Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa assicurata
23 Luglio 2024
Per il principio indennitario, il contratto di assicurazione tra assicurato e compagnia assicuratrice garantisce solo il risarcimento del danno, pertanto non può essere stipulato per una somma eccedente il valore reale della cosa assicurata: difatti, se l'eccedenza è dovuta al dolo dell'assicurato, l'assicurazione non è valida; se non vi è stato dolo, l'efficacia del contratto è limitata fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata ( la c.d. soprassicurazione ex art. 1909 c.c.). L'assicurato infatti, in sede di conclusione del contratto, ha l'onere di fornire alla compagnia assicuratrice tutte le corrette informazioni in merito al bene da assicurare. Dunque, in caso di furto di motociclo, in cui l'assicurato abbia stipulato con la compagnia assicurativa un contratto con la clausola “valore a nuovo”, secondo la quale la compagnia è obbligata a pagare il prezzo di listino in ipotesi di furto del veicolo entro i 12 mesi dopo l'immatricolazione, ma tale immatricolazione sia avvenuta dopo due anni di uso del motociclo su pista e non su strada (circostanza colposamente sottaciuta dall'assicurato), la clausola non produrrà effetti e la compagnia dovrà risarcire all'assicurato solo il valore reale, ossia il prezzo del motociclo al momento del furto, ex art. 1909 c.c. |