La formazione del dipendente in materia di sicurezza è possibile anche “fuori turno”?

Teresa Zappia
25 Luglio 2024

L'espressione “durante l'orario di lavoro” deve essere interpretata alla luce della L. n. 66/2003 e tenuto conto delle finalità precipue della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La formazione del singolo dipendente deve avvenire durante l'orario in cui è tenuto a svolgere il proprio turno oppure può essere svolta anche in un tempo distinto, eventualmente qualificato come orario di lavoro straordinario? In questa seconda ipotesi può il lavoratore rifiutarsi?

Premesso che sul datore di lavoro grava l'obbligo di assicurare ai dipendenti un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la giurisprudenza ha ritenuto che l'art. 37, co. 12, del d.lgs. n. 81/2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori deve avvenire "durante l'orario di lavoro", debba essere interpretato nel senso che tale locuzione sia comprensiva anche dell'orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell'orario ordinario, fissato ex lege o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale.

Corrobora tale interpretazione la definizione di orario di lavoro come delineata dalla d.lgs. n. 66/2003, recte “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.  L'ampiezza di tale formulazione è destinata ad incidere sul significato normativo da attribuire all'espressione “durante l'orario di lavoro” utilizzata dall'art. 37 prefato, sicché può essere ricompreso anche l'orario di lavoro al di fuori di quello “ordinario”, nei limiti di esigibilità da parte del datore.

Quest'ultimo, pertanto, può richiedere che la formazione avvenga in orario corrispondente a prestazioni di lavoro esigibili oltre l'orario normale, fermo restando, sotto il profilo della relativa remunerazione, l'applicazione delle prescritte maggiorazioni.

Tenuto conto anche delle finalità precipue alla base della formazione, la pretesa del lavoratore al completamento della formazione solo nell'orario corrispondente al proprio turno costituisce espressione di un interesse recessivo, generando anche il rischio di rendere eccessivamente difficoltoso l'adempimento dell'obbligo formativo gravante sul datore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.