Considerazioni su obbligazioni di mantenimento e sospensione feriale dei termini processuali

29 Luglio 2024

La Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell'applicabilità della deroga alla sospensione feriale dei termini alle obbligazioni di mantenimento, alla luce del recente contrasto giurisprudenziale sul punto.

Massima

La recente ordinanza della seconda sezione della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2023 n. 1844) ha determinato un contrasto giurisprudenziale, poiché ha ritenuto le controversie in materia di mantenimento dei figli e del coniuge più debole che sorgono in materia di famiglia non soggette alla sospensione feriale dei termini, ponendosi in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità prevalente.

Di conseguenza le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate:

  • in primo luogo a verificare se vi è spazio, nel nostro ordinamento, per un'interpretazione dell'espressione "alimenti” di cui all'art. 92 r.d. n. 12/1941, tale da comprendere anche le obbligazioni di mantenimento in materia di famiglia, ferma restando la loro diversa funzione e natura rispetto a quelle alimentari di cui agli art. 433 e ss. c.c., con conseguente applicazione alle controversie ad esse relative della deroga alla sospensione feriale dei termini;
  • e, in secondo luogo, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ad accertare se la normativa interna, nell'escludere le controversie in materia di mantenimento familiare dalla deroga della sospensione feriale dei termini, si ponga in contrasto con il citato regolamento CE n. 4/2009, che le equipara a quelle di cui agli art. 433 e ss. c.c. nel concetto di obbligazioni alimentari.

Il caso

E' stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione dell'applicabilità della deroga alla sospensione feriale dei termini nel periodo feriale a tutte le controversie in materia di mantenimento dei figli e del coniuge più debole che sorgono in materia di famiglia.

A seguito di un recente contrasto giurisprudenziale - sorto all'indomani dell'ordinanza della Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2023 n. 1844, che ha ritenuto tali controversie non soggette alla sospensione feriale dei termini, ponendosi in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità fino ad oggi prevalente, sostenitrice della tesi opposta – le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate in primo luogo a verificare se vi è spazio, nel nostro ordinamento, per un'interpretazione dell'espressione "alimenti” di cui all'art. 92 r.d. n. 12/1941, tale da comprendere anche le obbligazioni di mantenimento in materia di famiglia, ferma restando la loro diversa funzione e natura rispetto a quelle alimentari di cui agli art. 433 e ss. c.c., con conseguente applicazione alle controversie ad esse relative della deroga alla sospensione feriale dei termini.

In secondo luogo, nel caso in cui tale verifica dovesse avere esito negativo,  le Sezioni Unite dovranno accertare se la normativa interna, nell'escludere le controversie in materia di mantenimento familiare dalla deroga della sospensione feriale dei termini, non si ponga in contrasto con il citato regolamento CE n. 4/2009, che le equipara a quelle di cui agli art. 433 e ss. c.c. nel concetto di obbligazioni alimentari.

La questione

La Prima sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 27514 del 2023 (Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2023, n. 27514) ha rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione della assoggettabilità alla disciplina della sospensione feriale dei termini dei giudizi in ambito familiare, aventi ad oggetto il mantenimento per i figli e/o del coniuge più debole e, nel caso positivo, per la verifica della compatibilità di detta disciplina con la disciplina comunitaria in tema di obbligazioni alimentari contenuta nel regolamento (CE) n. 4/2009.

Trattasi di questione che assume particolare rilievo pratico, investendo, volendo fare una elencazione meramente esemplificativa, tutti i giudizi in materia di separazione e divorzio, ogni qualvolta vi siano figli minori o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti o il coniuge debole richiedente l'assegno (rispettivamente di mantenimento e di divorzio); tutte le cause in cui sia formulata domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio; nonché i giudizi in tema di modifica delle condizioni già giudizialmente disposte in tema di mantenimento del figlio o del coniuge debole. Vi rientrano altresì le cause di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in cui sia avanzata anche domanda volta alla determinazione giudiziale di un assegno di mantenimento, nonché le cause intentate dai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nei confronti di uno a entrambi i genitori per ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento.

La questione si è posta all'indomani dell'ordinanza Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2023 n. 1804, la quale - ponendosi in contrapposizione con la giurisprudenza di legittimità fino ad oggi prevalente e richiamando la disciplina contenuta nell'art. 83 comma 3 lett. a) del d.l. n. 18/2020, nonché la nozione comunitaria di obbligazione alimentare di cui al regolamento (CE) n. 4/2009 - ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione della normativa sulla sospensione feriale dei termini di cui al combinato disposto degli art. 3 della l. n. 742/1969 e art. 92 r.d. n. 12/1941, debba ritenersi per “controversia in tema di alimenti” anche quella relativa al mantenimento dei figli o del coniuge più debole.

E' necessario, pertanto, prima di procedere alla lettura dell'ordinanza in commento, esaminare la normativa citata e verificare come è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Le soluzioni giuridiche

Alla luce della rilevanza della questione in oggetto e del contrasto giurisprudenziale recentemente affiorato in seno alla Suprema Corte, si ritiene necessario tracciare di seguito un excursus normativo e giurisprudenziale sul punto.

Il combinato disposto di cui agli art. 3 della l. n. 742/1969 e 92 r.d. 12/1941: l'esclusione della sospensione feriale dei termini in materia alimentare

La l. n. 742/1969, dopo aver previsto, all'art. 1, la sospensione dei termini nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, ha statuito, all'art. 3, mediante rinvio all'art. 92 r.d. n. 12/1941, l'inapplicabilità di essa ad alcuni giudizi ritenuti ex lege urgenti, tra i quali rientrano, per quel che interessa in questa sede, i giudizi in materia di alimenti.

L'art. 3 è norma eccezionale, che pone una precisa deroga, per i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale: stante il suo carattere eccezionale, non ne è ammessa un'interpretazione estensiva né tanto meno analogica, delle ipotesi in essa previste (sulla eccezionalità della norma e la necessità di procedere ad una stretta interpretazione delle ipotesi in essa contemplate cfr. Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1990, n. 1800).

L'interpretazione tradizionale della normativa: esclusione delle cause in materia di mantenimento dei figli e del coniuge debole dalla nozione di alimenti e conseguente loro assoggettamento alla disciplina ordinaria della sospensione feriale dei termini

Fino al 2023 la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha costantemente affermato che per cause in materia di “alimenti” non soggette alla sospensione feriale dei termini devono ritenersi le sole controversie di cui agli art. 433 ss c.c, che prevedono l'obbligo, a carico di alcune categorie di familiari, di garantire al parente che si trovi in stato di bisogno, la prestazione dei mezzi di sostentamento necessari a consentirgli una vita dignitosa

La giurisprudenza ha sempre escluso dalla nozione di controversie in tema di alimenti quelle aventi ad oggetto il diritto al mantenimento dei figli e del coniuge separato, nonché le cause aventi ad oggetto l'assegno divorzile, chiarendo che il diritto al mantenimento dei figli e del coniuge separato ed il diritto all'assegno divorzile del coniuge divorziato hanno contenuto, finalità ed oggetto diversi dal diritto alla corresponsione degli alimenti di cui all'art. 433 e ss. c.c. ( cfr ex multis in materia di mantenimento del figlio minore Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8417; in materia di assegno divorzile, Cass. civ., sez. I, 14 giugno 1999, n. 5862; in materia di assegno di  mantenimento al coniuge separato Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17750 e Cass. civ., sez. I, 19 marzo 1980, n. 1819).

Pertanto, le dette controversie sono sempre state ritenute soggette alla sospensione feriale dei termini, salvo che non fosse accertato, nel caso concreto, che la ritardata trattazione della singola controversia potesse provocare pregiudizio alle parti, alla luce della clausola di chiusura contenuta nel citato art. 92 r.d. n. 12/1941, con conseguente necessità di adozione, in tali eccezionali casi, del decreto giudiziale che riconosca l'urgenza della controversia (v. Cass. civ., sez. I, 14 giugno 1999, n. 5862 in materia di assegno divorzile).

La giurisprudenza di legittimità ha avallato la medesima interpretazione di obbligazione alimentare anche in sede di applicazione dell'art. 83 comma 3 lett. a) del d.l. n. 18/2020 nella sua versione originaria.

Tale norma, adottata nel pieno dell'emergenza Covid, dopo aver previsto, nei commi 1 e 2,  il rinvio d'ufficio di tutte le udienze civili, per quel che interessa in questa sede, fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, aveva disposto al comma 3 che tali norme non trovassero applicazione ad alcuni casi eccezionali, tra cui le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti  da  rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

La Corte di Cassazione - chiamata a verificare l'applicabilità della sospensione dei termini di cui alla detta normativa alle controversie aventi ad oggetto anche la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile - ha sottolineato, con due diverse sentenze, che l'espressione contenuta nella normativa emergenziale del 2020 - sebbene letteralmente più ampia rispetto a quella di cui al combinato disposto degli art. 3 della l. n. 742/1969 e art. 92 r.d. n. 12/1941 - doveva essere intesa come relativa alle sole controversie in materia di alimenti ex art. 433 e ss. c.c., tenuto conto della diversità, per fini e per natura, dell'assegno divorzile e di quello alimentare (sul punto cfr. Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2023, n. 5393 e Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2023, n. 6639).

La diversa interpretazione dell'espressione "obbligazione alimentare" inaugurata dalla Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2023 n. 1844

A conclusioni opposte rispetto a quelle fin qui descritte è pervenuta Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2023 n. 1844. La stessa, chiamata a verificare la tempestività del ricorso avverso un'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro in una controversia in tema di mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, ha ritenuto che nella nozione di causa alimentare, rilevante per la deroga alla sospensione feriale dei termini, devono rientrare anche le controversie in materia di mantenimento del figlio.

La Corte ha innanzitutto esaminato il già citato art. 83 comma 3 lett. a) del d.l. n. 18/2020, sottolineando che la norma prevede due diverse fattispecie, entrambe sottratte alla sospensione dei termini: le cause in materia di alimenti ex art. 433 c.c. e le cause relative ad obbligazioni latu sensu alimentari in materia di famiglia. Ha poi sottolineato che le obbligazioni di mantenimento del figlio e del coniuge più debole nel caso di crisi della famiglia trovano il loro riconoscimento nella normativa comunitaria, in particolare nel regolamento comunitario n. 4/2009 (considerando n. 11) che le qualifica come obbligazioni alimentari.

Ha pertanto ritenuto che, ferma restando la diversità tra gli istituti -alimenti e obbligazione di mantenimento in sede familiare - ad entrambi, anche alla luce della normativa comunitaria e di quanto disposto dall'art. 83 comma 3 lett. a) del d.l. n. 18/2020 - deve essere applicata la sospensione feriale dei termini, in quanto entrambi afferenti agli obblighi di assistenza materiale, in senso ampio, alla persona.

La Suprema Corte dunque ha sottolineato che, in linea di continuità con il legislatore dell'emergenza Covid ed in applicazione dei principi comunitari contenuti nel detto regolamento, occorre parificare, ai soli fini dell'applicazione della disciplina della sospensione feriale dei termini, le cause alimentari a quelle relative al mantenimento in materia di famiglia.

La reazione della giurisprudenza di merito alla nuova interpretazione ad opera dell'ordinanza Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2023 n. 1844

La giurisprudenza di merito non ha condiviso la soluzione contenuta nella citata ordinanza e, richiamando i principi già fatti propri dalla giurisprudenza, anche di legittimità, assolutamente prevalenti, richiamati nel paragrafo 2, ha sottolineato che, stante il carattere eccezionale della normativa in materia di deroga alla sospensione feriale dei termini, devono intendersi per cause in materia di alimenti le sole controversie ex art. 433 e ss. c.c. (sul punto cfr. ex multis Trib. Roma, sez. I, 24 luglio 2023; Trib. Rovereto, 28 luglio 2023; Trib. Napoli, 28 luglio 2023; Trib. Udine, 27 luglio 2023, decreto).

Osservazioni

Per dirimere il contrasto giurisprudenziale delineato, e al fine di verificare la conformità della normativa interna al diritto comunitario, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

In particolare la Corte, chiamata a verificare, d'ufficio, la tempestività del ricorso dinanzi alla stessa proposto avverso un decreto della Corte d'Appello di Napoli in materia di modifica delle condizioni di divorzio per figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, si è posta il problema dell'applicabilità al presente giudizio della sospensione feriale dei termini.

La Corte ha innanzitutto indicato i due orientamenti giurisprudenziali in contrasto, richiamando:

  • l'orientamento, assolutamente prevalente in giurisprudenza, relativo alla non assimilabilità, quanto a natura e finalità, dell'assegno di mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile all'assegno alimentare, in base al quale alle cause in materia di mantenimento familiare non è applicabile la sospensione feriale dei termini;
  • e quello minoritario, di cui alla ordinanza della Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2023 n. 1844 già esaminata, secondo cui - alla luce di quanto disposto dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e dal regolamento (CE) n. 4/2009 - bisogna equiparare, quanto alla sospensione feriale dei termini, le controversie alimentari ex art. 433 c.c. e le controversie relative al mantenimento a favore dei figli o del coniuge più debole in materia di famiglia.

La Corte ha quindi sottolineato innanzitutto la necessità - tenuto conto della particolare importanza della controversia, idonea ad incidere su un numero indeterminato di casi - di rimettere la questione alle Sezioni Unite, al fine di effettuare un duplice accertamento.

Le stesse dovranno infatti innanzitutto verificare se vi è spazio, nel nostro ordinamento, tenuto conto del carattere eccezionale della normativa in tema di deroghe alla sospensione feriale dei termini, per una interpretazione dell'espressione “alimenti” di cui all'art. 92 r.d. n. 12/1941 tale da comprendere anche le obbligazioni di mantenimento in materia di famiglia, ferma restando la loro diversa funzione e natura.

Nel caso in cui tale verifica dovesse avere esito negativo, le Sezioni Unite dovranno accertare se la normativa interna derivante dal combinato disposto degli art. 3 della l. n. 742/1969 e art. 92 r.d. n. 12/1941 non si ponga in contrasto con il citato regolamento (CE) n. 4/2009, che prevede l'equiparazione, nel concetto di obbligazioni alimentari, di quelle relative al diritto agli alimenti ex art. 433 c.c. a quelle in tema di mantenimento in ambito familiare.

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