Espropriazione immobiliare: poteri del giudice dell’opposizione sul provvedimento di approvazione della distribuzione

23 Luglio 2024

Può il giudice dell’opposizione revocare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che rigetta l'opposizione al piano di riparto e dichiarare improcedibili le domande di intervento nella procedura esecutiva? 

Massima

Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.

Il giudice dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. non può, in assenza di domanda, modificare il progetto di distribuzione (attribuendo il ricavato della vendita a un soggetto che non ne abbia fatto richiesta) né sindacare la legittimità dell'intervento dei creditori nell'esecuzione.

Il caso

Il caso da cui trae le origini il provvedimento in commento si presenta particolarmente articolato.

A seguito della concessione del mutuo da Alfa s.p.a. a Beta s.r.l. (garantito da due ipoteche gravanti sui beni della stessa debitrice Beta e su quelli del terzo datore d'ipoteca Gamma s.r.l.) e quindi in mancanza della restituzione del debito, veniva intrapresa dalla creditrice Alfa un'esecuzione forzata pignorando i beni di Beta e Gamma.

Nelle more dell'esecuzione, Alfa cedeva pro soluto il credito alla Delta SPV s.r.l. che era intervenuta nella procedura esecutiva in veste di cessionaria e, in pendenza del processo, la stessa vantava due ulteriori crediti. Nel rispetto del progetto di distribuzione, veniva assegnato, tra gli altri, una parte del ricavato dalla vendita e dall'affitto dei beni pignorati a Delta SPV.

Ciò posto, tra il deposito del progetto e l'udienza fissata ex art. 596 c.p.c., il terzo datore d'ipoteca Gamma veniva dichiarato fallito e la relativa curatela interveniva nell'esecuzione chiedendo di partecipare al riparto.

Il giudice dell'esecuzione rigettava i rilievi formulati al progetto di distribuzione dalla debitrice esecutata Beta nonché le istanze del fallimento Gamma e dichiarava esecutivo il progetto, ordinando al professionista delegato di eseguire i pagamenti previsti.

Contro tale provvedimento, la debitrice esecutata Beta ed il fallimento Gamma proponevano due distinte opposizioni agli atti esecutivi. All'esito della fase sommaria della procedura oppositiva, il giudice dell'esecuzione negava la sospensione delle operazioni di distribuzione del ricavato, con condanna alle spese delle due opponenti.

La curatela del fallimento Gamma introduceva, così, il giudizio di merito dell'opposizione in cui si costituiva soltanto Delta SPV. Nelle more, la debitrice esecutata Beta veniva dichiarata fallita.

Pertanto, il Tribunale, quale giudice dell'opposizione, si pronunciava revocando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che rigettava l'opposizione al piano di riparto proposta dal fallimento Gamma e dichiarando improcedibili le domande di intervento nella procedura esecutiva di quest'ultimo e della Delta SPV, statuendo altresì che la somma restante da ripartire nel progetto di distribuzione dovesse essere corrisposta per intero al fallimento Beta.

Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Delta SPV.

La questione

La principale questione giuridica dell’ordinanza in commento attiene i limiti del potere del giudice dell’opposizione distributiva relativi, per un verso, alla possibilità di modificare, in assenza di domanda, il relativo progetto di distribuzione con conseguente attribuzione del ricavato della vendita a colui che non ne ha fatto richiesta, nonché di statuire in merito alla legittimità dell’intervento di un creditore nell’ambito dell’esecuzione e, per altro verso, alla eventualità di ritenere definita una procedura esecutiva nelle more dell’opposizione alla proposta di distribuzione.

Le soluzioni giuridiche

Nelle motivazioni del provvedimento in esame, la Suprema Corte ha dapprima chiarito, ritenendo infondato il primo motivo con il quale la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 102,331 e 485 c.p.c., che Delta SPV non poteva essere considerata un litisconsorte necessario dal momento che la cessione di tutti i crediti vantati da Alfa era avvenuta pro soluto. In virtù della cessazione della sua qualità di creditore, a fortiori, non soltanto la domanda proposta contro di essa in sede di opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ma la domanda del fallimento Gamma doveva altresì essere considerata scindibile rispetto alle altre.

Anche il secondo motivo inerente alla violazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993 è stato dichiarato infondato poiché, essendo il credito fondiario vantato da Delta SPV interamente soddisfatto con il ricavato della vendita dei beni della debitrice e del terzo datore d'ipoteca, i crediti residui vantati erano soltanto chirografari e, in quanto tali, sottratti alla disciplina del richiamato testo unico.

Con riferimento ai successivi due motivi di ricorso, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi è la legittimità di un atto del giudice dell'esecuzione e che eventuali circostanze sopravvenute, quale il venir meno del titolo esecutivo, avrebbero potuto avere effetti sul giudizio di opposizione: se, per un verso, quest'ultimo potrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. o per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per l'altro, il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi non potrebbe sostituirsi al giudice dell'esecuzione in merito alle sorti della procedura esecutiva.

A tal riguardo, la Corte di cassazione, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2023, n. 28926; Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2023, n. 24885; Cass. civ.,  30 settembre 2019, n. 24225), ha ribadito che nelle controversie di cui all'art. 617 c.p.c. non è attribuita al giudice adito alcuna potestà sostitutiva dell'atto, anche se riconosciuto invalido: gli è, pertanto, preclusa l'adozione di provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno oggetto di opposizione.

Ciò chiarito e considerato che nel caso di specie il credito oggetto della controversia distributiva era chirografario e che, ex art. 51 l. fall., l'improseguibilità delle azioni esecutive pendenti non è un effetto automatico della procedura concorsuale (ed invero, l'art. 107, co. 6, l. fall. stabilisce che il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità su istanza del curatore), la decisione del giudice dell'opposizione che ha dichiarato improcedibili gli interventi, sostituendosi al giudice esecutivo e senza, per di più, accertare l'esistenza di una istanza del curatore, è affetta dal vizio di extra petizione.

In questo senso, è stato osservato che la decisione sull'improcedibilità dell'esecuzione potrebbe essere adottata soltanto all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, ma non di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi «dal cui oggetto […] esula la valutazione dell'opponibilità al fallimento del debitore dei pagamenti eventualmente già effettuati» (così, sia pure nella diversa ipotesi del pignoramento presso terzi, Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820).

Parimenti, anche la sentenza impugnata è da considerarsi viziata da extra petizione nella parte in cui ha dichiarato la spettanza al fallimento Beta del residuo ricavato dalla vendita forzata: l'oggetto dell'opposizione distributiva, invero, era la legittimità dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva attribuito a Delta SPV il residuo ricavato dalla vendita.

In altri termini, se, per un verso, una siffatta controversia potrebbe divenire una lite sine materia in caso di fallimento del debitore (in questo senso, qualsiasi pretesa già azionata nei confronti del debitore in bonis andrà accertata in via concorsuale), per altro verso, la Suprema Corte ha ribadito che il fallimento del debitore non consente al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di statuire sull'attribuzione del ricavato della vendita, in particolare rispetto alla curatela che non ne ha fatto richiesta, la cui statuizione spetterebbe, invece, al solo giudice dell'esecuzione in sede esecutiva, appunto.

In conclusione, secondo i giudici della Suprema Corte, la sentenza impugnata è da cassare in parte qua con rinvio al Tribunale, che dovrà esaminare l'opposizione proposta dalla Delta SPV secondo i principi di diritto che seguono: «a) non è consentito al giudice dell'opposizione distributiva modificare, in assenza di domanda, il progetto di distribuzione, attribuendo il ricavato della vendita a soggetto che non ne abbia fatto richiesta; b) non è consentito al giudice dell'opposizione distributiva sindacare, in assenza di domanda, la legittimità dell'intervento di un creditore nell'esecuzione; c) l'espropriazione immobiliare si chiude con il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione; la circostanza che il pagamento dei creditori, ordinato con detto provvedimento, avvenga nonostante la pendenza di una opposizione distributiva non impedisce la chiusura dell'esecuzione, la quale ultima si potrà riaprire con effetto ex tunc nel caso di accoglimento dell'opposizione.»

Osservazioni

Come premesso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha inteso dare continuità ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla espropriazione presso terzi (Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820, contra Cass. civ., sez. I, 6 luglio 1999, n. 6968), ritenendo che gli stessi possano trovare applicazione anche nell'ambito dell'espropriazione immobiliare.

In tema di espropriazione presso terzi, dunque, era stato affermato che al fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. – che, si ricorda, configura una datio in solutum con conseguente effetto liberatorio condizionato all'effettiva riscossione, vale a dire pro solvendo – e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dal terzo pignorato contro di essa, non consegue la caducazione dell'ordinanza di assegnazione e neppure la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione. Inoltre, ai sensi del previgente art. 44 l. fall., non è riconducibile all'oggetto di quest'ultimo la valutazione dell'efficacia di eventuali pagamenti, rispetto al momento in cui sono stati realizzati, dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.

Infine, la decisione in esame va raccordata anche a Cass. civ., 20 novembre 2023, n. 32143, secondo cui l'espropriazione immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice esecutivo, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c., ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata frattanto data esecuzione, con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo se la revoca stessa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento - se emesso in udienza - o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva; in caso contrario, l'esercizio della revoca comporterebbe l'elusione della intervenuta decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva in cui la parte interessata è a tal punto già incorsa.

Riferimenti

V. Baroncini, Sulle modalità di deduzione della tardività dell’intervento dei creditori nell’espropriazione immobiliare, in IUS Processo civile, 25 marzo 2021;

P. Cagliari, Fallimento dell’esecutato e sorte dell’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in IUS Crisi d’impresa, 1° ottobre 2020;

A. M. Crescenzi, La contestazione del progetto di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c. e la sua impugnazione, in IUS Processo civile, 9 febbraio 2021;

R. Vasta, Il provvedimento di chiusura dell’espropriazione immobiliare e la sua revocabilità in IUS Processo civile, 4 aprile 2024.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.