Competenza territoriale del giudice del lavoro: le clausole derogatorie sono nulle anche al di fuori dei casi ex art. 409 c.p.c.

25 Luglio 2024

Le clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro sono nulle anche quando il petitum e la causa petendi della controversia si riferiscano ad un negozio diverso da quelli indicati all'art. 409 c.p.c., purché ad essi sia strettamente collegato.

Massima

La nullità delle clausole derogatorie della competenza per territorio del giudice del lavoro non si riferisce soltanto alle controversie individuali di lavoro indicate all'art. 409 c.p.c., ma anche ai rapporti contrattuali avvinti da uno stretto collegamento negoziale con i rapporti indicati all'art. 409 c.p.c.  

Il caso

Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante pro tempore di un sindacato, ha adito la Sezione lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore per l'accertamento del diritto alla riscossione della quota mensile assunta dal lavoratore convenuto in sede di adesione al sindacato, quota non corrisposta né dal datore di lavoro (in ottemperanza alla cessione del credito operata a favore del sindacato) né dal lavoratore. In particolare, il sindacato ha dedotto che, nella "scheda di adesione" al sindacato, le parti (lavoratore e sindacato) avevano concordato che «per ogni controversia con la suddetta organizzazione sindacale sarà competente il foro di Nocera inferiore (SA)». Il Tribunale di Nocera inferiore ha declinato la competenza territoriale nei confronti del Tribunale di Vicenza, rilevando che non solo tutti e tre i fori alternativi dettati dall'art. 413 c.p.c. individuavano la suddetta circoscrizione giudiziaria (Vicenza era pacificamente il luogo ove era sorto e si era svolto il rapporto di lavoro nonché dove si trovava la sede legale del datore di lavoro) ma si trattava, altresì, della città di residenza del lavoratore, ex art. 18 c.p.c.

Il sindacato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale nocerino con regolamento di competenza, ritenendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore sulla scorta del patto inserito al momento dell'adesione del lavoratore al sindacato e in considerazione sia dell'oggetto della causa (il pagamento della quota associativa alla sigla sindacale, a prescindere dal rapporto di lavoro subordinato) sia della carenza di eccezioni da parte del lavoratore, nonché per l'indeterminatezza dell'effettivo luogo di lavoro, trattandosi di mansione di guardia giurata. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del ricorso e della individuazione della competenza del Tribunale di Vicenza.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso ritenendo sussistente la competenza per territorio del giudice del lavoro vicentino, in quanto la competenza per territorio del giudice del lavoro non può essere derogata dalle parti, anche quando la clausola derogatoria sia inserita in un contratto non rientrante tra quelli indicati all'art. 409 c.p.c.

La questione

La questione in esame è la seguente: la nullità prevista per le clausole derogatorie la competenza per territorio del giudice del lavoro può estendersi anche ai rapporti negoziali che sono intrinsecamente collegati ai rapporti di lavoro indicati nell'art. 409 c.p.c.?

Le soluzioni giuridiche

La decisione che si annota è pervenuta alla conclusione di ritenere infondato il regolamento di competenza proposto dall'associazione sindacale avverso l'ordinanza declinatoria della competenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore.

In particolare la Cassazione, con la decisione in commento, ha affermato che la nullità delle clausole derogatorie la competenza territoriale, sancita dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c., riguarda tutti i rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c. e, inoltre, anche i rapporti avvinti da uno stretto collegamento negoziale ossia, come nel caso di specie, il contratto di cessione del credito (vantato nei confronti del datore di lavoro) e l'atto di adesione all'associazione sindacale.

La decisione in commento ha, in particolare, affermato che la controversia riguardava le «spese e contributi necessari per la vita del Sindacato, dovuti in forza di rituale contratto di assistenza per prestazioni lavorative del dipendente, rientranti quindi nelle obbligazioni riconducibili al rapporto di lavoro, correlato pertanto alla attività sindacale ex art. 431 c.p.c. e art. 28 dello Statuto dei Lavoratori». Di conseguenza, si afferma, la scelta del rito ha comportato l'applicazione delle regole proprie del rito del lavoro e, tra queste, le regole della competenza tra cui:

a) l'applicazione dei fori alternativi del luogo in cui è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda o una sua dipendenza (art. 413, comma 2, c.p.c.);

b) la residuale applicazione del foro generale del convenuto (art. 413, comma 7, c.p.c. che rinvia all'art. 18 c.p.c.);

c) la nullità delle clausole in deroga della competenza per territorio (artt. 413 comma 8 e 28 c.p.c.);

d) la rilevabilità ex officio dell'incompetenza non oltre la prima udienza (artt. 428, comma 1, e 38, comma 3, c.p.c.).

L'ordinanza della Cassazione ha richiamato il costante orientamento della Cassazione secondo il quale lo schema che si realizza nel rapporto fra il lavoratore, il sindacato cui vanno versati i contributi e il datore di lavoro, va ricondotto a quello della cessione di credito (della quota di retribuzione pari ai contributi sindacali dovuti) ex art. 1260 c.c., in funzione di pagamento, cioè in funzione dell'adempimento dell'obbligazione sorta (in capo al lavoratore) con il negozio di adesione all'organizzazione sindacale (Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2017, n. 5321).

Di conseguenza va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro.

Osservazioni

La decisione in commento appare particolarmente condivisibile sia per la sua chiarezza che per il suo ragionamento in diritto.

Come noto, l'art. 413, ultimo comma, c.p.c. prevede che «sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio». Con questa disposizione il legislatore ha inteso proteggere i criteri di competenza previsti all'art 413 c.p.c. e in particolare ai commi 2, 4, 5 e 6 i quali mirano, in definitiva, ad attrarre le controversie individuali di lavoro indicate all'art. 409 c.p.c. nei luoghi dove si è svolto il rapporto di lavoro (subordinato o parasubordinato) ovvero dove è sorto il rapporto di lavoro. In questi luoghi il legislatore ha ritenuto, secondo l'id quod plerumque accidit, più semplice per il giudice del lavoro raccogliere le prove e meno oneroso per il lavoratore difendersi.

La decisione ha ritenuto che anche la presente controversia sia attratta dal rito del lavoro e, di conseguenza, dalla disciplina relativa alla competenza. Nel caso di specie, in particolare, l'associazione sindacale lamenta che il lavoratore non ha provveduto al pagamento delle quote sindacali relative al contratto di assistenza per prestazioni lavorative stipulato dal lavoratore con il sindacato.

Come noto, la competenza deve essere accertata sulla base delle prospettazioni delle parti - in particolare dell'attore - ed allo stato degli atti. La competenza, quindi, si individua in base al cd. petitum sostanziale e alla luce delle allegazioni in fatto ed in diritto dedotte nel libello introduttivo.

Appare evidente che, nel caso che ci occupa, il contratto di assistenza stipulato dal lavoratore con il sindacato risulta negozialmente collegato con quello di lavoro subordinato stipulato dal lavoratore con il datore di lavoro. Ed è lampante che le controversie relative al pagamento delle quote sindacali non possano che riverberarsi proprio sul contratto di lavoro subordinato soprattutto quando, come nel caso di specie, non solo il rapporto di lavoro è ancora in essere ma vi è stata una cessione di credito (della quota di retribuzione pari ai contributi sindacali dovuti) ex art. 1260 c.c., in funzione di pagamento, cioè in funzione dell'adempimento dell'obbligazione sorta (in capo al lavoratore) con il negozio di adesione all'organizzazione sindacale.

La cessione del credito, quindi, aveva proprio la funzione di adempimento dell'obbligazione sorta con il contratto di assistenza stipulato con il sindacato. Si è di fronte, a parere di chi scrive, ad un collegamento negoziale unilaterale tra il contratto di lavoro del lavoratore che aderisce ad un determinato sindacato e quello di assistenza per prestazioni lavorative stipulate dal lavoratore con il proprio sindacato.

Quest'ultimo contratto presuppone necessariamente un contratto di lavoro e le prestazioni del primo sono funzionali proprio alla tutela degli interessi individuali e collettivi del lavoratore. Di conseguenza, le controversie relative all'esecuzione del contratto di assistenza per le prestazioni lavorative del lavoratore non possono che rientrare tra quelle disciplinate dall'art.409 c.p.c. 

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