Decreto agricoltura convertito in legge: le nuove misure per la prevenzione e il contrasto a lavoro sommerso e caporalato
18 Luglio 2024
Il decreto agricoltura, oltre a definire interventi urgenti di rilevanza trasversale, volti a contrastare la crisi economica delle imprese operanti, a vario titolo, in ambito agricolo, prevede delle novità anche in ambito giuslavoristico, declinate negli articoli dal n. 2 al n. 2-quinquies, intervenendo con alcune agevolazioni relative alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro del settore, fino anche a istituire una banca dati per gli appalti in ambito agricolo. Di seguito, analizziamo le previsioni di maggiore interesse presenti all'interno della legge di conversione, così da avere un quadro completo degli interventi significativi che tale aggiornamento normativo comporterà sul piano pratico. Art. 2 – Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura L'articolo in argomento prevede che, per i periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, i premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani, dovranno essere corrisposti con una riduzione contributiva del 68% (con riferimento alla quota a carico del datore di lavoro). I successivi commi dell'articolo forniscono, poi, indicazioni pratiche sull'implementazione di tale previsione. Si tratta di una novità che tende la mano al datore di lavoro agricolo, nei confronti del quale viene alleggerito il peso degli oneri contributivi nei riguardi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, uniformando il trattamento a essi riservato con esempi simili utilizzati già in passato. Art. 2-bis – Interventi in materia di ammortizzatori sociali Per le medesime finalità di supporto di cui si è detto sopra, il testo normativo qui analizzato prevede, altresì, che agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattuale, causata da intemperie stagionali, sia dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, così come definito dall'art. 8 della l. n. 457/1988. Inoltre, in caso di domanda di integrazione salariale ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, il comma 2 dell'art. 2-bis in argomento prevede che non si applicano le previsioni di durata della corresponsione delle stesse, ai sensi del citato d.lgs., nel caso in cui i connessi interventi siano determinati da eventi oggettivamente non evitabili. Appare evidente l'intenzione del Legislatore di fronteggiare eccezionali situazioni metereologiche che, in un contesto di cambiamento climatico e accrescimento della frequenza e intensità di eventi atmosferici fuori dall'ordinario, colpiscono in particolare le attività stagionali, come quella agricola. Tuttavia, si tratta di misure dal carattere precario, in quanto saranno applicate esclusivamente nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del testo normativo in argomento e il 31 dicembre 2024, in attesa della definizione di eventuali ulteriori provvedimenti dedicati a tale settore. Art. 2-ter – Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro La disposizione estende le risorse e le modalità definite per i controlli ispettivi da eseguire sui beneficiari dell'assegno di inclusione anche al rafforzamento dei “controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare”. A tale scopo, il Legislatore include tra i soggetti cui è demandata l'attività di vigilanza e che, a tale scopo, hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati disponibili alla P.A., anche il personale ispettivo del comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL. Inoltre, i successivi commi dispongono nuove assunzioni, a tali fini, anche presso l'INPS e l'INAIL, alle quali procedere tramite procedura concorsuale pubblica (co. 4). Introdotto lo scorso anno tramite d.l. n. 48/2023, con v., con modif., in l. n. 85/2023 con la parvenza di voler sostituire il vecchio Reddito di cittadinanza, l'Assegno di inclusione comporta un beneficio economico per i nuclei familiari a rischio di difficoltà economica e/o sociale. Con la previsione qui riportata, il Legislatore include sotto l'ombrello dei controlli su chi, non rispettando i requisiti normativi, decada dal beneficio in argomento, anche i soggetti che, anch'essi in violazione delle disposizioni di legge, pongono in essere condotte riconducibili al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare. Viene, dunque, fornito uno strumento aggiuntivo agli enti di vigilanza della salubrità delle condizioni e dei luoghi di lavoro. Art. 2-quater – Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura Con l'art. 2-quater, il Legislatore entra nel vivo della lotta alle condotte di cui all'art. 603-bis c.p., inserendo il nuovo comma 5-bis all'art. 25-quater del d.l. n. 119/2018, conv., con modif., in l. n. 136/2018, rubricato “Disposizioni in materia di contrasto al caporalato”. Attraverso il nuovo comma è, infatti, definita l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del “Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura”. Si tratta di uno “strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale”. Alla costituzione di tale Sistema collaboreranno tra loro, oltre al citato Ministero, anche il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'INL, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (EGEA), e l'ISTAT, i quali metteranno ciascuno a disposizione di tutti i dati di cui sono in possesso, così alimentando una maggiore conoscenza degli operatori di tutti i settori di competenza che, trasversalmente tra loro, concorrono al contrasto ai reati di cui all'art. 603-bis c.p. Art. 2-quinquies – Disposizioni urgenti in materia di banca dati degli appalti in agricoltura L'articolo qui analizzato è certamente quello maggiormente rilevante dal punto di vista giuslavoristico, in quanto comporta dei nuovi obblighi e delle connesse sanzioni in caso di violazione per i soggetti che stipulino contratti di appalto nel settore dell'agricoltura. In particolare, saranno ora obbligate a iscriversi alla nuova “Banca dati degli appalti in agricoltura”, le imprese identificate dalle lettere d) ed e) dell'art. 6, l. n. 92/1979, e, dunque: - le imprese non agricole (singole ed associate), se addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta; - le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività. L'iscrizione sarà obbligatoria laddove tali imprese intendano partecipare ad appalti nei quali la committente si definisca “impresa agricola”, nel senso di esercitare un'attività come definita dall'art. 2135 c.c. Si tratta, appunto, di una Banca dati istituita presso l'INPS, alla quale potrà accedere il personale ispettivo dell'INL, del comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL. Successivamente all'entrata in vigore del testo normativo in esame, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definirà un decreto attraverso il quale saranno individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore. Tra questi, saranno tenuti in considerazione la relativa struttura imprenditoriale, l'organizzazione dei mezzi necessari, le informazioni relative alle imprese già disponibili presso le amministrazioni o gli enti pubblici, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa (che deve essere rilasciata al committente alla stipula del contratto di appalto) a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa impiegati nell'appalto stesso. Il decreto sarà finalizzato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'INAIL e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dei CCNL stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dalle loro RSA o RSU. All'esito della verifica della sussistenza di detti requisiti, l'INPS rilascerà all'impresa richiedente un'attestazione di conformità. Stipulare un contratto di appalto in violazione delle disposizioni ora elencate, comporterà l'applicazione, in capo al committente e all'appaltatore, di una sanzione amministrativa compresa tra euro 5.000 e 15.000, senza la preventiva procedura di diffida ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, oltre all'impossibilità, per le imprese sanzionate, di iscriversi o di restare iscritte, per un anno dalla notifica dell'illecito, nella “Rete del lavoro agricolo di qualità” (i.e., una rete, istituita presso l'INPS, che seleziona tra le imprese agricole richiedenti quelle che si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto). Sebbene la disposizione in commento disponga, nell'ottica giuslavoristica, un sistema di regole e di controllo che mira a mutare in modo sensibile la gestione degli appalti nel settore agricolo, vi sono alcuni elementi da tenere nella dovuta considerazione. Anzitutto, va sottolineato che i requisiti di qualificazione dell'appaltatore che, come detto, definiranno quali imprese saranno obbligate all'iscrizione presso la Banca dati oggetto dell'art. 2-quinquies, saranno elencati in un futuro decreto, che il testo promette sarà emanato a seguito di una ampissima concertazione di ministeri ed enti e istituti pubblici e privati. Se, da un lato, tale collaborazione allargata potrebbe consentire la determinazione di criteri maggiormente concertati con gli operatori del settore, dall'altro, coinvolgere così tanti soggetti rischia allungare i tempi di definizione di tale progetto. Più nel merito, appare immediata la somiglianza strutturale tra l'attestazione di conformità di cui al presente articolo e la c.d. “patente a punti nei cantieri”, di cui al recente “Decreto PNRR”, che sarà esecutiva solo a partire dal prossimo 1° ottobre 2024. In definitiva, prima ancora di testare il corretto e soddisfacente funzionamento del nuovo sistema escogitato dal legislatore al fine di contrastare gli abusi che, spesso, imperano nel settore degli appalti edili, si sceglie di riproporlo in un diverso ambito del medesimo settore. Non si può, infine, non constatare che sia disposto che la maggior parte delle novità qui esaminate – relative all'intera porzione di testo normativo analizzata – e dei connessi interventi debbano essere implementati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò, naturalmente, non può che limitare il raggio d'azione delle nuove previsioni legislative, che dovranno sfruttare quanto – poco – già a disposizione del personale addetto al contrasto a fenomeni illeciti, ora anche nel settore agricolo. In definitiva, come spesso accade, si dovranno attendere la normativa secondaria attuativa del decreto appena pubblicato e le prime implementazioni pratiche della stessa per poter valutare l'efficacia del nuovo impianto ed eventuali conflitti con la legislazione esistente o con la realtà fattuale nella quale esse verranno calate. |