'art. 112 devono essere soddisfatti da ciascuna impresa; se anche solo una proposta non soddisfa tali requisiti, l'intero concordato di gruppo non può essere omologato.

Infine, il comma 8 prevede le situazioni in cui il concordato omologato viene meno secondo la regola “simul stabunt simul cadent”, ossia quando, a causa della revoca, della risoluzione o dell'annullamento di una o alcune imprese del gruppo, risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.

 

Lo schema di decreto correttivo, con gli artt. 44 e 46, apporta modifiche anche alla procedura unitaria di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 287 c.c.i.i.. Dopo il primo periodo del comma 2 viene aggiunta una disposizione specifica sulla separazione della procedura. Questa disposizione conferisce al tribunale il potere di disporre la separazione in caso di conflitto di interessi tra le diverse imprese del gruppo o tra i rispettivi creditori. Inoltre, stabilisce che tale separazione deve essere sempre disposta se il curatore intende avviare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c. contro le imprese del gruppo, come indicato nell'art. 291, comma 1, ultimo periodo, che è stato modificato dall'art. 46 dello schema di decreto correttivo. Quest'ultimo modifica il comma 1 dell'art. 291 (“Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo”) per coordinare la norma sul piano processuale con la nuova disposizione dell'art. 287, comma 2. In sostanza, quando si procede con una liquidazione giudiziale unitaria, se il curatore intende esercitare azioni di responsabilità verso le imprese del gruppo, deve prima essere disposta la separazione delle procedure. La modifica è motivata dal fatto che l'esercizio di azioni di responsabilità può generare conflitti di interessi tra le imprese del gruppo e tra i creditori delle singole società del gruppo, conflitti che non sono facilmente gestibili all'interno di una procedura unitaria. In caso di separazione delle procedure il tribunale nomina distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori.

Da ultimo, il comma 2 dell'art. 46 del correttivo modifica il comma 1 dell'art. 292 c.c.i.i. (“Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo”) eliminando la disposizione che prevedeva la postergazione dei finanziamenti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento rispetto al soggetto che esercita tale attività. La relazione illustrativa del decreto chiarisce che la postergazione dei finanziamenti concessi dall'impresa controllata o diretta si pone in contrasto con l'obiettivo fondamentale della tutela dei creditori della società eterodiretta.

 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario