Tribunale di Ancona: autorizzazione preventiva e generale per l’accesso dell’OCC alle banche dati

La Redazione
24 Luglio 2024

Il provvedimento mira ad evitare, agli OCC, di dover richiedere singole autorizzazioni ogni qualvolta, anche prima dell’apertura della procedura, si renda necessario l’accesso alle banche dati.

Con documento datato 3 luglio 2024, il tribunale di Ancona rileva come il codice della crisi non preveda – al contrario del previgente art. 15 comma 10, l. n. 3/2012 – la possibilità per l’OCC di accedere alle banche dati per lo svolgimento del proprio incarico (si segnala, sul punto, Trib. Padova 5 dicembre 2022, est. Rossi, che, postulando la permanente vigenza dell'art. 15 cit. anche a seguito dell’entrata in vigore del codice della crisi, rende una autorizzazione all'accesso alle banche dati; su questo Portale con un commento di M. Mossa e N. Bettiato).

Poiché tale necessità può appalesarsi tanto dopo l’apertura della procedura (e quindi dopo la nomina del GD che può procedere all’autorizzazione), quanto prima di tale momento, in funzione della redazione della relazione dell’OCC di cui all’art. 269 c.c.i.i., l’esigenza d’accesso acquista, secondo il tribunale, un carattere “generale”.

Pertanto, si ritiene necessario fornire “un’autorizzazione all’OCC ad accedere alle banche dati in via preventiva e generale, senza dover ricorrere ad autorizzazioni singole per ogni procedura”, anche nell’ottica del rispetto dei principi di economia processuale ed efficiente gestione delle procedure.

Viene dunque autorizzato, in via preventiva e generale, l’accesso a:

  • Anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’art. 7 comma 6, d.P.R. 605/1973
  • PRA;
  • Atti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • Banche dati degli enti di previdenza;
  • CRIF;
  • Centrale rischi della Banca d’Italia;
  • Agenzia delle Entrate (ivi compreso l’ufficio del territorio);
  • Concessionari della riscossione.

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