Tribunale di Ancona: autorizzazione preventiva e generale per l’accesso dell’OCC alle banche datiFonte: Trib Ancona_ DP_234_2024.pdf
24 Luglio 2024
Con documento datato 3 luglio 2024, il tribunale di Ancona rileva come il codice della crisi non preveda – al contrario del previgente art. 15 comma 10, l. n. 3/2012 – la possibilità per l’OCC di accedere alle banche dati per lo svolgimento del proprio incarico (si segnala, sul punto, Trib. Padova 5 dicembre 2022, est. Rossi, che, postulando la permanente vigenza dell'art. 15 cit. anche a seguito dell’entrata in vigore del codice della crisi, rende una autorizzazione all'accesso alle banche dati; su questo Portale con un commento di M. Mossa e N. Bettiato). Poiché tale necessità può appalesarsi tanto dopo l’apertura della procedura (e quindi dopo la nomina del GD che può procedere all’autorizzazione), quanto prima di tale momento, in funzione della redazione della relazione dell’OCC di cui all’art. 269 c.c.i.i., l’esigenza d’accesso acquista, secondo il tribunale, un carattere “generale”. Pertanto, si ritiene necessario fornire “un’autorizzazione all’OCC ad accedere alle banche dati in via preventiva e generale, senza dover ricorrere ad autorizzazioni singole per ogni procedura”, anche nell’ottica del rispetto dei principi di economia processuale ed efficiente gestione delle procedure. Viene dunque autorizzato, in via preventiva e generale, l’accesso a:
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