ZTL: più violazioni del medesimo illecito amministrativo costituiscono un'unica infrazione

La Redazione
26 Luglio 2024

La Suprema Corte è chiamata a valutare come quantificare la responsabilità di una donna che, convinta di essere ancora in possesso dell'autorizzazione a circolare in ZTL, era incorsa in numerosissime infrazioni.

Tizia proponeva opposizione contro numerosi verbali di infrazione per aver circolato nella zona a traffico limitato del comune di Terni sprovvista dell'apposita autorizzazione, deducendo di essere incorsa in errore incolpevole poiché aveva - al momento della commissione delle diverse infrazioni - la convinzione di essere ancora titolare della suddetta autorizzazione, non avendole l'amministrazione comunale inviato alcuna comunicazione a distanza di due anni dal cambio di residenza dell'opponente in altro comune. Il Giudice di Pace, accogliendo parzialmente la domanda, annullava quasi tutti i verbali rilevando l'errore incolpevole. Il Tribunale di Terni, appellato dal Comune, rigettava l'impugnazione stabilendo che Tizia poteva essere scusata con riferimento all'errore – da parte del Comune - della mancata riconsegna del permesso scaduto e riconducendo le varie violazioni al primo verbale di contestazione, considerandole quindi ricomprese in un'unica infrazione, in forza di una singola condotta. Ricorreva il Comune in Cassazione.

La Cassazione riteneva infondato il motivo di ricorso, statuendo che le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma (art. 7, comma 9, Codice della Strada) relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono essere considerate come un'unica infrazione, in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo (reiterazione specifica), ai sensi della legge vigente ratione temporis, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati e avuto riguardo alla natura dei fatti che le costituiscono nonché alle modalità della condotta.

Si può, quindi, confermare la soluzione adottata dal giudice di seconde cure, laddove ha ritenuto valido ed efficace un unico verbale di contestazione (il primo), condannando la donna al pagamento della somma corrispondente.

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