Circolazione di un veicolo contro la volontà del proprietario: quando il proprietario è responsabile?
17 Luglio 2024
Il proprietario di un motociclo assicurato contro i rischi della r.c.a. da Reale Mutua Assicurazioni, lo prestava al figlio, vietandogli di farlo usare a terzi. Tuttavia, approfittando del fatto che il ragazzo avesse lasciato le chiavi inserite nel cruscotto, due persone sottraevano il mezzo e, a bordo dello stesso, rimanevano coinvolte in un incidente stradale nel quale perdevano la vita, loro e il conducente del veicolo con cui si erano scontrati. A seguito dell'incidente, i danneggiati convenivano in giudizio la compagnia assicurativa, che formulava domanda di regresso nei confronti del proprietario della moto, deducendo che al momento del fatto il conducente fosse privo della patente di guida. Tale circostanza, nel contratto tra assicurato e assicuratore, escludeva la copertura assicurativa. Il Tribunale accoglieva la domanda di regresso, confermata anche in appello. Ricorreva dunque il proprietario del motociclo, sostenendo di non poter essere ritenuto responsabile in quanto, avendo egli espressamente vietato al figlio di farlo usare a terzi e poi essendo stato il mezzo rubato, il veicolo circolava evidentemente prohibente domino, ossia contro la sua volontà. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione. Difatti, l'unico modo per il proprietario di escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c. è impedire l'uso del veicolo ai terzi, chiunque essi siano: se lo concede in uso, egli è ex lege garante dei danni causati dalla circolazione, per cui il diniego verbale al figlio e il furto successivo, consentito dalla negligenza dello stesso, non escludono la responsabilità in capo al proprietario. |