Termine per l’apertura della liquidazione giudiziale in caso domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza

La Redazione
17 Luglio 2024

Il tribunale di Bari nega la concessione di un rinvio e dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale di una società a fronte della mera pendenza del termine ex art. 40 comma 10, ultimo periodo, c.c.i.i., anche alla luce di elementi deponenti per l’esistenza di una situazione di grave insolvenza e del rischio di pregiudizio per la tutela dei creditori.

L'ultimo inciso del comma 10 dell'art. 40 c.c.i.i. deve essere interpretato nel limitato senso di derogare al termine di decadenza sancito all'incipit del comma 10, senza che ciò comporti la necessità di attendere necessariamente lo spirare dei 60 giorni. per poter decidere l'istanza di liquidazione giudiziale già pendente.

Così ha deciso il Collegio del tribunale di Bari nel pronunciarsi su una – ulteriore, dopo le diverse già accordate – richiesta di rinvio avanzata da una società, a carico della quale il PM aveva proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 38 c.c.i.i.  

La società, dopo il ricorso del PM, avendo rappresentato di essere in trattativa con l'Agenzia delle Entrate per ottenere un pagamento rateale del proprio debito, aveva ottenuto un primo rinvio. Depositata istanza per la composizione negoziata e per la concessione delle misure protettive e cautelari, era stato concesso dal Tribunale un secondo rinvio in attesa della definizione delle trattative, con la conferma delle misure richieste, involgenti l'inibitoria all'apertura della liquidazione giudiziale.

Naufragate le trattative e revocate le misure, il tribunale ha negato la possibilità di concedere un ulteriore rinvio sulla base della sopra richiamata interpretazione, sostenuta dall'orientamento prevalente, dell'art. 40 comma 10, c.c.i.i.

Argomenta il tribunale:

“- la liquidazione giudiziale, infatti, è impedita unicamente dalla pendenza di uno strumento di regolazione della crisi -attualmente non pendente- o dalla concessione delle misure protettive, circostanza quest'ultima che ha legittimato il rinvio delle udienze in pendenza della composizione negoziata ma che allo stato è venuta meno, essendo intervenuto il provvedimento di revoca delle misure protettive;

- la mera pendenza del termine per la proposizione di un eventuale concordato semplificato, conclusivamente, non può legittimare la concessione di un ulteriore rinvio, alla luce degli elementi raccolti, che depongono per l'esistenza di una situazione di grave insolvenza, e del rischio di pregiudizio per la tutela dei creditori insito nella dilatazione dei tempi di liquidazione, allorquando l'insolvenza sia ormai manifesta”.

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