Le agevolazioni fiscali in favore delle società sportive di calcio alla luce della riforma fiscale

31 Luglio 2024

Il contributo esamina l'impatto della riforma fiscale nel settore sportivo, con particolare attenzione alle agevolazioni fiscali destinate alle associazioni sportive dilettantistiche e ai calciatori "impatriati". Viene inoltre menzionato il cd. "bonus sport", che prevede l'assegnazione di un credito di imposta per le donazioni effettuate per l'attività di manutenzione degli impianti sportivi pubblici.

Il nuovo volto della finanza pubblica

La funzione tradizionale della finanza pubblica è quella di reperire mezzi per il sostentamento delle spese statali. Si tratta della cd. funzione impositiva tradizionale che si manifesta attraverso il prelievo fiscale. Tuttavia, il cambiamento del rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente non più fondato sul binomio autorità/libertà, ma su di un interscambio dialettico in nome di un pactum socialis ha determinato la nuova funzione della pubblica amministrazione cd. premiale. Si parte dal presupposto che se il cittadino è chiamato a contribuire alle spese statali, parimenti può essere agevolato, laddove, contribuisca al perseguimento dei diritti costituzionalmente garantiti e, dunque, a finalità sociali. Ne deriva che la premialità si presenta come il mezzo per promuovere il comportamento virtuoso dei cittadini che contribuiscano al perseguimento di fini di utilità sociale. La leale collaborazione, di cui si è detto in precedenza, implica che ognuno svolga «un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 comma 2, Cost.)», da cui discende un sistema fiscale cd. di vantaggio. Concorrono al progresso materiale o spirituale della società, ad esempio, le attività sportive, in favore delle quali sono previsti molteplici benefici.

Il diritto allo sport come diritto costituzionalmente garantito

Tra i diritti che godono di una tutela costituzionale diretta va ravvisato il diritto allo sport, più correttamente definibile come valore di civiltà giuridica. Lo sport, dunque, rappresenta l'espansione della persona umana che rientra tra i diritti costituzionalmente garantiti. Al riconoscimento dello sport come valore di civiltà giuridica si è giunti lentamente. Invero, l'art. 33 Cost. così come di recente modificato dalla l. Cost. 26 settembre 2023, prescrive testualmente che «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Lo sport diviene, dunque, un valore da tutelare in quanto funzionale allo sviluppo della persona.

Le agevolazioni fiscali in caso di rifacimento degli impianti sportivi e i benefici fiscali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche

Tra le principali forme di agevolazione fiscale vi rientra il cd. bonus sport che prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari al 65% in caso di donazioni effettuate per l'attività di manutenzione di edifici sportivi pubblici. Si tratta di vere e proprie forme di oblazione funzionali al miglioramento del sistema sportivo. L'ordinamento giuridico prevede una serie di agevolazioni fiscali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Il punto di partenza di tale nuova prospettiva è, dunque, quello di considerare l'impresa come un'attività imprescindibile per la crescita economica e, pertanto, sussiste la necessità di adottare “misure premiali” in favore di quegli operatori che adottino condotte virtuose. Occorre, poi fare un breve accenno alle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche. Tali agevolazioni fiscali si inseriscono in un'ottica premiale della funzione sociale connessa all'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) possono avvalersi, tramite opzione, di una disciplina fiscale agevolata prevista dalla legge n. 398/1991 e successive modificazioni, e sono soggette alla disciplina delle imposte dirette e indirette. Questi soggetti possono usufruire delle agevolazioni fiscali a condizione che lo statuto sia redatto in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 90 della legge 289/2002 e che gli enti siano iscritti al Registro delle associazioni e società sportive tenuto dal CONI.

Alla luce della normativa vigente, appare chiaro che per beneficiare della agevolazione in termini tributari e contributivi occorre il verificarsi di un duplice requisito: da una parte, la natura dell'ente che eroga i compensi deve rientrare tra quelle di associazioni o società sportive dilettantistiche, il cui riconoscimento è affidato al CONI; dall'altra la non professionalità dell'esercizio delle attività di collaborazione prestate in favore di tali associazioni o società  purché il richiedente dimostri di essere in possesso di requisiti alquanto rigorosi. In caso di registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto (nella forma dell'atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata) in data successiva a quella di effettivo inizio dell'attività si impedisce l'applicazione del regime fiscale agevolato nel periodo di tempo intercorso tra i due eventi (Cass. civ., sez. V, 24 aprile 2024, n. 11078)

Le agevolazioni fiscali in favore delle società di calcio alla luce della riforma fiscale 

La riforma fiscale è intervenuta in favore dei lavoratori dipendenti, tra i quali vi rientrano anche i calciatori. Il riferimento è ai cd. lavoratori "impatriati" ovvero agli sportivi che, residenti all'estero, intendano stabilire la propria residenza in Italia (art. 5 d.lgs. n. 209/2023).

Per beneficiare delle agevolazioni il lavoratore deve rispettare una serie di requisiti: impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio italiano per almeno 4 anni; non essere risultato fiscalmente residente in Italia nei 3 anni precedenti il predetto trasferimento; svolgere l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano; appartenere alla categoria di lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (d.lgs. n. 209/2023). L'agevolazione consiste in una detassazione ai fini IRPEF del 50% (ordinariamente) del reddito imponibile per cinque periodi di imposta (prorogabili per un triennio nei casi previsti dalla legge). Tuttavia, la soglia massima che può beneficiare della agevolazione è 600.000.00 euro (superata la suddetta soglia la tassazione sarà quella ordinaria). In presenza di figli minori l'agevolazione fiscale è pari al 60%. Lo stesso vantaggio si applicherà a coloro che diventeranno genitori ovvero adotteranno un bambino durante il periodo di fruizione del regime "impatriati".

Si ricorda, inoltre, la riduzione della imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti, la quale passa dal 10% al 5%.

La ratio dell'agevolazione fiscale

L'agevolazione de qua persegue una finalità extra fiscale consistente nel favorire il rientro, nel territorio dello Stato, di capitali espatriati con conseguente incremento del sostrato produttivo dello Stato e una maggiore capacità contributiva per il sostentamento alle spese statali. La predetta finalità extra fiscale è sufficiente a considerare il trattamento di favore come non discriminatorio, ma di converso, sorretto da esigenze di soddisfacimento del pubblico interesse. D'altronde, il legislatore «gode di un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali si ispira l'attività di imposizione fiscale» (Cass. civ., sez. III, 4 gennaio 2023, n. 108). Si tratta di un potere discrezionale che, in nessun caso, può sconfinare in scelte arbitrarie o non sorrette da profili di ragionevolezza. La finalità che perseguono le predette agevolazioni fiscali è, dunque, sufficiente ad escludere che il beneficio fiscale sia considerato arbitrario.

Riferimenti

R. Borrello, La posizione dell'organizzazione sportiva nell'attuale quadro costituzionale: alcune riflessioni su un profilo fortemente problematico, in Giur. Cost., 2019, 3, 867.

P. D’Onofrio, L’azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi, in Resp. Civ. Prev., 2021, 6, 2131.

G. Facci, L'assicurazione nell'attività sportiva, in Resp. Civ. Prev., 2024, 1, 35.

D. Mendola, La finanza collaborativa a tutela dei valori costituzionalmente garantiti: la norma scudo in favore delle società sportive, in questo Portale, 13 febbraio 2023.

M. Rubino De Ritis, Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive: propositi e spropositi del legislatore, in Giust. Civ., 2018, 3, 763.

L. Santoro, La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust, in Eur. Dir. Priv.  2018, 3, 925.

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