Si presume la responsabilità del conduttore per i danni all’immobile locato

La Redazione
25 Luglio 2024

Nel caso di specie, il Tribunale competente definisce l'applicazione dell'art. 1588 c.c. in una controversia avente ad oggetto il risarcimento danni, derivante da un immobile andato a fuoco, chiesto dal proprietario al conduttore.

In caso di incendio di un capannone posto sotto la custodia di una società conduttrice, l'art. 1588 c.c. prevede una presunzione di responsabilità in capo al conduttore per i danni derivanti dall'incendio stesso, perché unico presupposto per l'applicazione di tale norma è la sussistenza di un rapporto di locazione, contratto mediante il quale il conduttore acquisisce la disponibilità del bene, ma anche l'obbligo di custodirlo.

Quindi, dal momento che è stata fornita prova dell'esistenza del contratto di locazione e che l'incendio è avvenuto nell'immobile posto sotto la custodia del conduttore, la responsabilità di quest'ultimo è pacifica, a meno che il conduttore stesso non dia prova che l'incendio sia avvenuto per causa a lui non imputabile.

Se il conduttore non fornisce tale prova, si applica la presunzione di responsabilità prevista all'art. 1588 c.c.

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