Sinistro stradale: applicazione delle Tabelle di Milano nella liquidazione del danno biologico
25 Luglio 2024
Un pedone veniva investito da un motociclo mentre attraversava la strada e pochi mesi dopo, a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro, moriva. La famiglia conveniva in giudizio la società Vittoria Assicurazioni, presso cui era assicurato il motociclo per la rca, al fine di ottenere la condanna al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorso. Il Tribunale competente configurava un concorso di colpa al 30% del pedone e, accogliendo parzialmente la domanda attorea, condannava in solido il proprietario del motociclo e la compagnia assicurativa al risarcimento danni. A seguito di impugnazione, la Corte d'appello riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo piena colpa del sinistro in capo al proprietario del motociclo e aumentando il quantum debeatur, in applicazione delle Tabelle milanesi del 2014 (e non di quelle in vigore del 2018). Ricorreva la società assicurativa in Cassazione, dolendosi del fatto che la Corte di merito non avesse applicato le Tabelle milanesi del 2018: il giudice di secondo grado, infatti, non aveva tenuto conto del fatto che, nella liquidazione deldanno biologicoterminale, non sussistono casi o situazioni eccezionali che rendono un caso più gravoso o penoso di un altro e che impongono di travalicare il massimo della personalizzazione, superando quindi i valori massimi della personalizzazione consentiti dalle Tabelle più recenti. La Corte ha accolto il ricorso sul punto, statuendo che, nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziali. Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi, ha precisato la Corte, non va inteso nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenuti in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (il quale necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale che, per definizione, non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare"). |