Colpa grave e fraudolenza nell’eccessivo ricorso al credito da parte del ludopatico

La Redazione
23 Luglio 2024

Il tribunale di Torino omologa un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da un consumatore che - affetto da grave ludopatia - aveva fatto ricorso al credito stipulando una serie di contratti di finanziamento, compilando in modo reticente l’informativa richiesta dal finanziatore.

Il tribunale si pronuncia, in prima battuta, in punto di nesso eziologico tra la ludopatia del ricorrente e il sovraindebitamento in cui questi si trova, affermando che:

“Non vale ad escludere il nesso causale tra la patologia e il sovraindebitamento l'assenza di prova che le somme ricevute in prestito siano state destinate direttamente al pagamento di debiti di gioco,  poiché, da un lato, tale prova risulterebbe quasi diabolica e, dall'altro, le somme ottenute in prestito potrebbero essere state usate per pagare debiti diversi da quelli derivanti dal gioco, senza che ciò  comporti un mutamento della causa dell'indebitamento, riconducibile comunque alla suddetta patologia”.

In secondo luogo, vagliando l'eventuale sussistenza di condizioni ostative (art. 69 c.c.i.i.), il tribunale esclude la sussistenza della colpa grave in capo al debitore, affermando come egli risulti aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili – ma per necessità: la stipulazione dei finanziamenti c.d. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano strategico, risultava giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del consumatore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis

Infine, quanto all'eventuale compimento di atti in frode ostativi all'accesso, il tribunale argomenta affermando che:

 “La reticenza del consumatore al momento della compilazione del questionario predisposto dal finanziatore in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo non integra una condotta fraudolenta, ostativa all'ammissione del consumatore alla procedura: tale contegno precontrattuale difetta, infatti, di una reale portata decettiva, stante la sua inidoneità a condizionare la volontà dell'ente creditizio di erogare il credito, il quale è in ogni caso tenuto a compiere autonomamente una prudente e diligente valutazione del merito creditizio del contraente, non potendo limitarsi ad accettare supinamente e senza verifiche le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo (cfr. art. 124-bis TUB). Il comportamento reticente del debitore, pertanto, se può astrattamente giustificare l'attivazione di rimedi contrattuali da parte del creditore, non rileva invece ai fini dell'esclusione della meritevolezza in capo al consumatore o della declaratoria di inammissibilità della domanda per essere stato il sovraindebitamento determinato con frode”.

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