Rafforzamento degli effetti del contratto: caparre, clausola penale, multa penitenziale e relativa tassazione

25 Luglio 2024

Il focus, prendendo spunto da una recente pronuncia della Cassazione in materia di caparra penitenziale (Cass. 7 maggio 2024 n. 12398, commentata su questo portale), esamina le differenti funzioni di caparra confirmatoria e penitenziale nonché della multa penitenziale e della clausola penale, approfondendo poi il regime di tassazione applicabile a ciascuna di queste figure.

Nozioni generali e funzioni

Il legislatore tipicizza due categorie di caparre: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale, rispettivamente disciplinate dagli artt. 1385 e 1386 c.c. 

La caparra confirmatoria, come espressamente previsto dal Codice Civile, prevede, nel caso di corresponsione da una parte all'altra, in sede di conclusione di un contratto, di "una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta .

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente , l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra ; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra."

 Pertanto, la funzione nasce triplice: presunzione dell'esistenza di un contratto, anticipo della prestazione dovuta e rafforzamento del vincolo, con contestuale valorizzazione del danno.

 Diversa, invece, la finalità della caparra penitenziale che, seppur assimilabile sotto vari aspetti, compreso quello della struttura, alla precedente, è individuata nel corrispettivo.

Esplicitando: la parte che trattiene la caparra lo farà a tale titolo, mancando la tipica funzione risarcitoria esplicitata per la figura illustrata pocanzi, pur rimanendo vivo e presente, anche in tale istituto, il rafforzamento del vincolo obbligatorio. 

Merita un cenno anche la multa penitenziale, disciplinata dall'art. 1373 c. 3 c.c., che presenta importanti affinità con la caparra penitenziale.

La differenza sostenziale risulta ravvisabile unicamente negli effetti.

Meramente obbligatori per la multa , ove si ha la mera promessa della prestazione, immediati e reali per la caparra, ove il trasferimento della cosa, la consegna della somma di denaro, avviene contestualmente alla conclusione del contrato.

Essendoci soffermati sulla multa ed in generale proponendoci di esaminare le due tipologie di caparre tipicizzate dal Codice Civile, non possiamo esimerci da un'analisi comprensiva anche delle altre clausole finalizzate - volendo rimanere fedeli alla collocazione all'interno del Codice stesso, seppur non esente da critiche - a consolidare gli effetti del contratto.

In particolare, l'attenzione ricade sulla clausola penale che, al pari delle caparre, viene categorizzata da autorevole dottrina quale misura rafforzativa dell'adempimento, dato l'inquadramento automatico nell'alveo della soddisfazione del credito.

Evidente il modus con cui viene accresciuto il vincolo obbligatorio, ossia attraverso quella pressione, volendo anche psicologica, che preme sul contraente, il quale, ove inadempiente, nel caso della caparra confirmatoria, disciplinata dall'art. 1385 c.c., perderà la caparra data, ovvero dovrà versare il doppio di quella ricevuta, mentre, in presenza di una clausola penale, disciplinata dall'art. 1382 c.c., dovrà effettuare il pagamento della prestazione promessa, senza che l'altro contraente sia tenuto ad offrire prova specifica del danno subito.

Natura giuridica: negozio autonomo o patto accessorio?

Data la stretta correlazione tra i vari istituti, non deve sorprendere che, anche in tema di natura giuridica, essi siano assimilabili.

In particolare la dottrina si è per tutti interrogata, domandandosi se sia possibile parlare di negozi autonomi o se, piuttosto, non si tratti di patti accessori al contratto principale.

La prima teoria, risultata prevalente, fonda le proprie convinzioni sul fatto che, nonostante l'innegabile collegamento con il negozio principale, che altro non fa che confermare l'autonomia degli istituti in commento, essi debbano essere ritenuti autonomi poiché lo scopo, la funzione, risultano, in ciascun caso, scollegati da quelli del contratto cardine.

Il collegamento tra due negozi, infatti, risulta di tipo negoziale, oltre che funzionale e necessario.

In particolare: la tassazione

CAPARRA CONFIRMATORIA

In applicazione del principio contenuto nell'art. 21 DPR 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro - c.d. TUR), che al comma 1 recita che "Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto." , si desume, stante la classificazione, precedentemente approfondita nel presente focus, della caparra confirmatoria quale patto accessorio al contratto principale, l'assoggettamento della medesima ad autonoma tassazione.

In particolare, alla caparra confirmatoria si applica l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,50% da impiegarsi sull'importo della caparra stessa.

CAPARRA PENITENZIALE

Conformemente a quanto riportato per la caparra confirmatoria, anche per la caparra penitenziale, parimenti collocabile nell'alveo dei patti accessori, si ha lo sconto dell'imposta di registro in maniera autonoma rispetto al contratto cui accede.

Fino ad una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 7 maggio 2024 n. 12398) - cui, stante la rilevanza fiscale e giurisprudenziale, abbiamo dedicato in data un apposito contributo, consultabile qui - la dottrina, pur escludendo la caratterizzazione della caparra penitenziale quale disposizione soggetta a condizione sospensiva non meramente potestativa dell'esercizio del recesso, prevedeva l'applicazione di un'imposta pari allo 0,5%, escludendo la necessità di procedere ad una denuncia di eventi successivi, con conseguente versamento della differenza d'imposta.

Proprio in seguito a tal pronuncia, però, muta l'indirizzo e deve ritenersi applicabile alla caparra penitenziale l'imposta di registro nella misura del 3%, con versamento dovuto al momento dell'eventuale esercizio del diritto di recesso.

MULTA PENITENZIALE

Emerge qui la differenziazione con la caparra penitenziale precedentemente esposta, ossia la mera promessa, senza contestuale versamento del corrispettivo per il recesso.

 Ciò porta a tipizzare la multa penitenziale quale clausola accessoria non connessa sottoposta alla condizione sospensiva, non meramente potestativa, dell'esercizio del recesso, a differenza della caparra penitenziale, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, salvo assorbimento dell'imposta dovuta per l'atto cui accede.

Per la multa, inoltre, è la stessa dottrina a ravvisare la necessità, in caso di esercizio del recesso, di presentazione della denuncia di eventi successivi, disciplinata dall'articolo 19 comma 1 del Testo unico dell'imposta di registro (TUR), cui dovrà contestualmente avvenire il versamento dell'imposta residua dovuta nella misura del 3%, al netto di quella già corrisposta.

PENALE PER IL RECESSO

La previsione di una clausola penale - nonostante la caratterizzazione quale elemento accessorio ed autonomo e dopo una serie di pronunce contrastanti - si ritiene non determini la necessità di corrispondere autonoma imposta, così come confermato da una sentenza (Cass. 7 novembre 2023 n. 30983) .

 In caso di esercizio del diritto di recesso scaturente dalla clausola medesima, permane la necessità di presentare apposita denuncia di eventi successivi, così come precedentemente esposto e disciplinato sempre dall'articolo 19 del TUR, nella misura del 3%.

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