Meccanismi di compensazione nei contratti di finanziamento: cosa valuta il giudice per concedere l’inibitoria?

La Redazione
23 Luglio 2024

Il Tribunale di Torino deve valutare se concedere o meno ad una società in crisi una misura cautelare atipica: l'inibitoria dei meccanismi di compensazione nei contratti di finanziamento stipulati con gli istituti di credito, che prelevano automaticamente le rate insolute dal suo conto corrente, mettendo così a rischio il risanamento dell'impresa.

In merito alla richiesta di inibitoria dei meccanismi di compensazione nei contratti di finanziamento stipulati da una società (ora in crisi) con gli istituti di credito, il giudice deve tener conto, oltre che del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche della necessità di assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza, a tal fine valutando ex ante le circostanze del caso concreto, quali:  a) la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi di impresa e di buon esito delle trattative intraprese b) l’idoneità delle misure cautelari richieste a salvaguardare la conclusione delle trattative c) il concreto pregiudizio che verrebbe imposto ai creditori se la richiesta fosse accolta.

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